Parere e riflessioni dell’AIPG rispetto la riforma della Giustizia Cartabia

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Giacomo Piperno

LEGGE 26 NOVEMBRE 2021 N. 206

RIFORMA DELLA GIUSTIZIA

Guardasigilli Marta Cartabia

“Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”

Il documento che segue riguarda le norme della Riforma del processo civile in area persone, minorenni e famiglie, in riferimento specifico alle Consulenze Tecniche di Ufficio sulla idoneità genitoriale e a tutto ciò che investe gli aspetti processuali legati all’affidamento di minori.

Al momento, comunque, è previsto che solo il comma 34 dell’Art. 1 della legge sarà immediatamente efficace (vigente 180 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge 206, avvenuta il 9 dicembre 2021).

Affrontare una realtà particolarmente complessa come quella legata ai diritti dei soggetti minori e della loro tutela, necessita di una giustizia minorile in grado di prendere decisioni orientate a scelte operative costruite intorno ad un sistema   familiare in cui i diritti delle persone, minorenni e adulte fragili, siano garantiti, con particolare attenzione all’incontro dei soggetti minori con il contesto giudiziario.

La Riforma della giustizia, richiesta da molti anni e formulata dalla Ministra Cartabia con il DDL 1662, convertita in legge il 25 novembre scorso, prevede, nella riforma civile, un insieme di modifiche dove centrale è l’orientamento ad accelerare e semplificare i riti di primo e secondo grado e alla risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Un’importante innovazione è l’istituzione del Tribunale della Famiglia con rito unitario dei procedimenti e il Giudice unico piuttosto che la pluralità di Giudici diversamente composti e la frammentazione dei procedimenti, un Tribunale dedicato esclusivamente alla famiglia, dalle questioni di divorzio, all’affidamento dei figli minori con potenziamento delle tutele nelle ipotesi di violenza familiare e domestica e salvaguardia delle vittime. Valorizzata anche la mediazione familiare, potenziata attraverso incentivi fiscali e la figura del curatore speciale a tutela del minore quando vi sia il rischio di un pregiudizio per lo stesso.

Nei casi di violenza, emersi nei procedimenti civili, il Giudice civile, fino ad ora, non aveva strumenti di valutazione ma demandava al Giudice penale con un inevitabile allungamento dei tempi e rischi per le vittime di violenza, senza che ci fosse un reale e immediato scambio tra i due sistemi, in tempo reale. Ora invece il Giudice civile può raccordarsi con quello penale, la Procura infatti dovrà mettere a conoscenza il Giudice civile di eventuali atti contro il coniuge violento.

Si rendono, quindi, possibili al Giudice civile i primi accertamenti anche sommari, per verificare la violenza e la possibilità di provvedimenti a protezione. Un principio di delega riguarda poi la tutela della donna nei casi di inferiorità economica qualora vi sia una parte debole economicamente, con richiesta al Giudice che una parte dei redditi possa essere messa a sua disposizione.

La riforma del processo civile riserva diverse disposizioni anche alla CTU in riferimento alle separazioni e all’affidamento dei figli, in particolare nei commi 16, 23, 24 e 34 dell’art. 1.

Di seguito i riferimenti salienti:

Comma 16

a) rivedere il percorso di iscrizione dei consulenti presso i tribunali favorendo l’accesso alla professione anche ai più giovani.

b) distinguere le varie figure professionali caratterizzate da percorsi formativi differenti anche per il tramite dell’unificazione e aggiornamento degli elenchi favorendo la formazione di associazioni nazionali di riferimento.

c)  creazione di un Albo nazionale unico al quale magistrati e avvocati potranno accedere per ricercare le figure più adeguate al singolo caso.

d) favorire la mobilità dei professionisti tra le diverse corti di appello, escludendo obblighi di cancellazione da un distretto all’altro.

e)  prevedere la formazione continua dei consulenti tecnici e periti.

f) tutelare la salute, la gravidanza o le situazioni contingenti che possono verificarsi nel corso dell’anno lavorativo, prevedendo la possibilità di richiesta di sospensione volontaria come prevista in altri ambiti lavorativi.

g) istituire presso le corti di appello una commissione di verifica deputata al controllo delle regolarità delle nomine ai cui componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Comma 23

b) nei procedimenti di cui alla  lettera  a),  prevedere  che  in presenza di allegazioni di violenza  domestica  o  di  genere  siano assicurate:  su  richiesta,  adeguate  misure   di   salvaguardia e protezione, avvalendosi delle misure di cui all’articolo 342-bis del codice civile; le necessarie modalità di coordinamento con altre autorità giudiziarie, anche inquirenti; l’abbreviazione dei termini processuali nonché specifiche disposizioni processuali e sostanziali per evitare la vittimizzazione secondaria. Qualora un figlio minore rifiuti di incontrare uno o entrambi i genitori, prevedere che il giudice, personalmente, sentito il minore e assunta ogni informazione ritenuta necessaria, accerta con urgenza le cause del rifiuto ed assume i provvedimenti nel superiore interesse del minore, considerando ai fini della determinazione dell’affidamento dei figli e degli incontri con i figli eventuali episodi di violenza. In ogni caso, garantire che gli eventuali incontri tra i genitori e il figlio avvengano, se necessario, con l’accompagnamento dei servizi sociali e non compromettano la sicurezza della vittima. Prevedere che, qualora il giudice ritenga di avvalersi dell’ausilio di un consulente, procede alla sua nomina con provvedimento motivato, indicando gli accertamenti da svolgere; il consulente del giudice eventualmente nominato si attiene ai protocolli e alle metodologie riconosciuti dalla comunità scientifica  senza effettuare valutazioni su caratteristiche e profili di personalità estranee agli stessi; prevedere esplicitamente, inoltre, che i provvedimenti di cui agli articoli 342-bis e seguenti del codice civile possono essere richiesti ed emessi anche dal tribunale per i minorenni e quando la convivenza è già cessata;

n) prevedere che il giudice relatore possa, con esclusione delle fattispecie in cui siano allegate violenze di genere o domestiche, secondo quanto previsto dalla citata Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, invitare le parti ad esperire un tentativo di mediazione familiare; in caso di rifiuto di una delle parti, il giudice pronuncia i provvedimenti temporanei ed urgenti;

o) prevedere che l’attività professionale del mediatore familiare, la sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili siano regolate secondo quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4;

p) prevedere l’istituzione, presso ciascun tribunale, di un elenco dei mediatori familiari iscritti presso le associazioni del settore, secondo quanto disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, con possibilità per le parti di scegliere il mediatore tra quelli iscritti in tale elenco; prevedere che i  mediatori  familiari  siano dotati di adeguata formazione e specifiche competenze nella disciplina giuridica della famiglia, nonché in materia di tutela dei minori e di violenza contro le donne e di violenza domestica, e che i mediatori abbiano l’obbligo di interrompere la loro opera nel caso in cui emerga qualsiasi forma di violenza;

t) prevedere che il giudice, anche relatore, previo ascolto non delegabile del minore anche infradodicenne, ove capace di esprimere la propria volontà, fatti salvi i casi di impossibilità del minore, possa adottare provvedimenti relativi ai minori d’ufficio e anche in assenza di istanze, salvaguardando il contraddittorio tra le parti a pena di nullità del provvedimento; prevedere che il  giudice, anche relatore, possa disporre d’ufficio mezzi di prova a tutela dei minori, nonché delle vittime di violenze, anche al di fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, sempre   garantendo il contraddittorio e il diritto alla prova contraria, disciplinando i poteri istruttori officiosi di indagine patrimoniale;

dd) prevedere la nomina, anche d’ufficio, del curatore speciale del minore; il riordino delle disposizioni in materia di ascolto del minore, anche alla luce della normativa sovranazionale di riferimento; la predisposizione di autonoma regolamentazione della consulenza tecnica psicologica, anche con l’inserimento nell’albo dei consulenti di ufficio di indicazioni relative alle specifiche competenze; la possibilità di nomina di tutore del minore, anche di ufficio, nel corso e all’esito dei procedimenti di cui alla lettera a) e in caso di adozione dei provvedimenti ai sensi degli art. 330 e 333 del codice civile.

ee) prevedere la facoltà per il Giudice, anche relatore, su richiesta concorde di entrambe le parti, di nominare un professionista, scelto tra quelli iscritti nell’albo dei consulenti tecnici di ufficio ovvero anche al di fuori dell’albo, in presenza di concorde richiesta delle parti, dotato di specifiche competenze in grado di coadiuvare il Giudice per determinati interventi sul nucleo familiare, per superare conflitti tra le parti, per fornire ausilio per i minori e per la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli;

gg)

1) prevedere cause di incompatibilità con l’assunzione dell’incarico di consulente tecnico d’ufficio nonché con lo svolgimento delle funzioni di assistente sociale nei procedimenti che riguardano l’affidamento dei minori, per coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture o comunità pubbliche o private presso le quali sono inseriti i minori, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attività professionale, anche a titolo gratuito o che fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono, nonché per coloro il cui coniuge, parte dell’unione civile, convivente, parente o affine entro il quarto grado svolge le medesime funzioni presso le citate strutture o comunità; apportare modifiche al regio decreto  legge 20 luglio 1934 n 1404 … per adeguare le ipotesi di incompatibilità ivi previste per i giudici onorari a quelle previste dal presente numero.

Comma 24

Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti norme per l’istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono adottati con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

i) disciplinare composizione ed attribuzioni dell’ufficio per il processo secondo quelle previste per l’ufficio per il processo costituito presso i tribunali ordinari ai sensi dell’articolo 16 -octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevedendo la possibilità di demandare ai giudici onorari, che integreranno l’ufficio, oltre alle funzioni previste per l’ufficio per il processo presso il tribunale ordinario, funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ausilio all’ascolto del minore e di sostegno ai minorenni e alle parti, con attribuzione di specifici compiti puntualmente delegati dal magistrato togato assegnatario del procedimento, secondo le competenze previste dalla legislazione vigente;

Comma 34

Alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 13, terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «7) della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell’età evolutiva e della psicologia giuridica o forense»;

b) all’articolo 15, dopo il primo comma è inserito il seguente: «Con riferimento alla categoria di cui all’articolo 13, terzo comma, numero 7), la speciale competenza tecnica sussiste qualora ricorrano, alternativamente o congiuntamente, i seguenti requisiti:

1) comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti di minori;

2) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari in psichiatria, psicoterapia, psicologia dell’età evolutiva o psicologia giuridica o forense, purché iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali;

3) aver svolto per almeno cinque anni attività clinica con minori presso strutture pubbliche o private».

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Alla luce della legge 206 del 26/11/2021, le riflessioni/proposte che l’AIPG formula sono le seguenti:

1) Sarebbe necessario che nelle CTU di affidamento minorile in coppie separate, in fase di separazione e/o divorzio, i quesiti siano formulati tenendo conto delle situazioni di violenza intrafamiliare e di genere, quando presenti e accertati, predisponendo, quindi, accertamenti non in base al conflitto di coppia, ma in funzione di una valutazione di comportamenti aggressivi e non adeguati. Il CTU deve avere competenza clinica per poter formulare diagnosi psicopatologiche se presenti e non ricondurre il tutto ad una circolarità di conflitto, ma, soprattutto, per poter condurre i colloqui clinici in modo approfondito. D’altronde, la comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti dei minori, di cui parla la legge, sembra essere un richiamo alla competenza clinica e alla competenza della psicologia dello sviluppo, in quanto non esiste in psicologia una specializzazione sulla violenza domestica e neppure sulla violenza, esistono però importanti specializzazioni che possono aiutare il Consulente Tecnico, come la formazione accademica e operativa nell’ambito della clinica e della psicopatologia, garantendo, in questo modo, la possibilità di analizzare, valutare e diagnosticare in base alle varie modalità comportamentali (comma 34).

A supporto di ciò, del valore della competenza clinica, Fornari[1] chiarisce che “La diagnosi clinica è il risultato di un processo costruttivo che prevede l’integrazione di tutti o parte dei modelli nosografico, psicopatologico, psicodinamico e funzionale, con ricorso o meno a indagini psicodiagnostiche o ad altri tipi di valutazione. Essa si articola attraverso diversi passaggi che includono strategie relazionali, tecniche di intervista, raccolta di dati anamnestici, ricorso a test mentali e ad altri mezzi di indagine, individuazione di criteri diagnostici specifici e differenziali”.

2) Rispetto la formazione degli psicologi (comma 16), certamente sarebbero necessari corsi di approfondimento sul tema, soprattutto per evitare il facile orientamento di ridurre la questione ad una circolarità conflittuale[2]. A monte, però, ci sono le criticità del sistema giustizia, secondo noi ben più ampie rispetto alle difficoltà degli psicologi, come ad esempio la mancanza di dialogo tra i settori penale e civile, che ora con la riforma dovrebbe essere superata.

Ci sembra necessario aggiungere che, inoltre, dovrebbe essere garantita una formazione specifica per i magistrati sia rispetto la violenza di genere che intrafamiliare, in quanto pur comprendendo la giusta delega al proprio Consulente, in realtà il magistrato dovrebbe essere in grado fin dall’inizio di comprendere la natura delle accuse attraverso i documenti prodotti.

In ogni caso, rispetto la preparazione degli psicologi, l’AIPG da oltre venti anni forma psicologi-giuridici anche su questo fenomeno specifico, al punto che molto numerose sono le tesi di fine Corso sulla violenza di genere e assistita.

3) Rispetto al ruolo della Procura della Repubblica nelle cause civile, riteniamo che sia fondamentale non solo la celerità nel trasmettere gli atti penali al giudice civile e di conseguenza al CTU, ma sarebbe anche fondamentale la presenza, sempre, di un CT del PM nelle CTU, così come sono presenti, spesso, i CCTTPP delle parti.

4) L’AIPG ritiene che – sempre in riferimento alla violenza intrafamiliare e di genere – sarebbe necessario un ascolto immediato e diretto del minore da parte del Giudice (comma 23) coadiuvato da uno Psicologo Clinico, esperto in Psicologia Giuridica e dello Sviluppo, in moda da poter offrire un quadro più chiaro della situazione, in riferimento ai rapporti con e tra i genitori. D’altronde, ciò è già previsto dal codice (art. 336-bis cc, 2° c.), infatti l’attuale ordinamento stabilisce che “l’ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all’ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell’inizio dell’adempimento”, consentendo al Giudice di modulare l’ascolto in base alla realtà dei rapporti familiari.

5) Le critiche mosse nella Relazione sul “Rapporto sulla violenza di genere e domestica nella realtà giudiziaria“, possono essere condivisibili solo per quanto riguarda, alle volte, la confusione tra conflitto e violenza, nel senso che si tende ad inquadrare più facilmente una situazione conflittuale piuttosto che una violenza, magari solo psicologica e non fisica, di una persona sull’altra.

Va però precisato che, finora, già i giudici presuppongono sempre un conflitto anche se c’è violenza (quesiti) e, purtroppo, i nostri CTU tendono ad allinearsi alle indicazioni del magistrato, riportando tutto ad una circolarità conflittuale;

Vi è da precisare che conflitto e violenza non sono la stessa cosa. Anche se spesso la violenza si genera da situazioni di conflitto, va tenuto presente che le due fattispecie non possono essere confuse o trattate come analoghe, anche perché il conflitto non implica necessariamente la violenza e questa ultima può essere agita anche al di fuori di situazioni di conflitto. Va precisato che il conflitto di norma presuppone una situazione paritaria mentre la violenza una relazione asimmetrica.

Inoltre, ogni forma di violenza è anche psicologica. Anche se la violenza può esprimersi con diverse modalità, sul piano fisico, verbale, relazionale, economico, investe sempre la sfera della soggettività individuale e impatta in vario modo sulla dimensione psicologica, sia delle vittime dirette che di coloro, soprattutto se minori, che assistono.

6) Dubbi e perplessità sul ruolo dei giudici onorari (comma 24), in quanto investiti di un ruolo di grande responsabilità, ma non sufficientemente preparati per affrontare situazioni così complesse [i) disciplinare composizione ed attribuzioni dell’ufficio per il processo secondo quelle previste per l’ufficio per il processo costituito presso i tribunali ordinari ai sensi dell’articolo 16 -octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevedendo la possibilità di demandare ai giudici onorari, che integreranno l’ufficio, oltre alle funzioni previste per l’ufficio per il processo presso il tribunale ordinario, funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ausilio all’ascolto del minore e di sostegno ai minorenni e alle parti, con attribuzione di specifici compiti puntualmente delegati dal magistrato togato assegnatario del procedimento, secondo le competenze previste dalla legislazione vigente]. Sarebbe, quindi, opportuno specificare che per quello che viene richiesto dovrebbero avere una formazione di base in neuropsichiatria infantile o in psicologia dello sviluppo o psicologia giuridica e che, comunque, dovrebbero avere una formazione specifica e un percorso di selezione più articolato e severo.

CONCLUSIONI

Dunque, la situazione che vivono i soggetti minori all’interno di sistemi familiari altamente conflittuali, dove molto spesso l’aggressività si trasforma in violenza, necessita di una via preferenziale attraverso procedimenti veloci e snelli al fine di evitare di far vivere a loro un continuo stato di stress e una condizione che incide significativamente, a volte anche in modo permanente, sul loro sviluppo evolutivo sia dal punto di vista emotivo, sia sociale che cognitivo.

L’attività degli psicologi giuridici che, all’interno di controversie familiari, possono essere chiamati per essere d’ausilio al Giudice nel comprendere competenze genitoriali e funzionamenti di personalità sotto il profilo psicologico e/o psicopatologico, con particolare attenzione al sistema relazionale, con una lente di ingrandimento in riferimento al superiore interesse del minore, si trovano ad operare all’interno di una rete multidisciplinare di protezione e tutela del minore che, ad oggi, ha avuto difficoltà nello svolgere i compiti che la legge attribuisce loro, molto spesso per mancanza di risorse e/o di personale competente.

La scarsa chiarezza di competenze specifiche per tutte le figure che entrano in gioco nelle questioni relative alla persona, alla famiglia e ai minori e quindi la mancanza di una visione differenziata per competenza ma integrata e unitaria per l’obiettivo da raggiungere ovvero l’emersione dei bisogni realmente necessitanti al benessere del minore, avvilisce l’immagine del bambino, del preadolescente, dell’adolescente i cui interessi rimangono superiori solo sulla carta.

Infine, ci sembra necessario ricordare che la CTU è un percorso lungo e complesso, che necessita di una metodologia acquisita e riconosciuta, e che ha come base la competenza clinica dovendo valutare lo stato psicologico ed eventualmente psicopatologico dell’intero nucleo familiare. Questa sottolineatura, in conclusione di queste brevi riflessioni, ci sembra importante e necessaria perché definisce il campo d’intervento, laddove il legislatore rimanda ad una comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti dei minori (Comma 34, punto 1). D’altronde, la competenza clinica è quella base del sapere che le scienze psicologiche e del comportamento utilizzano per formulare diagnosi e terapie, ma anche analisi dei comportamenti e valutazioni peritali, rientrando, dunque, in ciò che viene richiesto per valutare relazioni complesse interpersonali e violenze intrafamiliari.

Per il Consiglio Direttivo

Il Presidente Paolo Capri

Firma Paolo Capri

Roma, 30 aprile 2022


[1] Fornari U., Brainfactor, Cervello e Neuroscienze, marzo-aprile 2011

[2] “Rapporto sulla violenza di genere e domestica nella realtà giudiziaria” (Analisi delle indagini condotte presso le procure della Repubblica, i tribunali ordinari, i tribunali di sorveglianza, il Consiglio superiore della magistratura, la Scuola superiore della magistratura, il Consiglio nazionale forense e gli ordini degli psicologi) della Commissione Parlamentare di Inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere (Doc. XXII-bis n. 4), relazione approvata dalla Commissione nella seduta del 17 giugno 2021 (Relatrice: senatrice Valente)

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