Associazione Italiana di Psicologia Giuridica
Art. 1 COSTITUZIONE
È costituita l’Associazione Italiana di Psicologia Giuridica AIPG, denominata in seguito “Associazione”.
L’Associazione è un’associazione scientifica culturale, senza scopo di lucro, che agisce sul territorio nazionale.
L’Associazione e i suoi legali rappresentanti si dichiarano autonomi e indipendenti dall’esercizio e dalla partecipazione ad attività imprenditoriali, ad eccezione delle attività svolte nell’ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).
L’Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dall’obbligatorietà del rendiconto di gestione.
Essa si avvale e si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti, non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
L’Associazione non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati né svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.
L’Associazione pubblica, aggiornandola sul proprio sito web, la propria attività di studio e ricerca.
Art. 2 SEDE
Il domicilio legale e la sede dell’Associazione sono in Roma, alla via Bisagno 15.
Il Consiglio Direttivo può deliberare eventuali cambiamenti di sede o l’apertura di sedi secondarie.
Art. 2 OGGETTO
L’Associazione è apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità scientifiche e sociali, nell’ambito della psicologia giuridica. L’Associazione ha le seguenti finalità:
- promuovere la ricerca scientifica nel campo della psicologia giuridica in ogni suo aspetto e branca, anche in collaborazione con Enti e Organizzazioni scientifiche pubbliche e private, nazionali, estere ed internazionali;
- provvedere alla raccolta, all’elaborazione di dati e di informazioni sui temi della psicologia giuridica;
- organizzare, patrocinare o promuovere congressi, convegni, simposi, workshop, giornate di studio e simili, per la formazione continua e l’aggiornamento professionale sui temi della psicologia giuridica;
- promuovere lo sviluppo e la diffusione dell’insegnamento e della pratica della psicologia giuridica negli ambiti accademici, scientifici e tra i professionisti qualificati ad esercitarla, anche mediante la promozione e il riconoscimento di programmi di formazione professionale, scuole di specializzazione, corsi di aggiornamento, corsi di perfezionamento e simili;
- promuovere lo studio e la verifica dei criteri e delle metodiche idonee alla formazione professionale nonché lo studio, stesura, preparazione e
aggiornamento di linee guida in ogni ambito della psicologia giuridica e delle sue applicazioni;
- curare, nei limiti consentiti dalla legge, gli interessi della psicologia giuridica presso Autorità, anche giudiziarie, Enti e Istituzioni (compresi gli Ordini professionali), pubblici e privati, nazionali, esteri e internazionali;
- curare la pubblicazione e la diffusione di libri, riviste, articoli, newsletter, materiale audiovisivo, ;
- stabilire contatti, collegamenti, convenzioni, collaborazioni con Enti pubblici e privati, nazionali, esteri e internazionali;
- promuovere la valorizzazione della professionalità della psicologica giuridica e dei propri associati;
- curare la formazione e l’aggiornamento di un proprio Albo di esperti;
- specificare i requisiti e le competenze, nell’ambito della psicologia giuridica, di varie categorie e livelli professionali, quali trainers, supervisori, formatori, periti, consulenti,
- svolgere qualsiasi altra attività ritenga opportuno per il progresso della psicologia giuridica in ambito nazionale e
A tale scopo l’Associazione si propone:
- una stretta collaborazione con altre Associazioni nazionali e internazionali che abbiano fini analoghi;
- la collaborazione con tutti gli organismi, istituzionali e non istituzionali, che abbiano come fine la regolamentazione dell’attività della psicologia giuridica sulla base di adeguati titoli professionali a difesa dell’utenza e della dignità della disciplina;
- lo svolgimento di ricerche cliniche e sperimentali nei campi sopra individuati, anche in collaborazione con Università, Enti di ricerca pubblici e/o privati e altre Istituzioni, nazionali e internazionali;
la condivisione con i propri associati di informazioni e materiale, anche di respiro internazionale, per un costante aggiornamento scientifico, attraverso il proprio sito web, la newsletter e tutti i canali, anche di tipo informatico, che si intendono attivare.
Art. 4 DURATA
La durata dell’Associazione è illimitata.
La stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati.
Art. 5 ASSOCIATI
Soci della Associazione possono essere le persone fisiche e giuridiche che ne condividano gli scopi sociali e che appartengano alle categorie professionali ovvero i professionisti che esercitano anche se non in via esclusiva, le specifiche attività che l’Associazione persegue e rappresenta.
Possono, infatti, essere ammessi – previo parere positivo del Consiglio Direttivo – tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto, appartenenti alle categorie professionali degli Psicologi, Psicoterapeuti, Avvocati, Magistrati, Criminologi, Medici (Psichiatri o Neuropsichiatri infantili, Medici Legali, Neurologi, Pediatri), Professori Universitari in materie Giuridiche o Sanitarie, Sociologi, Appartenenti alle Forze dell’Ordine in possesso di Laurea in Scienze Giuridiche o Scienze Psicologiche o in quelle Sanitarie sopra dette, che operano nelle strutture e settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale o della Giustizia, o in regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa nei settori o nelle aree interdisciplinari dette, cui l’Associazione per materia e per oggetto si riferisce (ambiti operativi della Psicologia Giuridica).
Gli Associati che rivestano ruoli e cariche sociali non possono ricevere alcuna retribuzione per questo.
Gli Associati che rappresentino legalmente l’Associazione, gli amministratori o i promotori di essa non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione alle attività dell’Associazione.
Gli Associati a qualsiasi titolo non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione alle attività della Associazione.
L’acquisizione della qualità di associato comporta l’assunzione di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dallo Statuto. I soci, all’atto di iscrizione, devono dichiarare eventuali conflitti di interesse in essere con l’Associazione e con le sue finalità statutarie. Sulla sussistenza dei requisiti per l’ammissione e sulla qualifica del Socio delibera il Consiglio Direttivo a maggioranza.
Gli associati si dividono in:
- ordinari: sono associati ordinari, oltre a coloro che hanno costituito l’Associazione, coloro che, avendone fatta domanda, dopo opportuna valutazione del Consiglio Direttivo, sono stati ammessi alla stessa da almeno dodici mesi; ai primi trenta associati ordinari è attribuita la ulteriore qualifica di fondatori; solo gli associati ordinari in regola con i pagamenti delle quote associative possono esercitare il diritto di voto nelle assemblee;
- onorari: coloro che abbiano dato particolari contributi allo sviluppo della psicologia giuridica e che siano stai ammessi con tale qualifica dal Consiglio Direttivo; gli associati onorari hanno diritto di essere ammessi quali associati ordinari dell’Associazione previa semplice domanda rivolta al Consiglio Direttivo;
- sostenitori: coloro, persone fisiche o giuridiche, che contribuiscano con lasciti o donazioni al raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
- corrispondenti: nominati dal Consiglio Direttivo, studiosi nazionali ed internazionali che intrattengono rapporti di collaborazione con l’Associazione;
- ammessi: sono associati ammessi coloro che, avendo fatto domanda di ammissione quali associati ordinari, dopo opportuna valutazione del Consiglio Direttivo, sono stati ammessi all’Associazione; decorsi dodici mesi
dalla loro ammissione, i soci ammessi acquisiscono di diritto la qualità di associati ordinari;
- allievi: coloro che si iscrivono ad un corso di formazione organizzato dall’Associazione; essi, una volta superato l’esame conclusivo del corso di formazione in questione, ove ne facciano apposita domanda, hanno diritto di essere ammessi all’Associazione in qualità di associati
Tutti gli associati sono tenuti a contribuire al perseguimento degli scopi sociali e ad attenersi alle norme deontologiche contenute nel Codice deontologico della professione di appartenenza, nonché alle linee guida elaborate dall’Associazione.
Art. 6 DOMANDA DI AMMISSIONE
Chiunque intenda essere ammesso all’Associazione in qualità di associato, deve presentare un’apposita domanda corredata di curriculum vitae et studiorum al Consiglio Direttivo che, dopo attenta e motivata valutazione, può deliberare l’accoglimento della domanda.
Alla domanda deve essere allegata altresì autocertificazione di non aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione alle attività dell’Associazione.
Gli Associati onorari possono essere ammessi tra gli associati ordinari previa semplice domanda rivolta al Consiglio Direttivo.
Art. 7 QUOTE ASSOCIATIVE
Tutti gli Associati ordinari e ammessi sono tenuti al pagamento delle quote associative annuali entro il 31 marzo dell’anno di riferimento, nella misura stabilita con apposita delibera del Consiglio Direttivo.
Solo gli associati ordinari in regola con i versamenti delle quote hanno diritto di voto nelle deliberazioni assembleari dell’Associazione.
Art. 8 DIRITTI dei SOCI
Tutti i Soci fondatori e ordinari godono del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché di far parte dell’elettorato attivo.
Ad essi è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 3 del successivo articolo 19.
Art. 9 DECADENZA dei SOCI
I Soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:
- dimissioni volontarie;
- omesso versamento della quota sociale per due anni Il Socio che non versi per detto periodo la quota sociale, ricevuta comunicazione di messa in mora e decorsi 90 giorni dalla comunicazione, è considerato d’ufficio dimissionario dall’Associazione;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli e/o comunque contrarie allo Statuto e allo spirito dell’Associazione entro e fuori dall’Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio
- scioglimento dell’Associazione ai sensi dell’articolo 33 del presente
Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), deliberato dal Collegio dei Probiviri e assunto dal Consiglio Direttivo deve essere formalmente comunicato per iscritto al Socio, con facoltà di replica. Il Socio potrà ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea Ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il Socio interessato, si procederà ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’Assemblea, ma il Socio non ha diritto in tale periodo a frequentare l’Associazione.
L’associato radiato non può essere più riammesso.
Art. 10 SEZIONI e DIVISIONI
Il Consiglio Direttivo promuove la costituzione di Sezioni territoriali dell’Associazione o di Divisioni per campo di interesse, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
Scopo specifico delle Sezioni è di riunire gli associati in funzione di esigenze territoriali; quello delle Divisioni è di riunire gli associati in funzione di interessi particolari.
Art. 11 ORGANI SOCIALI
Organi necessari dell’Associazione sono:
l’Assemblea generale degli associati, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Collegio dei Probiviri.
Viene altresì previsto il Comitato Scientifico quale organo consultivo e di appoggio al Consiglio Direttivo, per la verifica e il controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla Comunità scientifica nazionale o internazionale.
L’Assemblea può deliberare la nomina di un revisore contabile esterno determinandone i poteri. Tutte le cariche sociali, si ribadisce, sono assunte a titolo gratuito, salvo i rimborsi spese eventualmente deliberati dal Consiglio Direttivo.
La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.
Art. 12 L’ASSEMBLEA degli ASSOCIATI
L’Assemblea generale dei soci è l’organo deliberativo dell’Associazione ed è convocato in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata
e costituita rappresenta l’universalità degli associati aventi diritto di voto. Le deliberazioni, legittimamente adottate dall’Assemblea, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
Tutti gli associati possono partecipare alle assemblee ma solo gli associati ordinari in regola con i pagamenti delle quote associative annuali hanno diritto di voto.
L’Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria ogni anno e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo o almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta, che propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.
La convocazione dell’Assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire una adeguata partecipazione degli associati. L’assemblea potrà tenersi anche a distanza mediante strumenti telematici.
L’Assemblea degli associati ha il compito di:
- deliberare una volta l’anno sul resoconto finanziario e sull’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo tra gli associati ordinari e onorari;
- deliberare sulle proposte presentate dal Consiglio Direttivo;
- decidere sulle questioni relative al buon andamento dell’Associazione, alla sua organizzazione e al raggiungimento degli scopi sociali;
- decidere la decadenza anticipata del Consiglio Direttivo o di alcuni suoi componenti;
- eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri e nominare l’eventuale revisore contabile
L’Assemblea è validamente costituita: in prima convocazione qualora sia presente la maggioranza degli associati ordinari in regola con le quote associative, in seconda convocazione con qualsiasi numero di associati ordinari presenti.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
L’Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due Scrutatori. Nell’Assemblea con funzioni elettive in ordine alla designazione delle cariche sociali è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
L’assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio.
Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
Di ogni Assemblea viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario.
L’Assemblea delibera a maggioranza, con il voto dei presenti, in regola con le quote sociali.
I verbali delle Assemblee vengono inviati a tutti gli associati di ogni categoria. Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità alla legge e all’atto costitutivo, vincolano tutti gli associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
Le deliberazioni che non sono prese in conformità alla legge o all’atto costitutivo possono essere impugnate dagli Associati ordinari in regola con i pagamenti delle quote associative, purché assenti, dissenzienti o astenuti e dal Collegio dei Probiviri.
L’impugnazione deve essere proposta con atto di citazione davanti al Tribunale del luogo dove l’Associazione ha sede; notificato nel termine di sei mesi dalla data della deliberazione, ovvero, per gli associati assenti, entro sei mesi dalla pubblicazione del verbale nel sito internet dell’Associazione.
Art. 13 DIRITTI di PARTECIPAZIONE
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione solo i Soci fondatori e ordinari, in regola con il versamento della quota annuale e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
Tenuto conto delle finalità scientifiche proprie dell’Associazione, i Soci ammessi e onorari possono partecipare all’Assemblea Generale ma non hanno diritto di voto. Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre Associati aventi diritto di voto.
Art. 14 ASSEMBLEA ORDINARIA
La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà almeno otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e comunicazione agli Associati a mezzo posta elettronica all’indirizzo fornito dall’Associato all’Associazione al momento della sua ammissione; ogni variazione di indirizzo deve essere comunicata per iscritto dall’associato al Consiglio Direttivo.
Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
Sono valide le Assemblee tenute tramite sistemi di videoconferenza o audioconferenza purché garantiscano l’identificazione dei partecipanti e la loro costante possibilità di intervento.
L’Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta l’anno, per l’approvazione del rendiconto e per l’esame del bilancio preventivo.
L’Assemblea elegge ogni cinque anni il Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo hanno luogo in concomitanza con un’Assemblea indetta nell’anno di scadenza del mandato quinquennale del Consiglio Direttivo in corso e vengono indicate all’ordine del giorno.
Le elezioni, in presenza e/o online, si svolgono a scrutinio segreto così come previsto dalla lettera d dell’art. 2 comma 2 del DM 2 agosto 2017.
Art. 15 ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno otto giorni prima dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede dell’Associazione e comunicazione agli Associati a mezzo posta elettronica.
Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
Sono valide le Assemblee tenute tramite sistemi di videoconferenza o audioconferenza purché garantiscano l’identificazione dei partecipanti e la loro costante possibilità di intervento.
L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli Associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati intervenuti, delibererà a maggioranza con il voto dei presenti.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello Statuto sociale; scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.
Art. 15 IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto, su deliberazione dell’Assemblea, da un numero dispari di membri compreso tra sette e tredici, eletti ogni cinque anni dall’Assemblea tra gli Associati ordinari e onorari.
Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito elegge il Presidente e il Vice-Presidente e nomina il Tesoriere e il Segretario.
In caso di cessazione della carica di uno dei suoi membri, nel momento in cui non venga più garantito il numero minimo di Consiglieri o manchino candidati non eletti verrà convocata l’Assemblea per la sua sostituzione.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica cinque anni al termine dei quali si riunisce l’Assemblea Generale ed elegge il nuovo Consiglio. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.
Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in relazione all’assolvimento dell’incarico.
Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci Fondatori e Ordinari in regola con il pagamento delle quote associative che non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.
Le stesse deliberazioni saranno comunicate agli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo.
Art.17 COMPITI del CONSIGLIO DIRETTIVO
Al Consiglio Direttivo compete l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo può svolgere tutte le operazioni finanziarie e bancarie, attive e passive.
Redige, inoltre, il resoconto finanziario e i bilanci consuntivo e preventivo; stabilisce l’ammontare delle quote associative annuali degli Associati ordinari e quelle degli Associati ammessi.
Delibera sull’ammissione dei nuovi Associati.
Redige e aggiorna il Regolamento interno dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente, nomina il Tesoriere, il Segretario e il Comitato Scientifico.
I verbali delle riunioni del Consiglio sono a disposizione, per la consultazione da parte degli Associati di ogni categoria, nella sede legale dell’Associazione.
Art. 18 CONVOCAZIONE del CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l’anno o quando lo richiedano almeno tre Consiglieri, ovvero il Presidente, ovvero il Collegio dei Probiviri.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se è presente almeno la maggioranza dei Consiglieri, anche collegati in videoconferenza, fonoconferenza, per posta elettronica e simili, purché sia garantita l’identificazione dei partecipanti e la loro costante possibilità di intervento.
In caso di adunanze da remoto, il Consiglio Direttivo si intenderà riunito presso la sede dell’Associazione.
In alternativa alle riunioni di cui sopra, le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso, dai documenti sottoscritti dai Consiglieri, devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.
Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti e collegati. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 19 DIMISSIONI
Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri, che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio Direttivo con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni alla carica di Consigliere e non eletto,
oppure, in assenza di candidato in elenco, sarà il Consiglio Direttivo a proporlo e a farlo eleggere in Assemblea dei Soci.
In caso di impossibilità a procedere in tal modo, il Consiglio Direttivo proseguirà, carente dei suoi componenti, fino alla prima Assemblea ordinaria utile dove si procederà alle valutazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.
Nel caso di dimissioni o impedimenti del Presidente dell’Associazione, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla elezione del nuovo Presidente che dovrà aver luogo al primo Consiglio Direttivo utile.
Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’Assemblea ordinaria per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo; fino a tale momento e limitatamente agli affari urgenti rimarranno in carica i Consiglieri restanti.
Art. 20 COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato Scientifico è composto da tre/cinque membri ed è nominato dal Consiglio Direttivo di cui è organo consultivo.
Vi possono partecipare Soci regolarmente iscritti o autorevoli esponenti scientifici e/o professionali del settore di riferimento dell’Associazione, che siano individuati anche all’esterno, purché siano in linea con le ragioni e lo spirito dell’Associazione.
Il Comitato ha il compito di fare proposte e di esprimere pareri non vincolanti sulle iniziative, lo studio, la ricerca e le attività dell’Associazione.
Art. 21 COMITATI RISTRETTI
Il Presidente può autorizzare la costituzione di Comitati Ristretti di lavoro incaricati di seguire specifiche tematiche preparatorie per le decisioni del Consiglio Direttivo.
I componenti degli eventuali gruppi di lavoro dovranno essere scelti dal Presidente fra i membri del Consiglio Direttivo.
Art. 22 IL PRESIDENTE
Il Presidente dell’Associazione ha la rappresentanza legale dell’Associazione nonché la firma sociale.
Cura il rapporto con le altre Associazioni e Organizzazioni private e pubbliche. Può delegare per iscritto al Vice Presidente parte delle sue funzioni.
Presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e le Assemblee.
Art. 23 IL VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente sostituisce, in caso di impedimento, il Presidente.
Art. 24 IL SEGRETARIO
Il Segretario provvede alla stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, alla loro conservazione, alla loro comunicazione agli Associati e alla tenuta dei registri amministrativi. Nell’espletamento delle sue funzioni il Segretario, sotto la propria responsabilità, può avvalersi di collaboratori.
Art. 25 IL TESORIERE
Il Tesoriere ha in consegna i fondi sociali, provvede agli incassi e ai versamenti, compila bilanci che, dopo essere stati approvati dal Consiglio Direttivo, vengono sottoposti all’approvazione dell’Assemblea. E’ autorizzato ad aprire conti correnti bancari e postali, ad operare con firma singola su detti conti, a versare e girare assegni e vaglia, a prelevare sull’avere liquido e su eventuali crediti accordati, previa decisione del Consiglio Direttivo.
Art. 26 IL RENDICONTO
Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto annuale dell’Associazione, nonché il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione Assembleare.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.
Il rendiconto e il bilancio preventivo devono essere messi a disposizione di tutti gli Associati presso la sede dell’Associazione e/o inviato agli Associati aventi diritto di voto nei 7 giorni precedenti la data fissata per l’Assemblea di approvazione degli stessi.
Il Rendiconto, il Bilancio preventivo ed eventuali incarichi retribuiti devono essere pubblicati sul sito Web dell’Associazione.
Avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non possono, in nessun caso, essere divisi tra i soci, neanche in forma indiretta.
Art. 27 Il COLLEGIO dei PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri dura in carica cinque anni ed è costituito da tre membri. Almeno due componenti del Collegio dei Probiviri devono essere scelti tra soggetti che non siano Associati.
I componenti del Collegio dei Probiviri nominano tra di loro il Presidente del Collegio.
Al Collegio dei Probiviri spetta il compito di vigilare sul rispetto delle norme del Codice deontologico e di istruire le pratiche relative alla loro infrazione.
Il Collegio dei Probiviri delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, la perdita della qualifica di associato secondo le modalità stabilite nell’articolo 9 e nell’articolo 19.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono assunte a maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni del Collegio dei Probiviri possono essere adottate anche
mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso, dai documenti sottoscritti dai Probiviri, devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.
Art. 28 Il REVISORE CONTABILE ESTERNO
La delibera assembleare di nomina del Revisore contabile esterno, scelto tra soggetti estranei all’ Associazione, non stabilisce i poteri.
Ove presente, il Revisore contabile esterno deve comunque esprimere, con apposita relazione annuale, un giudizio sul bilancio.
La relazione deve essere depositata presso la sede dell’Associazione insieme al progetto di bilancio almeno quindici giorni prima dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio, affinché ogni Associato possa prenderne visione.
Art. 29 COMMISSIONI e GRUPPI di LAVORO
Il Consiglio Direttivo può costituire Commissioni o Gruppi di Lavoro per l’approfondimento di tematiche e di argomenti che hanno rilevanza psicologico- giuridica.
L’eventuale Coordinatore delle Commissioni deve essere scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo o tra i Referenti Territoriali, mentre il Coordinatore dei Gruppi di Lavoro può essere scelto anche al di fuori delle cariche dirigenziali, purché Socio dell’Associazione.
Art. 30 IL PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote sociali annuali, dai contributi versati dai partecipanti alle iniziative dell’Associazione, da donazioni e lasciti di persone fisiche o giuridiche e dai beni di sua proprietà, nonché dai proventi eventualmente derivanti da pubblicazioni, riunioni e altre iniziative.
L’Associazione non ha fini di lucro ed è ribadito l’espresso divieto che gli utili possano essere suddivisi tra i soci.
I bilanci consuntivi, preventivi e gli incarichi retribuiti sono obbligatoriamente pubblicati sul sito dell’Associazione in una sezione dedicata e accessibile a tutta l’utenza.
Art. 31 ESERCIZIO FINANZIARIO
L’Esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.
Art. 32 MODIFICHE DELLO STATUTO
Le modifiche del presente Statuto, proposte dal Consiglio Direttivo, dovranno essere deliberate dall’Assemblea straordinaria in prima convocazione a maggioranza assoluta degli associati ordinari in regola con i pagamenti delle quote sociali. In seconda convocazione, le modifiche dello Statuto devono essere deliberate con la maggioranza dei due terzi degli Associati ordinari partecipanti all’Assemblea.
Art. 33 SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Generale dei soci, convocata in seduta straordinaria.
L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione.
La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 34 CONTROVERSIE
Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dall’esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di contenzioso, i soci si impegnano a prediligere la soluzione conciliativa all’interno degli Organismi associativi.
Art. 35 NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme contenute nel codice civile e le altre disposizioni previste da leggi speciali.
