Relazioni disfunzionali di tipo alienante nelle separazioni conflittuali


- Posted by Giacomo Piperno
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*A cura di Ada Capparelli
Secondo l’ordinamento giuridico italiano, gli istituti in grado di sciogliere il vincolo matrimoniale sono la separazione ed il divorzio. Perché una coppia chieda di separarsi non è necessaria la presenza di una grave colpa da parte di uno dei due coniugi: elementi come l’incompatibilità del carattere o in generale l’impossibilità a portare avanti la propria unione sono motivazioni sufficienti per metterla in atto. La separazione non rappresenta un istituto definitivo, in qualsiasi momento cioè la coppia può decidere di tornare insieme. Inoltre, essa non prevede la cessazione di tutti gli effetti civili del matrimonio ma solo di alcuni quali la comunione dei beni o l’obbligo di fedeltà e di coabitazione; in virtù della separazione inoltre il coniuge economicamente “forte” è tenuto a versare l’assegno di mantenimento al coniuge economicamente “debole” ed agli eventuali figli della coppia. E’ già in sede di separazione inoltre che si decide per l’affidamento e la collocazione dei figli stessi. La legge italiana distingue una separazione consensuale ed una separazione giudiziale, a seconda che si riesca a raggiungere o no un accordo sulle condizioni riguardanti l’affidamento dei figli, l’assegno di mantenimento, la dimora nella casa coniugale. Si rende necessaria la separazione giudiziale anche quando l’intento viene portato avanti da un solo coniuge. Nella separazione consensuale, avendo i coniugi trovato un accordo senza bisogno di “mediazione”, il ruolo del giudice consiste esclusivamente nel verificare che quanto stabilito sia conforme alle norme vigenti. Nella separazione giudiziale invece, a causa della conflittualità della coppia e dell’impossibilità di giungere ad un accordo, l’intervento del giudice si rende necessario per disporre a proposito degli elementi sopra citati oggetto della controversia.
L’ordinamento giuridico in materia di separazione e divorzio
Il decreto legislativo 154/2013 attraverso l’art. 55 ovvero “Introduzione degli articoli dal 337-bis al 337-octies del codice civile” ha introdotto un insieme di norme che dettano delle regole di riferimento in materia di separazione e di rapporti tra genitori e figli. L’art. 337-bis definisce l’ambito di applicazione: “In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio si applicano le disposizioni del presente capo”. L’art. 337-ter definisce i provvedimenti riguardo ai figli: “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”. “I provvedimenti adottati dal giudice, relativi ai figli, hanno come esclusivo riferimento l’interesse morale e materiale di questi ultimi. Il giudice valuta primariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori (Legge 54 del 2006 che stabilisce il così detto principio di bigenitorialità), oppure stabilisce a quale di essi sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al loro mantenimento, cura, istruzione ed educazione.
Responsabilità genitoriale
Inoltre, il giudice prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore a uno dei genitori, l’affidamento familiare. La responsabilità genitoriale è esercitata, quindi, primariamente, da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento. I genitori provvedono al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito”.
Affidamento
L’art. 337-quater definisce l’affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso: “Il giudice può disporre l’affidamento dei figli a uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore”. “Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell’articolo 337-ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione dell’articolo 96 del codice di procedura civile. Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse”. L’art. 337-quinquies definisce la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli: “I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo”. L’art. 337-sexies definisce l’assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza: “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643”. Oltre a decidere l’affidamento più idoneo in caso di controversia, al giudice spetta anche il compito di stabilire il genitore “collocatario” dei figli e la frequentazione con l’altro genitore.
La PAS: disturbo relazionale o sindrome
Da tempo la comunità scientifica ed accademica sta interrogandosi sul dibattuto tema della Alienazione Genitoriale o Parentale, conosciuta in origine con l’acronimo di PAS, Parental Alienation Sindrome, per poter arrivare a formulare una definizione più adatta, che riesca a descriverne meglio i contenuti, dove per contenuti si intendano sia i risvolti intra psichici che comportamentali relativi ai minori all’interno del contesto separativo, ed ai loro genitori. L’interesse, e le contraddizioni, createsi attorno al fenomeno della cosiddetta PAS hanno coinvolto anche il Ministero della Salute che ha chiesto in maniera esplicita la collaborazione degli esperti della comunità scientifica nella costruzione di un “tavolo di lavoro” atto a studiare al meglio il fenomeno ed a costruire delle modalità di intervento condivise. Il 29 Maggio 2020 il Ministro della Salute Speranza ha così risposto nel corso di un’interrogazione parlamentare sul tema della PAS.
Nascita della definizione di PAS
Prima di addentrarsi in queste valutazioni, è doveroso fare una premessa storica, partendo dall’origine della individuazione e definizione del fenomeno della cosiddetta “sindrome da alienazione parentale” PAS. La sindrome da alienazione genitoriale o sindrome da alienazione parentale (più semplicemente PAS) è un concetto introdotto per la prima volta negli anni ‘80 dallo psichiatra forense statunitense Richard Gardner. Viene descritta come una dinamica psicologica disfunzionale che si attiva nei figli minori coinvolti nelle separazioni conflittuali dei genitori o in contesti di presunta aggressività intra domestica.
- Gardner che individua otto sintomi primari per arrivare a una compiuta diagnosi di PAS:
- campagna di denigrazione, attuata attraverso la dimostrazione di non rispetto verso l’altro genitore e quindi arriva a diffamarlo;
- razionalizzazione debole, il bambino si arma di giustificazioni illogiche, superficiali e insensate per rifiutare l’uno o l’altro genitore;
- mancanza di ambivalenza, ovvero il bambino viene portato a credere che uno dei due genitori è o solo negativo tanto quanto l’altro è sempre positivo;
- il fenomeno del pensatore indipendente, il bambino si convince di aver elaborato da solo le ragioni di rifiuto del genitore denigrato;
- l’appoggio automatico al genitore alienante, è una presa di posizione incondizionata verso uno solo dei genitori;
- assenza di sensi di colpa, il bambino nei confronti del genitore escluso non elabora sentimenti di dispiacere, tantomeno ha la consapevolezza di fare del male;
- scenari presi a prestito, affermazioni che descrivono le colpe del genitore escluso attraverso l’uso di parole e concetti che non possono essere conosciuti da un bambino;
- estensione delle ostilità alla famiglia allargata del genitore rifiutato, il bambino viene portato a coinvolgere nell’alienazione la sfera affettiva (amici e nuove relazioni) del genitore rifiutato.
Le fragilità della diagnosi di PAS
Non può essere definita “sindrome”, poiché in ambito medico, per sindrome si intende un insieme di sintomi e segni clinici, che può essere dovuto a più malattie o più eziologie. Inoltre, il rischio nell’assumere per buona la prospettiva di Gardner sta nel fatto che il genitore “alienato”, come anche il genitore “alienante”, non riconoscano il proprio contributo nella creazione e nel mantenimento della situazione funzionale.
La diagnosi in questione non riconosce e non valuta il disagio emotivo del minore. Il clinico, adottando questa visione adulto – centrica, si focalizza sul diritto del genitore ad avere un rapporto stabile e continuativo con il minore, che rimane oggetto passivo della scena familiare. Il minore svolge, invece, un ruolo attivo nell’adottare comportamenti rifiutanti verso un genitore. L’alienazione non è soltanto il frutto del genitore alienante, definito “genitore programmante” da R. Gardner, ma è una dinamica familiare nella quale tutti i membri del sistema famiglia giocano un ruolo ed hanno proprie motivazioni. La Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza ritiene opportuno esprimere il proprio parere in merito all’eco destata dalla recente sentenza n. 7041 del 20.03.2013 della Corte di Cassazione e dalle affermazioni ivi contenute circa la nozione di PAS (Parental Alienation Syndrome). In primo luogo, al di là dell’opportunità che l’autorità giudiziaria si sostituisca alla comunità scientifica nel rilasciare giudizi su argomenti altamente specialistici, si ritiene che il problema relativo all’esistenza o meno di una “sindrome” legata all’alienazione di una figura genitoriale venga posto in modo incongruo. Fenomeni come il mobbing, lo stalking ed il maltrattamento esistono ed assumono valenze giuridiche a prescindere dal riconoscimento di disturbi identificabili come sintomatici. La comunità scientifica è concorde nel ritenere che la alienazione di un genitore non rappresenti di per sé un disturbo individuale a carico del figlio ma piuttosto un grave fattore di rischio evolutivo per lo sviluppo psicoaffettivo del minore stesso.
Sindrome di alienazione genitoriale
a PAS viene definita come una realtà virtuale familiare, fatta di terrore e di vessazione che originerebbe nei figli sentimenti di paura, sospetto e ostilità verso il genitore alienato portandoli, inevitabilmente a schierarsi con quello che risulta, ai loro occhi, il genitore sofferente e parteggiando per esso e avallando il disprezzo espresso verso la parte alienata. Infatti, Gardner sostiene che avviene una sorta di “programmazione” atta a demolire definitivamente la relazione con il genitore denigrato.
Pur non essendoci ad oggi evidenze scientifiche del fenomeno, e nonostante le osservazioni critiche sopra esposte da parte della comunità scientifica, che contestano l’attribuzione del termine “sindrome” al fenomeno, non è raro leggere nei contesti giudiziari l’appellativo di PAS, usato come una sorta di “etichetta” da apporre su un minore che rifiuta il contatto con un genitore. Tutto questo denota una sorta di “cecità” da parte dell’osservatore, molto spesso del clinico, sia esso psicologo o neuropsichiatra infantile, che guarda soltanto una parte del problema, tralasciando il contesto in cui esso si origina. Non si tratta di voler sminuire o declassare il fenomeno, togliendogli l’appellativo di sindrome, e quindi facendolo uscire da una sorta di visione sintomatica-clinica. Al contrario, guardare al fenomeno in un’ottica sistemica, consente di uscire da una lettura causale lineare, e di adottare un’ottica di lettura del fenomeno circolare, dove ogni elemento del sistema – padre, madre, figlio – influenza il comportamento dell’altro. “Usare la definizione e la concettualizzazione di sindrome di alienazione genitoriale, porta a disconoscere la complessità di questa situazione che, pur essendo sicuramente una condizione patologica, fa piuttosto riferimento ad un processo disfunzionale delle relazioni familiari.
Si può introdurre il concetto di Alienazione del Sistema Famiglia quando, in alcuni casi di separazione altamente conflittuali, il dissidio fra due genitori produce la compromissione del rapporto del bambino con uno dei due genitori, cioè il rifiuto della relazione con un genitore a favore della relazione esclusiva con l’altro genitore, naturalmente in assenza di violenza, maltrattamenti e abusi, non esclusivamente verso il minore.”