L’imbuto processuale come fattore di vittimizzazione secondaria


- Posted by Giacomo Piperno
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*A cura di De Carolis Annamaria
L’attuale sistema giuridico e sociale italiano è segnato da una delle contraddizioni più dolorose del nostro tempo: la profonda discrepanza tra un’ipertrofia normativa, che sulla carta ambisce a garantire alla vittima di violenza di genere tutele sempre più stringenti, e una realtà processuale che, nei fatti, si trasforma in un percorso a ostacoli capace di generare nuova sofferenza. Questo fenomeno, ampiamente noto in letteratura come vittimizzazione secondaria, non rappresenta un mero incidente di percorso, ma il sintomo strutturale di un apparato che fatica a integrare la complessità del trauma psicologico all’interno delle rigide categorie del diritto processuale.
L’iter giudiziario assume spesso le fattezze di un vero e proprio “imbuto processuale”, in cui più il procedimento avanza, più le vittime vedono ridotte le loro reali possibilità di ottenere giustizia, subendo al contempo un danno aggiuntivo causato da risposte istituzionali e sociali inadeguate. La lunghezza estenuante dei procedimenti, gli alti tassi di archiviazione e la continua vivisezione della credibilità percepita trasformano la ricerca di tutela in una seconda ferita, spesso inflitta proprio da chi dovrebbe garantire protezione.
Il paradosso della tutela: dall’evoluzione legislativa ai dati reali
Per comprendere appieno lo scollamento tra la norma scritta e la realtà dei tribunali, è indispensabile ripercorrere l’evoluzione legislativa italiana. Il nostro ordinamento è passato dall’approccio del Codice Rocco del 1930, in cui i reati sessuali erano inquadrati come “Delitti contro la moralità pubblica e il buon costume” a tutela di un ordine patriarcale, a una progressiva centralità della persona offesa. Le tappe fondamentali hanno visto nel 1981 l’abrogazione del delitto d’onore e del matrimonio riparatore, e nel 1996 la qualificazione della violenza sessuale come reato contro la persona. Più recentemente, l’impulso della Convenzione di Istanbul del 2013, focalizzata su prevenzione, protezione, punizione e politiche integrate, ha spinto il legislatore a introdurre strumenti come il Codice Rosso (Legge 69/2019) e l’arresto in flagranza differita (Legge 168/2023). Il culmine di questo pan-penalismo di facciata si è avuto con la Legge 181 del dicembre 2025, che ha introdotto formalmente il reato autonomo di femminicidio (art. 577-bis c.p.), una norma dal forte peso simbolico ma che, secondo molti giuristi, non colma un reale vuoto punitivo.
Tuttavia, di fronte a questa mole di norme, i dati ISTAT e del sistema interforze SCUDO restituiscono un’immagine impietosa, concretizzando la metafora dell’imbuto. A fronte di 61.514 accessi ai Centri Antiviolenza, si registrano 21.464 denunce, che si riducono a sole 2.818 sentenze definitive e a 1.245 condanne. Se si confrontano questi esiti con i reati contro il patrimonio (furti e rapine), il divario è allarmante: mentre i reati patrimoniali vantano un tasso di condanna definitiva intorno al 55-60%, la violenza domestica si ferma a un misero 6%, con tempi medi processuali che superano i 7 anni. Questa disparità non è casuale, ma è il risultato di difficoltà probatorie specifiche e, soprattutto, della persistenza di pregiudizi istituzionali che modulano la priorità attribuita a questi casi.
La prova dichiarativa: la fallacia della memoria e il rischio della cristallizzazione
Nel cuore dell’accertamento processuale, la testimonianza della vittima assume un ruolo cardine, essendo spesso la violenza di genere un crimine commesso “in silentio”, senza testimoni terzi. Il paradosso si consuma nella collisione tra l’aspettativa di coerenza lineare, richiesta dal sistema giudiziario, e la frammentarietà intrinseca del ricordo traumatico. La psicologia della memoria insegna che il ricordo umano è un processo ricostruttivo, vulnerabile allo stress e a fenomeni di dissociazione o freezing. Nelle aule di tribunale, la fisiologica disorganizzazione di una memoria traumatizzata viene frequentemente scambiata per inattendibilità soggettiva.
L’assunzione anticipata della prova attraverso l’Incidente Probatorio (art. 392 c.p.p.), per quanto potenziato dalla Riforma Cartabia con l’obbligo di videoregistrazione, rappresenta un’arma a doppio taglio. Se le audizioni vengono condotte da inquirenti o periti con una logica puramente confermativa, utilizzando domande suggestive anziché tecniche validate come la Stepwise Interview o l’Intervista Cognitiva, si rischia di inquinare irreparabilmente la prova. L’introduzione di informazioni fuorvianti può alterare il ricordo originale (Misinformation Effect), creando una narrazione cristallizzata giuridicamente, ma psicologicamente distorta e fonte di successiva vittimizzazione secondaria. In questo contesto, le tecniche di Open Source Intelligence (OSINT) e l’acquisizione forense di tracce digitali divengono indispensabili non per sostituire, ma per “blindare” la narrazione della vittima, offrendo ancoraggi cronologici e oggettivi.
Il Fattore Umano: bias cognitivi e la cultura del sospetto
Decostruire il mito della razionalità asettica del giudice e degli operatori di polizia è fondamentale per comprendere le criticità del sistema. Le decisioni umane sono permeabili alle emozioni e alle euristiche. Un’indagine esplorativa pilota originale (Progetto VIS) condotta su operatori di polizia, operatori giudiziari e popolazione generale ha evidenziato come gli stereotipi di genere siano ancora profondamente radicati all’interno delle istituzioni.
Tra le forze dell’ordine intervistate, il 16,3% ritiene che le vittime “esagerino spesso la gravità” dell’accaduto, e il 24,4% riconduce le denunce a “problemi di comunicazione” tra i partner, minimizzando la reale asimmetria di potere tipica dell’abuso. Ancora più inquietante è il dato relativo agli operatori giudiziari: ben il 78,8% ammette che il sistema contribuisce alla vittimizzazione secondaria e nessuno di loro (0%) ritiene che le vittime trovino nelle aule un ambiente accogliente.
Questi pregiudizi si alimentano dei cosiddetti “Miti dello Stupro” e della Teoria del Mondo Giusto, che spingono inconsciamente l’operatore a colpevolizzare la vittima per difendersi psicologicamente dalla paura dell’ingiustizia casuale. Si consolida l’aspettativa di una “vittima ideale” (passiva, disperata, con una vita irreprensibile); qualsiasi deviazione da questo copione attiva la cultura del sospetto, portando inquirenti e giudici, ma talvolta anche gli stessi Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU), a scandagliare la moralità della persona offesa anziché la condotta dell’imputato.
Nuove frontiere della vittimizzazione: il voyeurismo nel Web e il caso “Mia Moglie”
La vittimizzazione non si esaurisce nelle aule di giustizia, ma trova nel web uno spazio di amplificazione devastante, dove le dinamiche del “branco” si mescolano a un diffuso disimpegno morale. Il caso del gruppo Facebook “Mia Moglie”, balzato alle cronache nell’agosto del 2025, è paradigmatico dell’inadeguatezza degli attuali strumenti normativi di fronte all’abuso sessuale basato sulle immagini (NCII – Non-Consensual Intimate Images). Il gruppo, chiuso dalla Polizia Cibernetica dopo aver raggiunto 32.000 iscritti, fungeva da piazza virtuale in cui mariti e compagni condividevano immagini rubate nell’intimità domestica delle proprie partner.
In questo scenario, il bene leso è la privatezza e la libertà sessuale, ma l’impalcatura giuridica arranca. L’etichetta di “Revenge Porn” (art. 612-ter c.p.) risulta fuorviante poiché, in questo caso, il motore dell’azione non è la vendetta per la fine di una relazione, ma una tossica ricerca di approvazione omosociale (bonding practice) unita a chiari moventi economici e di capitalizzazione dei dati. L’anonimato percepito e la deindividuazione teorizzata dal modello SIDE scatenano comportamenti dissociati, in cui la vittima viene disumanizzata e mercificata. Dimostrare in tribunale l’elemento soggettivo, ovvero il “fine di recare nocumento”, nei confronti di migliaia di utenti mossi da voyeurismo o goliardia, rischia di trasformarsi in una probatio diabolica che garantisce l’impunità. Inoltre, il consenso in ambito digitale risulta volatile: uno screenshot presentato dalla difesa per dimostrare un invio originariamente volontario cristallizza un consenso decontestualizzato, ignorando che la revoca dello stesso, una volta innescata la viralità, diviene un atto tecnicamente impotente.
Conclusioni: dal tecnicismo normativo alla razionalità riflessiva
L’ipertrofia legislativa si dimostra dunque una risposta insufficiente se slegata da una profonda revisione culturale e metodologica delle prassi istituzionali. È necessario operare un passaggio da una mera “razionalità tecnica”, in cui si applicano pedissequamente codici e manuali, a una “razionalità riflessiva”, capace di integrare il sapere giuridico con solide competenze psico-sociali nella gestione della complessità emotiva.
Per invertire la rotta dell’imbuto processuale, le proposte operative devono abbracciare i pilastri della Convenzione di Istanbul. Sul piano della prevenzione, è improcrastinabile l’introduzione di una formazione esperienziale “Anti-Bias” per forze dell’ordine e magistratura, mirata a decostruire gli stereotipi impliciti. Sul fronte della protezione, appare essenziale l’istituzione strutturale dello Psicologo Giuridico all’interno dei tribunali, non solo in veste peritale, ma come supporto alla vittima e prevenzione del burnout degli operatori. Dal punto di vista procedurale, la videoregistrazione delle audizioni deve evolvere da mero adempimento tecnico a presidio sostanziale di garanzia condotto in ambienti idonei, mentre la creazione di pool multidisciplinari può finalmente scongiurare la frammentazione giudiziaria civile e penale.
Il contrasto alla vittimizzazione secondaria impone di abbandonare la logica del sospetto per abbracciare quella della responsabilità, assicurando che lo Stato non si limiti a comminare sanzioni, ma diventi garante attivo del riconoscimento e della dignità della persona offesa.
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