Ruolo e criticità del perito nei casi di omicidio a sfondo sessuale

Ruolo e criticità del perito nei casi di omicidio a sfondo sessuale
Giacomo Piperno

*A cura di Antonio Romio

L’intersezione tra psicologia e diritto rappresenta uno dei terreni più complessi e delicati su cui un professionista della salute mentale possa trovarsi ad operare. In particolare, quando lo psicologo viene chiamato a svolgere il ruolo di Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) o di Perito in ambito penale, assume una responsabilità che trascende la clinica tradizionale: fornire al Giudice strumenti scientifici per valutare la capacità di intendere e di volere, la pericolosità sociale e l’imputabilità di un individuo. Questa responsabilità diviene ancor più gravosa nei casi di omicidio a sfondo sessuale, dove le dinamiche intrapsichiche si intrecciano con azioni di estrema violenza, richiedendo un rigore metodologico assoluto per evitare che la suggestione o il clamore mediatico influenzino il giudizio tecnico.

Il contesto peritale e le sue criticità

L’attività peritale non è esente da ostacoli di natura pratica, metodologica e deontologica. Una delle criticità maggiori risiede nella gestione dei rapporti, spesso conflittuali, tra il perito d’ufficio e i Consulenti Tecnici di Parte (CTP). Tali conflitti tendono ad inasprirsi in assenza di protocolli operativi univoci, lasciando ampi margini interpretativi che possono essere sfruttati per minare la credibilità dell’elaborato peritale. La mancanza di un corpus unicum di linee guida ufficiali comporta una disparità nella prassi operativa che varia in base alla formazione del singolo professionista, aprendo la strada a contestazioni strumentali. In questo scenario, documenti come le Linee Guida per lo Psicologo Esperto in Psicologia Giuridica dell’AIPG rappresentano una bussola indispensabile per orientarsi, offrendo un quadro metodologico chiaro e difendibile che riduce le “zone d’ombra” spesso attaccate dalle controparti.

Dalla clinica al forense: il concetto di “valore di malattia”

Un nodo centrale della perizia psicologica in ambito penale è la distinzione netta tra il setting clinico e quello forense. Mentre nel primo vige una “relazione di aiuto” basata sulla fiducia e sul segreto professionale, nel secondo il rapporto è triangolato dalla committenza del Magistrato e ha finalità probatorie. Il perito non deve curare, ma valutare. Questo cambio di paradigma impone di non sovrapporre automaticamente la diagnosi clinica al concetto giuridico di vizio di mente. La presenza di un disturbo mentale, anche grave, non implica necessariamente l’incapacità di intendere e di volere al momento del fatto. È qui che entra in gioco il concetto fondamentale di “valore di malattia”: un reato assume rilevanza psicopatologica-forense solo se è sintomo diretto della patologia sottostante. Senza questo nesso causale, si rischierebbe di patologizzare ogni comportamento deviante o, al contrario, di non riconoscere l’impatto di un disturbo psicotico sulla genesi del crimine.

Il caso Stevanin: la battaglia delle perizie

Per comprendere appieno queste dinamiche, è illuminante analizzare uno dei casi più controversi della cronaca nera italiana: la vicenda giudiziaria di Gianfranco Stevanin, il cosiddetto “mostro di Terrazzo”. La storia processuale di Stevanin, accusato dell’omicidio di diverse donne tra il 1993 e il 1994, rappresenta un esempio paradigmatico delle sfide che i periti devono affrontare. Il caso ha visto contrapporsi due visioni diametralmente opposte: da un lato l’accusa, supportata dalle perizie dei Professori Ugo Fornari e Ivan Galliani, che sosteneva la piena imputabilità dell’imputato; dall’altro la difesa, che premeva per il riconoscimento di un vizio di mente basato su cause organiche.

La tesi difensiva si fondava su un grave incidente motociclistico occorso a Stevanin nel 1976, che aveva causato una lesione bilaterale dei lobi frontali. Secondo i consulenti di parte, tale trauma avrebbe determinato una “sindrome psicopatologica complessa su base organica”, compromettendo la capacità di controllo degli istinti e la memoria, e rendendo l’imputato incapace di volere durante gli omicidi a sfondo sessuale. Questa lettura “organica” mirava a trasformare il carnefice in una vittima della propria neurofisiologia, sostenendo che Stevanin fosse in preda a un “vizio totale di mente” mentre uccideva, ma paradossalmente lucido mentre occultava i cadaveri.

Di tutt’altro avviso furono le perizie d’ufficio, che evidenziarono come, nonostante la lesione frontale e l’epilessia post-traumatica (peraltro controllata farmacologicamente), Stevanin avesse conservato integre le capacità cognitive e di pianificazione. I test psicodiagnostici somministrati, tra cui la WAIS e il Rorschach, esclusero la presenza di deterioramento mentale o di elementi psicotici. Emerse invece un profilo di personalità caratterizzato da tratti narcisistici, sadici e istrionici, con una sessualità perversa vissuta come strumento di dominio, ma priva di quel “valore di malattia” che esclude l’imputabilità. Stevanin non era un uomo che agiva in stato crepuscolare, ma un soggetto scaltro, capace di adattare le proprie risposte alle aspettative degli interlocutori.

L’applicazione sperimentale della PCL-R

La complessità del caso Stevanin offre l’opportunità di riflettere sull’importanza degli strumenti diagnostici standardizzati. All’epoca dei fatti, la Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R) di Robert Hare non era ancora standardizzata in Italia, ma una sua applicazione retrospettiva attraverso la metodologia della “file review” (analisi agli atti) permette oggi di gettare nuova luce sulla personalità del condannato. Questo strumento, considerato il gold standard per la valutazione della psicopatia, indaga dimensioni quali il fascino superficiale, la menzogna patologica, l’assenza di rimorso, l’affettività superficiale e l’impulsività.

L’applicazione sperimentale della PCL-R sul caso Stevanin, condotta analizzando la vasta documentazione clinica e processuale disponibile, ha restituito un punteggio totale di 30. Tale valore si colloca esattamente sulla soglia che, secondo la letteratura scientifica internazionale e la validazione italiana, definisce la psicopatia criminale. L’analisi dettagliata degli item rivela punteggi elevati nel Fattore 1 (interpersonale/affettivo), confermando la presenza di una loquacità manipolatoria, un senso grandioso di sé e una totale mancanza di empatia verso le vittime. Item come la “menzogna patologica” e l'”assenza di rimorso” trovano riscontro puntuale nei verbali, dove Stevanin nega l’evidenza o si dipinge come vittima.

Anche il Fattore 2 (devianza sociale/stile di vita) evidenzia tratti significativi, come lo stile di vita parassitario e il bisogno cronico di stimoli, sebbene l’assenza di problematiche comportamentali precoci e di delinquenza giovanile differenzi il suo profilo da quello del criminale antisociale “testa calda”, avvicinandolo piuttosto a quello dello psicopatico “predatore”, freddo e calcolatore. Questo dato rafforza la tesi che non si trattasse di un impulso irrefrenabile dovuto a un danno cerebrale, ma di una condotta criminale lucida, inserita in una struttura di personalità patologica ma giuridicamente imputabile.

Conclusioni e prospettive future

L’utilizzo di strumenti come la PCL-R, se fosse stato disponibile e sistematico all’epoca, avrebbe potuto fornire elementi ancor più solidi per dirimere la controversia tra “danno organico” e “psicopatia”, offrendo al Giudice parametri oggettivi per valutare non solo l’imputabilità, ma anche la pericolosità sociale e il rischio di recidiva. Ancora oggi, Stevanin, detenuto a Bollate, oscilla tra comportamenti da “detenuto modello” e infrazioni che tradiscono la persistenza di dinamiche manipolatorie.

In conclusione, l’analisi del caso Stevanin e delle criticità intrinseche al ruolo del perito evidenzia l’urgenza di una formazione multidisciplinare continua. La coesistenza di psicologi, psichiatri e medici legali nel contesto forense richiede un linguaggio comune e protocolli condivisi per evitare che le diverse epistemologie diventino fonte di confusione per il Giudice. È auspicabile che l’adozione diffusa di linee guida rigorose e l’uso di test validati scientificamente diventino la norma, per garantire che la perizia psicologica mantenga il suo alto valore di mezzo di prova scientifica.

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