Poteri e competenze dei servizi sociali nei procedimenti civili

Poteri e competenze dei servizi sociali nei procedimenti civili
Giacomo Piperno

*A cura di Ivetta Grigoryan

La storia dei Servizi sociali è caratterizzata da un‘evoluzione molto pronunciata. Nasce dagli ideali democratici e umanitari basati sulla giustizia sociale, sul rispetto delle diversità, il sostegno alla fragilità, ai diritti e alla uguaglianza.

Il suo compito è garantire l’assistenza, l’aiuto a tutte le persone che si trovano in difficoltà, e di garantirlo attraverso la prevenzione, l’elaborazione di misure volte a ridurre e, ove possibile, eliminare la fonte del disagio – sia questo economico o sociale – e operare per restituire alle persone bisognose una vita dignitosa all’interno della società.

Importante è sottolineare il ruolo che rivestono i servizi sociali nei procedimenti giudiziari in ambito civile, e le potenziali problematiche cui va incontro il loro operare, nel momento in cui il loro intervento si colloca all’incrocio tra due sistemi di gestione delle problematiche sociali profondamente diversi tra loro e che, non raramente, possono esprimersi con modalità operative spesso incompatibili.

La professione dell’assistente sociale e ambiti di intervento

Nel 1915, l’assistente sociale Mary Richmond descrive il servizio sociale come “arte di svolgere servizi diversi per e con le persone diverse, cooperando con loro per raggiungere il miglioramento loro e della società. Insieme di procedimenti che sviluppano la personalità attraverso un adattamento realizzato coscientemente, individuo per individuo, tra gli uomini e il loro ambiente sociale”.

Attualmente questa professione si fonda su conoscenze teorico scientifiche che vengono applicate mediante metodi e tecniche verificate e provate. Nel corso del tempo si è assistito ad un ampliamento e modifica del ruolo dell’operatore del Servizio Sociale, che è arrivato ad operare, spesso contemporaneamente, vale a dire nello stesso incarico, nel sistema “giustizia” e nel sistema dei “servizi“: coesione -o sovrapposizione- dalle quali non può non nascere una evidente difficoltà di interazione tra le varie funzioni assolte, dovendosi contemperare sia l’operare nei limiti del sistema giustizia, sia conservando la autonomia professionale indicata.

La professione dell’assistente sociale e ambiti di intervento

In altre parole, gli incarichi che l’Autorità Giudiziaria conferisce agli Assistenti Sociali possono essere conoscitivi, valutativi ed assistenziali; di affidamento dei minori; di organizzazione e attuazione di progetti rivolti alle famiglie, alle persone deboli e alla comunità intera del territorio ecc. sia in via provvisoria che definitiva.

La tutela dei diritti dei minori stranieri

Uno dei campi nei quali i Servizi Sociali collaborano con l’Autorità Giudiziaria e altri organismi statali, è quello relativo alla presenza sul suolo italiano di minori non accompagnati.

Al riguardo, non poche sono le figure professionali che si trovano a lavorare in sinergia, mettendo al centro del proprio comune operato i bisogni di un minore, allorché ci si trovi in presenza di situazioni di abbandono (o, anche, rischio di abbandono). In particolare, nel caso di minori stranieri non accompagnati, gli interventi devono tenere conto della complessità delle varie situazioni, vale a dire di aspetti quali il mandato familiare, il progetto migratorio, la cultura di provenienza e tanti altri fattori. Il Decreto Legislativo dispone che è “minore non accompagnato” “lo straniero di età inferiore agli anni diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale”.

Appena si ha notizia della presenza di un minore non accompagnato, si deve effettuare la relativa segnalazione:
1 – alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni per l’apertura della tutela e la nomina del tutore e per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte;
2 – alla Direzione Generale Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, per il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati.

Tali segnalazioni devono essere effettuate dall’autorità di pubblica sicurezza, e – più in generale – da qualsiasi pubblico ufficiale e/o dagli incaricati di pubblico servizio che venga a sapere della presenza di un MSNA. Quando si è in presenza di un minore abbandonato, o per il quale nessun elemento della rete familiare viene ritenuto idoneo o disponibile ad assumerne la tutela, il ruolo di tutore viene per così dire ripartito tra i vari enti o soggetti istituzionalmente demandati, che agiranno condividendo iniziative e decisioni, ognuno tenendo presente le rispettive specificità e responsabilità.

Servizi Sociali e la famiglia

Con l’emanazione della Legge 219/2012 e successivo Decreto Legislativo 54/2013 la concezione del figlio minore all’interno della famiglia cambia: il minore, infatti, passa da essere soggetto nell’interesse del quale si agisce, a divenire un vero e proprio soggetto titolare dei diritti. Questo implica una trasformazione radicale del concetto di autorità e potestà genitoriale, che dall’essere un istituto di “potestà” (genitoriale) – e dunque un potere che si esercita nell’interesse del minore – diventa adesso un istituto giuridico di responsabilità genitoriale. Ciò comporta dei doveri, degli obblighi e dei diritti che derivano da questo rapporto cambiando la visione della partecipazione del genitore nella vita del figlio minore. La suddetta Legge 219/2012 ha apportato poi altre modifiche alle prassi giudiziarie, attribuendo nuove competenze al tribunale ordinario e sottraendo (art. 3 della legge 219/2012) – una serie di procedimenti al tribunale dei minorenni.

L’adozione

L’adozione è l’istituto giuridico volto a consentire ad una persona chiamata adottante di creare un vincolo di filiazione artificiale nei confronti di un soggetto chiamato adottato indipendentemente dal fatto naturale di procreazione. Nel diritto moderno le finalità dell’adozione sono definite come:


 a) porgere a chi non ha prole un benigno rimedio per collocare i propri affetti e assicurare la continuità del casato;

b) garantire ai minori di età un’idonea assistenza.

l'adozione

Il concetto di adozione è mutato nel tempo, tuttavia ciò che lo distingue è il vincolo di natura giuridica e non dei legami del sangue che si instaura tra i soggetti che non sono legati biologicamente. La legge 4 maggio 1983, n.184 regolamenta anche i requisiti che i futuri adottanti devono avere per ottenere sia un’adozione nazionale, sia per quella internazionale.

La legge italiana individua come requisiti fondamentali per poter adottare, che i coniugi debbano essere uniti in matrimonio da almeno tre anni, e in questi tre anni non vi deve essere stato alcun periodo di separazione personale, nemmeno quella di fatto. Nei suddetti tre anni può rientrare un eventuale periodo di convivenza pre-matrimoniale more uxorio.

 Il compito dei Servizi Sociali è, in questo caso, di: – informare la coppia aspirante relativamente alle caratteristiche specifiche della adozione nazionale e di quella internazionale, e renderli dunque edotti circa procedure e funzioni svolte; – preparare i potenziali futuri adottanti alla adozione, e alle interazioni -per quanto riguarda l’adozione internazionale- con i predetti Enti; – acquisire, sia per quanto riguarda l’adozione nazionale, sia per quella internazionale – le informazioni relative alla situazione personale, familiare, sanitaria e del contesto sociale.

Situazioni di urgenza

Esistono delle situazioni in cui l’Assistente Sociale deve operare in condizioni di estrema urgenza fronteggiando delle problematiche considerate straordinarie e che comportano una necessità di un intervento immediato e possesso di capacità di prendere delle decisioni in condizioni estreme. A titolo esemplificativo- può trattarsi di casi in cui figli minori scappano da casa, o di casi di abusi sessuali nei confronti di minori, oppure di anziani e inabili che hanno un urgente bisogno di aiuto.

Quello che caratterizza queste situazioni sono l’urgenza, estrema gravità, eccezionalità e gravi squilibri nei rapporti intrafamiliari a maggior ragione se verificatosi in presenza di minorenni. Dunque l’Assistente Sociale deve essere capace di valutare scrupolosamente in poco tempo tutti gli aspetti della situazione evidenziandone quelli prioritari per mettere in atto l’intervento necessario. L’ intervento può essere di tipo immediatamente risolutivo della situazione, intervento provvisorio in attesa di una indagine più approfondita e dell’elaborazione di un piano di intervento o possibilità di intervento sul nucleo che trovandosi nel momento della crisi è più propenso a farsi aiutare.

In questi casi l’urgenza è prerogativa del Servizio Sociale ma in quanto non esiste alcuna normativa in merito di conseguenza è difficile valutare le responsabilità e i limiti di questi interventi in cui spesso l’operatore è costretto a decidere da solo e assumendosi tutti i rischi. La professionalità, la competenza dell’assistente sociale consiste nella capacità di valutare complessivamente l’urgenza e indirizzare l’intervento verso la risoluzione del problema.

L’operato dei servizi sociali

L’operato dell’assistente sociale si articola all’interno di una serie di scelte, interventi, decisioni e ruoli da assumere e prospettive da rappresentare, che lo pongono all’interno di più contesti, contesti le cui regole e, per così dire, coordinate operative, tendono, oltre un certo livello, a confliggere tra loro, e a non rendere possibile un operare coerente all’interno di entrambi. C’è una linea di confine in questo operare, una linea che si può indicare più da un punto di vista teorico che non pragmatico, ed è quella in cui “l’aiuto” -l’aiuto è la peculiarità della professione dell’Assistente Sociale- diventa “controllo” e “potere” sulla vita dell’altro.

L’operato dei servizi sociali

Un confine il cui peso si avverte in molte altre situazioni umane, quelle cioè in cui abbiamo un “debole” che deve essere “aiutato” da un “forte”. Il ruolo dell’assistente sociale non è in sostanza quello di far coesistere nel proprio operare i due sistemi –“giustizia” e “assistenza”- spostandosi ora sull’uno ora sull’altro, ma creare un operare specifico il cui “linguaggio” (operativo) sia la traduzione dell’uno nei termini e nei valori (e nelle prassi), dell’altro. In questo senso, la professionalità dell’assistente sociale è -ritornando all’inizio di questo scritto- nella capacità di ridefinire in attività di assistenza (sociale e, dunque, anche psicologica), i diritti della Carta Costituzionale italiana. E questo dovrebbe essere il riferimento operativo di chiunque si occupi di interazione tra Servizio Sociale e famiglie in disagio. Per quanto il contesto giudiziario possa generare resistenze, diffidenza e timori, il percorso non può che partire dalla esplicitazione del ruolo del servizio, dalla ricerca di alleanze in un clima di collaborazione, che consentirà un intervento condiviso e partecipato, funzionale agli obiettivi di protezione e tutela.

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