Associazione Italiana di Psicologia Giuridica
Art. 1 COSTITUZIONE
E’ costituita l’Associazione Italiana di Psicologia Giuridica, denominata in seguito “Associazione”. L’Associazione è un’associazione scientifica culturale, senza scopo di lucro.
Art. 2 SCOPI
L’Associazione ha per scopi di:
1) promuovere la ricerca scientifica nel campo della psicologia giuridica in ogni suo aspetto e branca, anche in collaborazione con Enti e Organizzazioni scientifiche pubbliche e private, nazionali, estere ed internazionali; 2) provvedere alla raccolta ed all’elaborazione di dati e di informazioni sull’argomento; 3) organizzare congressi, convegni, simposi, workshop, giornate di studio e simili; 4) promuovere lo sviluppo e la diffusione dell’insegnamento e della pratica della psicologia giuridica negli ambiti accademici, scientifici e tra i professionisti qualificati ad esercitarla, anche mediante la promozione e il riconoscimento di programmi di formazione professionale, scuole di specializzazione, corsi di aggiornamento, corsi di perfezionamento e simili; 5) promuovere lo studio e la verifica dei criteri e delle metodiche idonee alla formazione professionale nonché lo studio, stesura e preparazione e aggiornamento di linee guida in ogni ambito della psicologia giuridica e delle sue applicazioni; 6) curare, nei limiti consentiti dalla legge, i diritti e gli interessi dei propri associati compatibili con gli obiettivi dell’Associazione presso Autorità, anche giudiziarie, Enti e Istituzioni (compresi gli Ordini professionali), pubblici e privati, nazionali, esteri e internazionali; 7) curare la pubblicazione e la diffusione di libri, riviste, articoli, newsletter, materiale audiovisivo, ecc.; 8) stabilire contatti, collegamenti, convenzioni, collaborazioni con Enti pubblici e privati, nazionali, esteri e internazionali; 9) tutelare in ogni modo lo ritenga opportuno, anche mediante interventi presso gli Organi legislativi, amministrativi e giudiziari, di qualsiasi livello e grado, gli interessi della psicologia giuridica in genere e dei propri Soci in particolare; 10) promuovere la valorizzazione della professionalità della psicologica giuridica e dei propri associati; 11) curare la formazione e l’aggiornamento di un proprio Albo di esperti; 12) specificare i requisiti, le mansioni e le competenze, nell’ambito della psicologia giuridica, di varie categorie e livelli professionali, quali trainers, supervisori, formatori, periti, consulenti, etc. 13) svolgere qualsiasi altra attività ritenga opportuno per il progresso della psicologia giuridica in ambito nazionale e internazionale.
Art. 3 SEDE
L’Associazione ha sede legale in Roma, in Via Bisagno, 15 (00199). Il Consiglio Direttivo può deliberare eventuali cambiamenti di sede.
Art. 4 ASSOCIATI
Associati della Associazione possono essere le persone fisiche e giuridiche che ne condividano gli scopi sociali. Gli associati si dividono in: 1) ordinari: sono associati ordinari, oltre a coloro che hanno costituito la Associazione, coloro che, avendone fatta domanda, dopo opportuna valutazione del Consiglio Direttivo, sono stati ammessi alla Associazione da almeno dodici mesi; ai primi trenta associati ordinari è attribuita la ulteriore qualifica di fondatori; solo gli associati ordinari in regola con i pagamenti delle quote associative possono esercitare il diritto di voto nelle assemblee; 2) onorari: coloro che abbiano dato particolari contributi allo sviluppo della psicologia giuridica e che siano stai ammessi con tale qualifica dal Consiglio Direttivo; gli associati onorari hanno diritto di essere ammessi quali associati ordinari della Associazione previa semplice domanda rivolta al Consiglio Direttivo; 3) sostenitori: coloro, persone fisiche o giuridiche, che contribuiscano con lasciti o donazioni al raggiungimento degli scopi dell’Associazione; 4) corrispondenti: nominati dal Consiglio Direttivo, studiosi nazionali ed internazionali che intrattengono rapporti di collaborazione con l’Associazione; 5) ammessi: sono associati ammessi coloro che, avendo fatto domanda di ammissione quali associati ordinari, dopo opportuna valutazione del Consiglio Direttivo, sono stati ammessi alla Associazione; decorsi dodici mesi dalla loro ammissione, i soci ammessi acquisiscono di diritto la qualità di associati ordinari; 6) allievi: coloro che si iscrivono ad un corso di formazione organizzato dalla Associazione; essi, una volta superato l’esame conclusivo del corso di formazione in questione, ove ne facciano apposita domanda, hanno diritto di essere ammessi alla Associazione in qualità di associati ordinari. Tutti gli associati sono tenuti a contribuire al perseguimento degli scopi sociali e ad attenersi alle norme deontologiche contenute nel Codice deontologico della professione di appartenenza, nonché alle linee guida elaborate dall’Associazione.
Art. 5 DOMANDA DI AMMISSIONE
Chiunque intenda essere ammesso alla Associazione in qualità di associato ammesso deve presentare un’apposita domanda corredata di curriculum al Consiglio Direttivo, che, dopo attenta e motivata valutazione, può deliberare l’accoglimento della domanda. Gli associati onorari possono essere ammessi tra gli associati ordinari previa semplice domanda rivolta al Consiglio Direttivo.
Art. 6 QUOTE ASSOCIATIVE
Tutti gli associati ordinari e ammessi sono tenuti al pagamento delle quote associative annuali entro il 31 marzo dell’anno di riferimento, nella misura stabilita con apposita delibera del Consiglio Direttivo. Solo gli associati ordinari in regola con i versamenti delle quote hanno diritto di voto nelle deliberazioni assembleari dell’associazione.
Art. 7 SEZIONI E DIVISIONI
Il Consiglio Direttivo può promuovere la costituzione di Sezioni territoriali dell’Associazione o di Divisioni per campo di interesse, secondo le modalità stabilite dal Regolamento. Scopo specifico delle Divisioni è di riunire gli associati in funzione di interessi particolari.
Art. 8 ORGANI SOCIALI
Organi necessari dell’Associazione sono: l’Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Collegio dei Probiviri. L’Assemblea può deliberare la nomina di un revisore contabile esterno determinandone i poteri. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, salvo i rimborsi spese eventualmente deliberati dal Consiglio Direttivo. La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.
Art. 9 L’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
Tutti gli associati possono partecipare alle assemblee ma solo gli associati ordinari in regola con i pagamenti delle quote associative annuali hanno diritto di voto. L’Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria ogni anno e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo o almeno un terzo degli associati ordinari in regola con i versamenti. La convocazione deve avvenire mediante lettera di posta ordinaria o posta elettronica inviata a tutti gli associati almeno trenta giorni prima della data di convocazione all’indirizzo fornito dall’associato alla Associazione al momento della sua ammissione; ogni variazione di indirizzo deve essere comunicata per iscritto dall’associato al Consiglio Direttivo. L’Assemblea degli associati ha il compito di: 1) deliberare una volta l’anno sul resoconto finanziario e sull’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo; 2) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo tra gli associati ordinari e onorari; 3) deliberare sulle proposte presentate dal Consiglio Direttivo; 4) decidere sulle questioni relative al buon andamento dell’Associazione, alla sua organizzazione e al raggiungimento degli scopi sociali; 5) decidere la decadenza anticipata del Consiglio Direttivo o di alcuni suoi componenti; 6) eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri e nominare l’eventuale revisore contabile esterno. L’Assemblea è validamente costituita: in prima convocazione qualora sia presente la maggioranza degli associati ordinari in regola con le quote associative; in seconda convocazione con qualsiasi numero di associati ordinari presenti. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza dal Vice Presidente o dall’associato ordinario più anziano di età. Ogni Associato ordinario può rappresentare mediante delega scritta, non più di altri tre Associati ordinari. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dagli associati ordinari presenti in regola con le quote sociali. I verbali delle Assemblee vengono inviati a tutti gli associati di ogni categoria. L’Assemblea si deve tenere presso la sede sociale o in altro luogo comunque sito in Italia. Le deliberazioni dell’assemblea, prese in conformità della legge e dell’atto costitutivo, vincolano tutti gli associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti. Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dell’atto costitutivo possono essere impugnate dagli associati ordinari in regola con i pagamenti delle quote associative, purchè assenti, dissenzienti od astenuti, e dal Collegio dei Probiviri. L’impugnazione deve essere proposta con atto di citazione davanti al tribunale del luogo dove l’Associazione ha sede notificato nel termine di sei mesi dalla data della deliberazione, ovvero, per gli associati assenti, entro sei mesi dalla pubblicazione del verbale nel sito internet dell’Associazione.
Art. 10 IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri compreso tra sette e tredici, eletti ogni cinque anni dall’Assemblea tra gli Associati ordinari e onorari. Al Consiglio Direttivo compete la amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo può svolgere tutte le operazioni finanziarie e bancarie, attive e passive. Redige inoltre il resoconto finanziario e i bilanci consuntivo e preventivo; stabilisce l’ammontare delle quote associative annuali degli associati ordinari e quelle degli associati ammessi. Delibera sull’ammissione dei nuovi associati. Redige e aggiorna il Regolamento interno dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l’anno o quando lo richiedano almeno tre Consiglieri, ovvero il Presidente, ovvero il Collegio dei Probiviri. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se è presente, ovvero collegata in videoconferenza, fonoconferenza, per posta elettronica e simili, almeno la maggioranza dei Consiglieri; le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti e collegati. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In alternativa alle riunioni di cui sopra, le decisioni del Consiglio direttivo possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai Consiglieri devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. I verbali delle riunioni del Consiglio sono a disposizione per la consultazione da parte degli associati di ogni categoria nella sede legale dell’Associazione.
Art. 11 COMITATI RISTRETTI
Il Presidente può autorizzare la costituzione di comitati ristretti di lavoro incaricati di seguire specifiche situazioni che richiedono una pronta valutazione, senza che sia necessario per queste eventualità riunire l’intero Consiglio Direttivo. I componenti degli eventuali gruppi di lavoro dovranno essere scelti dal Presidente fra i membri del Consiglio Direttivo.
Art. 12 IL PRESIDENTE
Il Presidente dell’Associazione ha la rappresentanza legale dell’Associazione nonché la firma sociale. Può delegare per iscritto al Vice Presidente parte delle sue funzioni. Presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e le Assemblee.
Art. 13 IL VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente sostituisce in caso di impedimento il Presidente.
Art. 14 IL SEGRETARIO
Il Segretario provvede alla stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio e delle Assemblee, alla loro conservazione ed alla loro comunicazione agli associati e alla tenuta dei registri amministrativi. Nell’espletamento delle sue funzioni il Segretario sotto la propria responsabilità può avvalersi di collaboratori.
Art. 15 IL TESORIERE
Il Tesoriere ha in consegna i fondi sociali, provvede agli incassi e ai versamenti, compila bilanci, che dopo essere approvati dal Consiglio Direttivo vengono sottoposti alla approvazione della Assemblea, ed è autorizzato ad aprire conti correnti bancari e postali, e ad operare con firma singola su detti conti, versare e girare assegni e vaglia, prelevare sull’avere liquido e su eventuali crediti accordati.
Art.16 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri dura in carica cinque anni ed è costituito da tre membri. Almeno due componenti del Collegio dei Probiviri devono essere scelti tra soggetti che non siano Associati. I componenti del Collegio dei Probiviri nominano tra di loro il Presidente del Collegio. Al Collegio dei Probiviri spetta il compito di vigilare sul rispetto delle norme del Codice deontologico e di istruire le pratiche relative alla loro infrazione. Il Collegio dei Probiviri delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, la perdita della qualifica di associato secondo le modalità stabilite nell’articolo 19. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono assunte a maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni del Collegi dei Probiviri possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai Probiviri devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.
Art. 17 IL REVISORE CONTABILE ESTERNO
La delibera assembleare di nomina del revisore contabile esterno, scelto tra soggetti estranei all’ Associazione, non stabilisce i poteri. Ove presente, il revisore contabile esterno deve comunque esprimere con apposita relazione annuale un giudizio sul bilancio. La relazione deve essere depositata presso la sede della associazione insieme al progetto di bilancio almeno quindici giorni prima dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio, affinché ogni associato possa prenderne visione.
Art. 18 COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO
Il Consiglio Direttivo può costituire Commissioni o Gruppi di Lavoro per l’approfondimento di tematiche e di argomenti che hanno rilevanza psicologica-giuridica. Il Coordinatore di Commissioni deve essere scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo o tra i Referenti Territoriali, mentre il Coordinatore di Gruppi di Lavoro può essere scelto anche al di fuori delle cariche dirigenziali, purché Socio dell’Associazione.
Art. 19 PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO
La qualifica di Associato si perde per:
a) morte;
b) dimissioni;
c) morosità;
d) decadenza;
e) esclusione.
Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al Presidente dell’Associazione. Gli Associati ordinari morosi da almeno due anni vengono dichiarati decaduti con decisione del Consiglio Direttivo, che ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento di apposita diffida inviata per iscritto all’associato moroso dal Presidente della Associazione, qualora entro il suddetto termine non provveda al pagamento delle quote associative per le quali risulta moroso. Decade dalla qualità di associato chiunque venga condannato a pene di qualunque genere con sentenza passata in giudicato. La decadenza produce effetto dall’apposita deliberazione del Consiglio Direttivo. L’esclusione degli associati può essere pronunciata dal Collegio dei Probiviri, anche su proposta del Consiglio Direttivo, per gravi motivi, anche idonei a pregiudicare il prestigio della Associazione, rilevati con deliberazione motivata del Collegio dei Probiviri. Tale deliberazione deve essere comunicata all’associato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fax o posta elettronica e dal ricevimento l’associato avrà trenta giorni per presentare al Collegio dei Probiviri le sue osservazioni in merito. La successiva decisione del Collegio dei Probiviri sarà inappellabile.
Art. 20 IL PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote sociali annuali, dai contributi versati dai partecipanti alle iniziative dell’Associazione, da donazioni e lasciti di persone fisiche o giuridiche e dai beni di sua proprietà.
Art. 21 ESERCIZIO FINANZIARIO
L’Esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.
Art. 22 MODIFICHE DELLO STATUTO
Le modifiche del presente Statuto, proposte dal Consiglio Direttivo dovranno essere deliberate dall’Assemblea in prima convocazione a maggioranza assoluta degli associati ordinari in regola con i pagamenti delle quote sociali. In seconda convocazione le modifiche dello statuto devono essere deliberate con la maggioranza dei due terzi degli associati ordinari partecipanti all’assemblea.
Art. 23 NORME TRANSITORIE FINALI
L’Associazione ha durata illimitata.