Violenza intrafamiliare e genitorialità nella Consulenza Tecnica d’Ufficio

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Giacomo Piperno

*A cura di Anastasia D’Agostino

Il fenomeno della violenza intrafamiliare rappresenta una delle sfide cliniche e giuridiche più complesse affrontate dai professionisti nei procedimenti di separazione. A livello internazionale, la Risoluzione dell’ONU del 1993 ha definito la violenza contro le donne come qualsiasi atto fondato sul genere che comporti, o abbia probabilità di comportare, danni fisici, sessuali o mentali, includendo le minacce e la privazione arbitraria della libertà sia nella sfera pubblica che in quella privata. Le mura domestiche si trasformano troppo spesso nel teatro di queste dinamiche disfunzionali, dove la violenza fisica prende forma attraverso aggressioni dirette, percosse, uso di armi e costrizioni fisiche mirate a terrorizzare la vittima. A questa si affianca frequentemente la violenza sessuale, che consiste nella costrizione a pratiche intime indesiderate o estorte con minacce. Particolarmente insidiosa, per la sua natura invisibile, è la violenza psicologica, un meccanismo sistematico di controllo che si avvale di insulti, umiliazioni, isolamento dalla rete amicale e tattiche manipolatorie come il gaslighting, con il fine di minare profondamente l’autostima e le certezze cognitive della donna. Infine, riveste una gravità estrema la violenza economica, una forma di abuso ancora sottostimata che mira a instaurare una dipendenza totale impedendo alla vittima la gestione delle risorse finanziarie, vietandole l’accesso al mondo del lavoro o costringendola a contrarre debiti a proprio nome. In Italia, i numeri sono allarmanti: secondo le stime dell’indagine ISTAT del 2025, circa il 31,9% delle donne tra i 16 e i 75 anni ha subito almeno una forma di violenza fisica o sessuale nel corso della vita. Tali statistiche evidenziano come all’interno della coppia, il 17,9% delle vittime subisca violenze psicologiche e il 6,6% si trovi imprigionato in dinamiche di coercizione economica.

Per decodificare i complessi meccanismi relazionali dell’abuso, la psicologia ha elaborato diversi modelli teorici di riferimento. Il celebre modello ciclico dell’Intimate Partner Violence, delineato da Lenore Walker, illustra come la violenza domestica non proceda in modo lineare ma si riavvolga su se stessa in un ciclo che intrappola la vittima nell’impotenza appresa. Questo ciclo si innesca con una fase di accrescimento progressivo della tensione, in cui il maltrattante assume atteggiamenti ostili mentre la vittima tenta invano strategie di accondiscendenza per prevenire l’aggressione. Il ciclo culmina poi nella drammatica fase dell’esplosione, caratterizzata da gravi aggressioni e pericoli per l’incolumità psico-fisica della donna e dei figli. Infine, si instaura la terza fase, nota come pentimento o “luna di miele”, durante la quale l’abusante simula cambiamenti profondi, elargendo false rassicurazioni pur di ripristinare il vincolo di dipendenza e sventare la separazione. Un’altra lente di analisi cruciale è fornita dalla “ruota del potere e del controllo” di Ellen Pence e Michael Paymer, i quali ribadiscono come il fine ultimo della violenza sia l’esercizio del dominio assoluto. Questa visione trova ulteriore compimento nel concetto di “controllo coercitivo” di Evan Stark e Marianne Hester, descritto come un insieme di atti ostili progettati per isolare, intimidire e sottomettere strutturalmente la vittima.

Genitorialità, Conflitto di Coppia e Triangolazione del Minore

Quando le dinamiche di coppia si intrecciano con la presenza dei figli, il costrutto della genitorialità assume una valenza centrale. La genitorialità, nella sua accezione psicologica clinica e forense, non si riduce al semplice accudimento materiale, ma si configura come un processo dinamico e inter-relazionale volto a garantire il sano sviluppo mentale e comportamentale dei minori. Gli studiosi Bornstein e Toole hanno individuato un’architettura genitoriale suddivisa in cinque livelli interdipendenti: la cura per la sopravvivenza fisica, l’organizzazione dell’ambiente materiale, la modulazione affettivo-sociale, la stimolazione didattica e cognitiva, e infine lo sviluppo del vocabolario emotivo attraverso il linguaggio. A questi livelli si legano in modo indissolubile le otto funzioni genitoriali necessarie per la costruzione di una solida base psichica infantile. Tra queste risultano basilari la funzione protettiva, in grado di fornire la necessaria base sicura per l’esplorazione, e la funzione affettiva, che si esprime mediante la “sintonizzazione emotiva” teorizzata da Daniel Stern. Ugualmente rilevanti sono la funzione regolativa, vitale per la gestione degli stati di tensione del bambino, e la funzione normativa, che garantisce al minore una cornice di regole e confini. Si annoverano inoltre la funzione predittiva, la funzione significante, la capacità di rappresentazione mentale aggiornata del figlio, e infine la funzione triadica, ovvero la capacità di mantenere vivo lo spazio mentale per l’altro genitore all’interno del nucleo familiare.

Nelle vicende di disgregazione familiare caratterizzate da un’alta conflittualità, queste delicate funzioni vengono gravemente compromesse. Quando i partner rimangono “incastrati” in un conflitto acuto e distruttivo, tendono a focalizzarsi esclusivamente sulle reciproche ostilità, utilizzando sovente i fallimenti scolastici o emotivi del figlio come pretesto per accusare l’ex coniuge. In simili condizioni di disadattamento, è altamente probabile che si verifichi il pericoloso fenomeno della triangolazione. I teorici dei sistemi familiari, come Minuchin e Bowen, descrivono la triangolazione come il tentativo disfunzionale di un genitore di creare un’alleanza con il minore, forzandolo a schierarsi contro l’altro caregiver per lenire le proprie ansie o garantirsi una supremazia nella contesa. Questa violazione dei naturali confini generazionali costringe il bambino o l’adolescente a farsi carico di ruoli impropri, esponendolo al rischio concreto di sviluppare profondi disagi internalizzanti, ansia cronica e stati depressivi.

La CTU: Metodologia, Strumenti Diagnostici e Ascolto del Minore

Nei casi in cui l’intensità delle dispute renda impossibile per i genitori salvaguardare il benessere della prole, il Giudice affida l’integrazione del proprio giudizio alla Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU). Disciplinata dall’art. 191 del codice di procedura civile, la CTU consente al Tribunale di avvalersi della competenza di psicologi o neuropsichiatri infantili per delineare un quadro clinico-relazionale fondato su basi tecnico-scientifiche oggettive. È fondamentale ribadire che la consulenza in tale ambito riveste finalità strettamente valutative e in nessun modo terapeutiche; l’obiettivo ultimo è la ricerca delle migliori condizioni di affido per tutelare lo sviluppo psicofisico e l’interesse supremo del minore. In questo delicato percorso, le parti coinvolte possono farsi assistere da un Consulente Tecnico di Parte (CTP), professionista che garantisce la correttezza metodologica delle indagini nel pieno rispetto del principio del contraddittorio sancito dall’art. 111 della Costituzione Italiana.

Le prassi metodologiche adottate nel corso di una CTU seguono protocolli scientifici rigorosi. L’ausiliario del giudice organizza una complessa calendarizzazione che prevede l’attento studio degli atti processuali, la conduzione di colloqui clinici individuali e congiunti con gli adulti per l’esplorazione del funzionamento personologico, l’osservazione delle dinamiche diadiche, e la visita dell’ambiente domestico. L’approfondimento psicodiagnostico mediante i test assume un valore complementare, ma mai sostitutivo, rispetto alla narrazione autobiografica del periziando. Strumenti validati come il test di Rorschach o il questionario self-report MMPI-2 consentono di inquadrare oggettivamente il funzionamento cognitivo, l’esame di realtà e la presenza di eventuali tratti psicopatologici degli adulti. Parallelamente, per l’esplorazione dell’assetto psichico dei minori, ci si avvale spesso di metodologie proiettive e interattive, quali le Favole della Düss, i reattivi grafici o l’impiego del Disegno Congiunto, fondamentale per valutare la qualità degli scambi familiari. Un fulcro imprescindibile della consulenza è poi l’ascolto del minore, un diritto solennemente riconosciuto dalla Convenzione di New York e codificato di recente in modo specifico dalla Riforma Cartabia all’articolo 473-bis.4. L’ascolto non va mai equiparato a un interrogatorio di carattere testimoniale; al contrario, esige la predisposizione di un setting confidenziale, empatico e depurato da fonti di stress, dove il professionista adegua il linguaggio all’età del soggetto, permettendo al bambino di esprimere liberamente vissuti, desideri ed eventuali timori repressi.

La Tutela del Minore nelle CTU con Allegazioni di Violenza

Il ruolo del Consulente Tecnico diviene un crocevia di enormi responsabilità deontologiche e sociali quando nei procedimenti emergono pregresse allegazioni di violenza intrafamiliare. Il concetto di “capacità genitoriale” si inquadra giuridicamente nell’art. 30 della Costituzione e nel novellato art. 316 c.c., che pone l’accento sulla “responsabilità genitoriale” come garanzia del diritto del figlio a crescere assistito e protetto da ambedue le figure di riferimento. Tuttavia, la violenza domestica mina alla radice l’integrità di questo diritto, distruggendo la fiducia del minore sia verso l’adulto abusante sia, di riflesso, verso il genitore vittima, percepito ormai come inadeguato a fornire tutela. All’interno dei percorsi di separazione, il contesto processuale corre il rischio di tramutarsi in una pericolosa estensione delle dinamiche coercitive agite tra le mura di casa.

La giurisprudenza ha progressivamente colmato questi vuoti di tutela. Sebbene spetti al giudice penale l’accertamento istruttorio e storico dei reati, in sede civile il CTU non può eludere le allegazioni presenti agli atti. La Riforma Cartabia e le recenti direttive metodologiche, come le Linee Guida redatte nel 2025 su impulso del Tribunale di Roma, impongono professionisti provvisti di specializzazione certificata in materia di violenza domestica e di genere. Tali direttive recepiscono pienamente il “principio di non indifferenza” contenuto nella Convenzione di Istanbul, vincolando l’esperto alla rigorosa analisi dell’impatto traumatico vissuto dai membri della famiglia. Al fine di scongiurare dinamiche di vittimizzazione secondaria, il consulente ha il dovere assoluto di astenersi dall’intraprendere tentativi di mediazione o riappacificazione forzata tra le parti, e deve impedire incontri non strettamente necessari tra presunto autore e vittima. Le competenze genitoriali dovranno quindi essere soppesate analizzando specificamente il disvalore educativo delle azioni violente e l’effettiva consapevolezza mostrata dall’abusante in merito ai danni provocati allo sviluppo del figlio. Qualsivoglia proposta formulata all’Autorità Giudiziaria concernente i tempi di affidamento, le prescrizioni di affiancamento psicologico o la strutturazione di regimi di visita strettamente protetti, deve elevare la garanzia dell’incolumità fisica e della salute psichica della vittima e del minore a parametro unico e inderogabile di giudizio.

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