Nullitatis Matrimonii e consulenza psicologica

Nullitatis Matrimonii
Giacomo Piperno

*A cura di Anna Maria Rita Masin

La nascita della psicologia giuridica come scienza, però, si fa risalire al 1925 con la pubblicazione del trattato Psicologia Giudiziaria di Altavilla (giurista napoletano, docente di Diritto e Procedura Penale) in cui abilmente l’autore collegò il Diritto alla Psicologia mantenendo intatti i loro confini e le loro competenze. Nel 1931 Musatti parlò, in chiave psicanalitica, di Psicologia della Testimonianza. Dagli anni 1970 agli anni 1990 ci fu un fiorire di attività che determinarono le basi per consolidare la psicologia giuridica come scienza. Infatti, nel 1954 Lopez pubblicò Il manuale di Psicologia Giuridica, vennero pubblicati gli Atti del convegno nazionale di alcune fra le più urgenti riforme della Procedura Penale (1987) alla cui stesura contribuirono importanti giuristi e psicologi come Battaglini, Bellavista, Beria d’Argentine, Dall’Ora, De Nicola, Di Tullio, Gemelli, Musatti, Nuvolone; si iniziarono, anche, i primi seminari monotematici sulla Psic. Giuridica. In contemporanea, nel 1975, nasceva anche un osservatorio presso il carcere di Rebibbia (Roma) l’Istituto di Osservazione del Ministero di Grazia e Giustizia che iniziò uno studio approfondito della personalità del reo attraverso raccolta della storia della persona, colloqui clinici e somministrazione di Test proiettivi; i risultati di questo studio pionieristico sono stati fatti conoscere anche in altre nazioni che li hanno presi come esempio.

La Psicologia Giuridica, quindi, è quel contenitore in cui vengono inseriti le condivisioni della Scienza Psicologica e del Diritto negli ambiti dei procedimenti civili e penali nonché gli ambiti del procedimento ecclesiastico dell’Annullamento del Matrimonio.

Il matrimonio religioso e la perizia in caso di annullamento

La concezione del matrimonio secondo la Chiesa è ben evidenziata nel libro della Genesi e nel Cantico dei Cantici. Nella Genesi si descrive che Dio creò l’uomo a sua immagine e somiglianza, lo inserì in un ambiente adatto affinché egli accudisse e godesse dei frutti della terra, creò gli animali. Dio, però, vide che l’uomo non poteva rimanere solo e che gli mancava un essere a lui molto simile con cui potesse condividere appieno la sua vita. Così, dopo averlo addormentato, creò la donna affinché, come per gli animali, anche l’uomo riuscisse ad avere una comunione unica che è possibile solo all’interno di questa unicità di specie.

“Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull’uomo che si addormentò, gli tolse una delle costole. Mise la carne al suo posto, il Signore Dio plasmò con la costola che aveva tolto all’uomo la donna e la condusse all’uomo. Allora l’uomo disse: “Questa volta è carne della mia carne e ossa delle mie ossa. La si chiamerà donna perché dall’uomo è stata tolta“. Per questo l’uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne” (Gen 2,22-25).

Il matrimonio, secondo la chiesa, può essere assimilato ad un caleidoscopio caratterizzato prevalentemente da tre importanti elementi:

VISIONE TEOLOGICA

Il matrimonio “è un negozio (atto) giuridico di adesione nel quale il Signore offre all’uomo e alla donna la possibilità di creare con Lui un’alleanza”. Per questo è un sacramento naturale e di maturità poiché entrambi i connubendi stringono un patto reciproco proiettato nel futuro. È, infine, un sacramento duale poiché è un cammino per la coppia oltre che per il singolo.

VISIONE ANTROPOLOGICA

L’antropologia cristiana considera il matrimonio come la maggiore espressione di libertà e di consapevolezza nell’assumersi e nell’adempiere ai diritti e ai doveri coniugali, nella parità e nella complementarietà del patto coniugale. Il sesso, in questo caso, deve essere visto al di là della mera soddisfazione carnale ma come l’espressione della massima gratificazione della dualità (“Perizie e Periti”, AA.VV, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2017).

VISIONE CANONISTICA

Il matrimonio è descritto dal Can. 1055 come atto positivo di volontà caratterizzato dal consenso coniugale che ne determina la validità o la nullità. Il matrimonio, quindi, è valido quando i due connubendi sono coinvolti e sono corresponsabili dello sviluppo e della crescita dello stesso matrimonio (Codice Canonico).

Secondo il DIRITTO MATRIMONIALE CANONICO il matrimonio è un consortium omnis vitae tra due persone (uomo e donna) con il progetto della procreazione. È caratterizzato da unità e da indissolubilità e si fonda sul consenso “libero, pieno e responsabile” dato dai due coniugi (Janiri L. “Perizie e periti”, pg. 25). Il concetto che è alla base della scelta responsabile è la maturità della persona che si riscontra nell’individuo che ha superato tutti gli stadi evolutivi integrandoli tra di loro. Secondo il Diritto Matrimoniale Canonico, il concetto di maturità è la base di una sana e coesa identità che si esprime con coscienza del proprio essere e del proprio valore. È alla base, quindi, di una “personalità funzionale”, elemento fondamentale per avere una relazione interpersonale sana in cui si passa dall’individualità alla reciprocità, ad un completamento di sé con l’altro.

Dunque, concetto fondamentale del matrimonio è la maturità e il suo diretto contrario, l’immaturità della persona, intesa anche come immaturità/maturità psicoaffettiva, e deve essere ricercata, dal perito nominato dal giudice, al momento della decisione di iniziare il matrimonio (ex tunc). L’affettività, presa isolatamente, non può essere considerata matura o immatura ma deve essere considerata all’interno del continuum degli aspetti della persona.

Le caratteristiche principali che fanno parte della maturità psicoaffettiva sono: sicurezza emotiva, sufficiente autostima e tolleranza alla frustrazione; sufficiente esame di realtà e capacità di responsabilità adeguata comprensione di sé, delle proprie capacità e dei propri limiti; autotrascendenza e spiritualità, creatività e capacità sublimatoria.

I motivi per l’annullamento del matrimonio

Il matrimonio è un sacramento, ossia un patto tra DIO e gli uomini (la coppia in questo caso) ed è unico ed indissolubile. Essendo un patto con l’autorità divina nessun uomo sulla terra può avere il potere di scioglierlo.

Annullamento

Solo in alcuni casi, ben specificati dalla Sacra Rota, il matrimonio può essere annullato e, di conseguenza, il matrimonio è come se non fosse mai stato celebrato. Nell’annullamento del matrimonio è importante differenziare gli “impedimenti” e i “casi di nullità”. Gli “impedimenti” riguardano:

  • L’età minima
  • L’impotenza assoluta o perenne
  • Un precedente vincolo matrimoniale ancora in atto
  • Vincolo di castità
  • Disparità di culto
  • L’uccisione di un precedente coniuge o il rapimento della persona che si vuole sposare.

Nullità

Quando si parla, invece, di “casi di nullità”, si parla di:

  • Simulazione, discrepanza tra il detto e la vera volontà
  • Volontà di non procreare
  • Infedeltà coniugale
  • Uno dei due coniugi presenta problematiche di natura psichica, uso di sostanze, patologie psichiatriche
  • Errore sull’identità della persona
  • Errore sulla qualità dell’altra persona
  • Inganno
  • Violenza.

La riforma di Papa Francesco

Fino alla riforma di Papa Francesco, iniziata nel 2013 e non ancora conclusa, l’annullamento del matrimonio passava attraverso la concordanza di due sentenze, la prima del Tribunale Regionale di Primo Grado, la seconda del Tribunale d’Appello. I due gradi dovevano dare un giudizio congiunto al fine di annullare il matrimonio (principio della doppia conforme). Qualora le due sentenze fossero state discordanti, allora le parti andavano in appello al tribunale della Rota Romana.

Con la riforma, Papa Francesco ha modificato l’iter per l’annullamento del matrimoni nell’accesso al “processo più breve”, nel quale l’annullamento diventa breve in tutti i casi di:

  • Simulazione di volontà, brevità nella convivenza coniugale,
  • Aborto provocato per impedire la procreazione,
  • La permanenza di una relazione extraconiugale prima e dopo le nozze,
  • Occultamento doloso di sterilità,
  • Presenza di una grave malattia contagiosa,
  • Presenza di figli nati prima da altre relazioni ma occultati,
  • Motivazione del matrimonio completamente estranea alla vita coniugale,
  • Violenza fisica inferta per estorcere il consenso,
  • Mancanza di uso della ragione.

La brevità del procedimento si ha quando i due coniugi sono concordi oppure quando la parte attrice è una sola.

L’iter per l’annullamento è stato modificato anche nei casi dove “il giudice è lo stesso vescovo”, viene dunque abolita la sentenza di secondo grado e, quindi, il principio della “doppia conforme”;

Secondo riforma, un procedimento breve per l’annullamento può essere gratuito presentando il modello ISEE e si possono contenere i costi se i due coniugi scelgono lo stesso avvocato; inoltre, se ci sono i requisiti, si può richiedere il gratuito patrocinio.

La perizia in campo canonistico

La perizia in campo canonistico è stata introdotta già nel 1910 con la Riforma della Curia Romana e la sua importanza viene sancita in “Regulae servendae in judicia apud Sacrae Romanae Rotae Tribunal” di Pio X. Nel codice canonico del 1983 con i canoni 1547→1581 e soprattutto con il Can. 1680 la perizia diventa fondamentale nel procedimento dell’annullamento del matrimonio. Dal 2005, in Dignitas Connubii (art. dal 203 al 213), la perizia viene considerata come “prova” ossia come atto di causa che basa la nullità del matrimonio.

La procedura peritale in campo canonistico è regolata dal Canone 1547 “ci si deve servire dell’opera dei periti ogniqualvolta secondo il disposto del diritto o del giudice è necessario il loro esame e il voto, fondato sulle regole della tecnica e della scienza per provare qualche fatto o per riconoscere la vera natura di una cosa”. La perizia deve dimostrare scientificamente la nullità del matrimonio a causa dell’incapacità naturale del nubente a priori, già prima dell’inizio del matrimonio, nel momento della decisione e della progettazione del matrimonio stesso (ex tunc). La perizia, quindi, è un mezzo di prova originale giudiziale. Alla perizia partecipano e collaborano tutti coloro che sono protagonisti del processo, nel rispetto dei propri ruoli. Il perito in ambito canonico, così come in ambito civile e penale, è il consulente del giudice.

La perizia diviene un obbligo solo per le cause di nullità derivata da incapacità consensuale (Canone 1095) o per impotenza copulativa (Canone 1084). Attualmente, il maggior numero di casi per annullamento del matrimonio riguardano il Can. 1095. La nomina del perito può avvenire o su istanza delle parti, se il giudice ne ravvisa l’utilità concreta, oppure per diretta decisione del giudice dopo che ha interrogato i coniugi, i testimoni e ha esaminato gli atti. Il giudice nomina il perito attraverso un decreto in cui evidenzia il nome del perito (scelto da un albo specifico, art. 15 del Regolamento del Tribunale di Prima Istanza del Vicariato di Roma) e i termini entro cui deve essere conclusa la perizia. Il decreto viene notificato al perito, alla parte da periziare, all’altra parte e al difensore. Il perito deve avere delle caratteristiche evidenziate secondo l’art. 205 istruzione Dignitas Connubendi: “§1. all’incarico peritale siano deputati coloro che, non soltanto possiedono un’abilitazione professionale, ma sono anche ben qualificati per la loro scienza ed esperienza, e godano di buona reputazione per onestà e religiosità. §2. affinché l’opera del perito nella cause concernenti l’incapacità, di cui al can. 1095, risulti realmente utile, si deve apprestare la massima attenzione a scegliere periti che aderiscono ai principi dell’antropologia cristiana”.

La figura del perito

Quando viene nominato il perito dal giudice, la sua perizia può essere di due tipi:

  1. super acta, sugli atti: qualora il periziando, nonostante le sollecitazioni del perito, si rifiuti di presiedere agli incontri oppure perché il periziando è impedito per gravi condizioni di salute;
  2. de persona: la perizia avviene sia sugli atti sia con incontri (colloqui clinici, somministrazione di test, ecc.) con il periziando e con le persone che possono collaborare o contribuire alla perizia.

Solitamente il perito nominato dal giudice è una persona esperta, con una formazione adeguata ed iscritta ad un elenco particolare; solitamente alla perizia serve un solo perito giudiziale ma, talvolta in occasioni particolari, può essere necessaria una perizia collegiale con più figure peritali. In alcuni casi il giudice può richiedere un supplemento di perizia o un’integrazione di perizia per chiarire certi aspetti della perizia originale oppure per integrare su nuovi aspetti che non erano oggetto dell’originaria perizia. Nei casi più complicati il giudice può richiedere una superperizia quando le precedenti perizie hanno portato a conclusioni discordanti. Il perito può rifiutare l’incarico (per esempio se è oberato di lavoro) oppure può essere escluso (dal giudice) o ricusato (dalle parti) qualora il perito abbia assistito la parte attrice precedentemente nella stessa causa (canone 1550) oppure abbiano una rapporto di lavoro psicoterapico.

Matrimonio: maturità e cambiamento

Il matrimonio è un’istituzione civile ed ecclesiastica che unisce due persone con un sentimento comune e legati da una progettualità di vita insieme. Molto spesso il matrimonio viene considerato come il punto di arrivo della coppia di fidanzati quando, invece, è un nuovo punto di partenza. Il matrimonio è un cambio dello stile di vita, tanto che è uno degli eventi più stressanti assieme al trasloco e alla nascita dei figli. Due persone che fino il giorno prima vivevano in due ambienti diversi, con abitudini quotidiane personali, persone che hanno vissuto assieme solo per poco tempo, durante le vacanze, ora iniziano a vivere insieme giorno dopo giorno e a condividere spazi, progetti, momenti di felicità ma anche momenti di difficoltà. Molto spesso nell’idea del matrimonio ci sono molte fantasie tipo maggiori momenti di intimità e di socializzazione; viene spesso idealizzata l’idea di indipendenza dalla famiglia d’origine quando, invece, molto spesso nel matrimonio continuano a permanere le idee, i rimproveri, i punti di vista dei genitori.

Matrimonio: maturità e cambiamento

Talvolta, addirittura, le famiglie d’origine interferiscono fisicamente nella crescita della nuova famiglia andando ad minare l’evoluzione che una giovane coppia ha iniziato. Il matrimonio è denso di aspetti culturali importanti: la religione, gli usi, i costumi e le tradizioni delle famiglie di origine nonché i vissuti, la storia e le caratteristiche di personalità dei due coniugi, vengono portati nella nuova vita matrimoniale. In molte zone italiane la sposa porta con sé la “dote”, un vero e proprio bagaglio di biancheria da casa che viene preparata dalla famiglia fin dalla tenera età della bambina. La rottura del matrimonio (separazione o annullamento che sia) viene spesso tradizionalmente vista come una “tragedia” da molte famiglie di origine, nonostante la legge sul divorzio abbia significato un cambiamento culturale e sociale fondamentale all’interno della loro generazione. Dal punto di vista formale, importante evidenziare la differenza tra l’annullamento del matrimonio e la separazione civile. Nell’annullamento del matrimonio si procede ex tunc, dall’origine ossia dalla decisione di organizzare il matrimonio in modo tale che il sacramento del matrimonio è come se non avesse avuto luogo. Per la chiesa l’annullamento del matrimonio indica che il matrimonio stesso non è stato celebrato.

Il compito del consulente, del giudice e del Perito, è quello di valutare l’immaturità psicoaffettiva del periziando all’origine, nel momento della progettazione e della pronuncia del “sì”. Come affermato precedentemente il concetto di maturità è molto legato al concetto di identità come un equilibrio ben armonico delle variabili di personalità. Il concetto di maturità implica, anche, il concetto di programmazione, di ipotizzare le conseguenze di una determinata azione, la consapevolezza delle responsabilità conseguenti ad una determinata azione.

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