L’Ascolto del Minore Straniero Non Accompagnato


- Posted by Giacomo Piperno
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*A cura di Clementina Cordero di Montezemolo
L’ordinamento italiano individua nei minori stranieri non accompagnati una categoria di persone ad alta vulnerabilità: trattandosi di minori giunti in Italia senza genitori o altri adulti di riferimento che possano assicurarne l’assistenza e la rappresentanza legale, sono anzi da considerarsi vulnerabili tra i vulnerabili. Per tale condizione vengono loro riconosciuti uguali diritti e tutele al pari dei minori di cittadinanza italiana o comunitaria. È il principio cardine, riconosciuto con la legge 7 aprile 2017, n. 47 (cd. Legge Zampa), sul quale poggia il sistema di protezione destinato agli stranieri di minore età, i quali per definizione e in coerenza con il criterio del “supremo interesse del fanciullo” sono soggetti non espellibili.
Rivoluzione culturale – Convenzione sui Diritti del Fanciullo
La condizione di vulnerabilità di questi ragazzi è estremamente complessa e caratterizzata da esiti non sempre positivi, non solo per il peso del vissuto migratorio, che li espone nella maggior parte dei casi a rischi estremi e a condizioni di deprivazione fisica e psichica, ma anche perché negli stessi contesti di approdo (seppure caratterizzati da un livello minimo di tutela della persona e dei suoi diritti fondamentali) permangono nella loro condizione di fragilità in quanto minori, stranieri, e soprattutto soli.
Per molti anni il nostro sistema normativo ha considerato il migrante come un “soggetto di passaggio”. Solo in tempi relativamente recenti è stata opportunamente riconosciuta e predisposta, nei confronti dello straniero, una politica diretta ad impedirne la marginalizzazione e a favorire la sua integrazione sul presupposto, peraltro, che la possibile permanenza nella società italiana non debba necessariamente essere contrassegnata da un termine. Dal 1989, infatti, la Convenzione sui Diritti del Fanciullo ha avviato una vera e propria “rivoluzione culturale”, elevando la persona di minore età da oggetto di protezione a soggetto titolare di diritti, determinando una rottura con il passato e gettando solide basi per costruire una “nuova” identità del minorenne. Con maggiore forza si è andato delineando un nuovo soggetto ovvero la persona di minore età, attiva, partecipe, che va ascoltata, informata e rispettata. In sostanza, a partire dalla Convenzione, è mutata la relazione tra minorenni e adulti che ha connotato la storia nel corso dei secoli. Di conseguenza, la Convenzione obbliga gli Stati ad adottare tutti i provvedimenti finalizzati a sostenere una tutela effettiva del minore contro ogni forma di discriminazione o di sanzione derivanti dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei genitori, dei rappresentanti legali o dei familiari.
L’espressione “Minori Stranieri Non Accompagnati” (MSNA) indica una categoria di soggetti, recentemente individuata, che concerne parte dei fenomeni migratori della contemporaneità e si riferisce a un segmento peculiare di questi ultimi. È chiaro che non solo il minore di età è di per sé, a causa della sua incapacità legale di agire, bisognevole di protezione da parte dell’ordinamento, ma la condizione di essere anche straniero e, per di più, privo di figure che possono assisterlo ed esercitare per lui la rappresentanza legale, relega ancora di più il soggetto in questione in una situazione di debolezza, che il legislatore ha valutato meritevole di una apposita disciplina.
Divieto assoluto di respingimento
Il tratto “umanitario” che contraddistingue la normativa in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, si manifesta soprattutto in relazione all’introduzione del principio del divieto assoluto di respingimento quale precetto normativo diretto a uniformare la previgente disciplina in funzione del principio del non-refoulement. In questa direzione appare, particolarmente indicativa, la previsione secondo cui la presa in carico da parte delle apposite strutture di prima accoglienza deve essere in ogni caso assicurata ai minori vittime di tratta9. In particolare, il principio del non-refoulement emerge in senso più ampio nelle numerose modificazioni che la legge n. 47 del 2017 ha introdotto nell’ambito del tessuto normativo previgente. Non è un caso, infatti, che la nuova regola secondo cui “in nessuna ipotesi può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati”, contenuta nel riformato comma 1° bis dell’art. 19 legge 6 marzo 1998, n. 40, si coordini necessariamente con l’altrettanto novellato art. 33 della legge 4 maggio 1983, n. 184, che abolisce il divieto d’ingresso nello Stato italiano dei minori non accompagnati da un genitore o da parenti entro il quarto grado ovvero non muniti di visto d’ingresso rilasciato ai sensi dell’art. 32 della legge n. 40 del 1998.
La Legge Zampa: tra tutele ed inclusione dei minori stranieri non accompagnati
La Legge Zampa costituisce la cornice normativa più recente ed organica del sistema di protezione che riconosce agli stranieri minorenni la titolarità di diritti specifici in linea con i dettami della Convenzione ONU e del diritto internazionale pattizio che ha dato origine alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e le libertà fondamentali (CEDU). L’evoluzione del diritto positivo, grazie al graduale processo di espansione dei principi contenuti nella Carta dei diritti dell’infanzia, ha consentito a questo particolare target di oltrepassare la linea di confine tra l’essere “oggetto passivo destinatario di cure” a “soggetto proattivo” coinvolto nel processo decisionale che lo riguarda. Il diritto all’ascolto e alla partecipazione è, infatti, uno dei quattro principi cardine della Convenzione di New York, la cui trasposizione nell’ordinamento italiano è ravvisabile nelle previsioni contenute negli artt. 15 e 16 della L. n. 47/2017. Ciò ha rappresentato un importante passo avanti nel sistema di tutele destinato a questo tipo di persone, poiché la possibilità dell’ascolto e il riconoscimento del peso che le opinioni espresse dal minore può avere sui processi decisionali che lo riguardano, hanno contribuito ad evidenziare punti di forza e criticità delle azioni messe in campo.
La Legge Zampa disciplina le procedure per garantire:
- Un sistema organico e specifico di accoglienza, con strutture dedicate alla prima accoglienza identificazione dei minori (in cui il tempo di permanenza massima è dimezzato – da 60 a 30 giorni) e il successivo trasferimento nel sistema di seconda accoglienza in centri che aderiscono al Sistema per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) diffusi su tutto il territorio nazionale;
- Standard omogenei per l’accertamento dell’età e l’identificazione con la presenza di un mediatore culturale durante i colloqui, creando così una tanto attesa procedura uniforme a livello nazionale;
- La protezione dell’interesse del minore, tramite:
- L’istituzione di regole più chiare per la nomina dei tutori con l’istituzione dell’albo dei tutori volontari a cura dei tribunali per i minorenni;
- La priorità all’affidamento in famiglia come principale strada di accoglienza rispetto alle strutture;
- Il ricorso a due unici tipi di permessi di soggiorno, quello per minore età e quello per motivi familiari, che potranno essere richiesti direttamente alla questura competente anche in assenza della nomina del tutore;
- L’attenzione ai ricongiungimenti familiari attraverso indagini da parte delle autorità competenti nell’interesse del minore, i cui esiti saranno comunicati sia al minore sia al tutore;
- Il passaggio della competenza sul rimpatrio assistito al Tribunale per i minorenni, organo costituzionalmente dedicato alla determinazione dell’interesse del minore, al contrario del precedente organo competente (Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del ministero del lavoro e delle politiche sociali);
- Il diritto alla salute e all’istruzione, con misure che superano gli impedimenti burocratici che precedentemente non consentivano ai minori soli di goderne a pieno ed effettivamente. Viene inoltre prevista la possibilità di supportare il neomaggiorenne fino ai 21 anni di età qualora questo necessiti di un percorso più lungo di integrazione
- Il diritto all’ascolto per i minori stranieri non accompagnati nei procedimenti amministrativi e giudiziari che li riguardano (anche in assenza del tutore) e all’assistenza legale, avvalendosi del gratuito patrocinio a spese dello Stato. È prevista inoltre la possibilità per le associazioni di tutela di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per annullare atti della Pubblica Amministrazione che si ritengano lesivi dei diritti dei minori non accompagnati e di intervenire nei giudizi che li riguardano.
La Convenzione di Lanzarote: l’introduzione dei nuovi reati ed il ruolo di esperti in psicologia o psichiatria infantile nel processo penale
Il 23 ottobre 2012 entra in vigore la Convezione di Lanzarote, siglata il 23 ottobre 2007. I paesi contraenti (Italia, Albania, Danimarca, Francia, Grecia, Malta, San Marino, Serbia, Spagna) si impegnano a rafforzare la protezione dei minori contro l’abuso e lo sfruttamento minorile, e adottano criteri e misure comuni sia per la prevenzione del fenomeno che per il perseguimento dei colpevoli e la tutela delle vittime. Con la Legge di ratifica della Convenzione stessa, vengono introdotti nel codice penale italiano due nuovi reati: l’istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia e l’adescamento di minorenni, c.d. grooming.
Con l’approvazione della Legge di Ratifica della Convezione di Lanzarote, è stato inoltre conferito un ruolo determinante alla presenza di esperti in psicologia o psichiatria infantile nel procedimento penale nei casi di riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, sfruttamento prostituzione minorile, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo, adescamento di minorenni. La polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, deveavvalersi dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal Pubblico Ministero. Inoltre l’audizione di persone minorenni, ad esempio come escussione di testimone e/o vittima in sede di sommarie informazioni (minore che si reca accompagnato da parenti per dichiarare o testimoniare di violenze o abusi, minorenne violentata che si reca a denunciare la violenza, minorenne testimone in generale, ecc.), dovrà necessariamente prevedere la presenza di un esperto psicologo o psichiatra infantile (la norma usa la locuzione precisa “si avvale”, ovvero ne determina l’obbligatorietà). Tale presenza non è quindi rimessa alla valutazione di chi procede (il legislatore non usa la locuzione “può avvalersi”, bensì quella di “si avvale”).
Colloqui con il minore
Con l’art. 35 della Convenzione di Lanzarote rubricato “Colloqui con il minore”, al comma 1 sancisce che: Ciascuna Parte adotterà le necessarie misure legislative o di altro genere affinché:
a. I colloqui con il bambino abbiano luogo senza alcun ritardo ingiustificato dopo che i fatti siano stati segnalati alle autorità competenti;
b. I colloqui con il bambino abbiano luogo, ove opportuno, presso locali concepiti o adattati a tale scopo;
c. I colloqui con il bambino (SIT compresa) vengano condotti da professionisti addestrati a questo scopo nominati dal pubblico ministero;
d. Nel limite del possibile e, ove opportuno, il bambino sia sempre sentito dalle stesse persone;
e. Il numero dei colloqui sia limitato al minimo strettamente necessario al corso del procedimento penale;
f. Il bambino possa essere accompagnato dal suo rappresentante legale, o, in caso, da maggiorenne di sua scelta, salvo decisione contraria, motivata e assunta nei riguardi di tale persona.
Si introduce così in modo diretto la partecipazione di specialisti psicologi o neuropsichiatri infantili chiamati ad operare nell’ambito criminologico-investigativo dell’escussione di testimoni minorenni, con l’obbligatorietà dell’intervento e con la nomina diretta da parte del Pubblico Ministero. È per questi motivi che la Procura di Roma ha costituito un gruppo di esperti (Consulenti del PM) per intervenire ad horas nell’escussione del teste minorenne, chiedendo una turnazione simile a quella dei medici legali e dei tossicologi, ma anche per potersi affidare ad un gruppo specializzato nell’ascolto allorché successivamente sarà eventualmente necessario valutare e ascoltare lo stesso minore nell’ambito della vera e propria Consulenza Tecnica del PM per valutarne l’idoneità a testimoniare. Il gruppo di lavoro costituito dalla Procura di Roma, attualmente formato da 23 psicologi e 2 neuropsichiatri infantili, si è già riunito più volte, sia presso la sede della Procura, sia presso la sede dell’Associazione Italiana di Psicologia Giuridica AIPG, per organizzare procedure e metodologie comuni nello svolgimento dell’incarico.
La Carta di Noto IV del 14 ottobre 2017
La Carta di Noto IV del 2017 presenta le Linee guida per l’esame del minore in caso di abuso sessuale, recependo le disposizioni contemplate dall’art. 8, comma 6 del Protocollo della Convenzione di New York ratificato l’11 marzo 2002 e dall’art. 30, comma 4 della Convenzione di Lanzarote, ratificata in Italia con Legge 172/2012. La Carta, nel fare propri i principi delle “Linee guida nazionali – L’ascolto del minore testimone” del 2010, delinea e specifica, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, le migliori prassi a cui attenersi nella raccolta della testimonianza di un minore e nella valutazione della sua capacità di testimoniare. Per quanto riguarda l’ascolto del minore è necessario premettere che la memoria non è una riproduzione precisa degli eventi percepiti in quanto essa è un processo dinamico e (ri)costruttivo.
Gli effetti dei processi di costruzione della memoria autobiografica assumono una particolare rilevanza nei bambini, a causa della loro suggestionabilità, della loro dipendenza dal contesto ambientale e dalla difficoltà nel corretto monitoraggio della fonte di informazioni (esperienza vissuta, assistita o narrata).
Il minore vittima o testimone di un reato
Per ciò che concerne il minore come vittima o testimone di un reato, la normativa attuale prevede un’inversione di tendenza rispetto al passato, dal momento che nel codice di procedura penale del 1930 era considerabile pressoché inesistente l’attenzione posta verso il minore coinvolto come testimone o come parte lesa. Nel caso di minore vittima di un reato, più precisamente di un reato a sfondo sessuale, i principi riguardanti le corrette modalità di ascolto sono stati elaborati dalla Carta di Noto del 1996. Tale documento raccoglie le linee guida per l’indagine e l’esame psicologico del minore nato dalla collaborazione interdisciplinare di magistrati, avvocati, psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili, criminologi e medici legali nel corso del Convegno su “Abuso sessuale di minore: ruoli e responsabilità” tenutosi appunto a Noto (SR) nel giugno del 1996.
Ascolto del minore
Il Codice di Procedura Penale sancisce che, per l’esame testimoniale del minorenne, lo stesso è sentito dal giudice assieme ad un familiare o ad un esperto di psicologia infantile. Il familiare e/o l’esperto svolge una funzione di ausilio del giudice e non già di assistenza psicologica del minore. Emerge, pertanto, l’esigenza che l’ascolto del minore avvenga sempre in via anticipata, in quanto le prime dichiarazioni del minore sono considerate maggiormente attendibili, volendosi anche agevolare il processo di elaborazione di vissuti dolorosi in una conclusione celere del dibattimento, per evitare di ripetere interrogatori riguardanti esperienze traumatiche.

Il giudice può svolgere l’udienza anche in luogo diverso dal tribunale avvalendosi di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l’abitazione della persona interessata all’assunzione della prova. Le dichiarazioni testimoniali devono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. L’audizione protetta consta di varie fasi. La prima è la fase preliminare di conoscenza e accoglienza, che si svolge prima dell’audizione vera e propria, in cui il minore viene informato sul perché si trova in quel contesto, sulle modalità dell’audizione e sui suoi scopi. Tale momento risulta indispensabile per fornirgli una percezione sufficientemente chiara e sicura dell’esperienza e del contesto, nonché per presentargli la possibilità di farsi accompagnare nel setting di ascolto da una persona per lui significativa e rassicurante.
La figura dell’esperto
Il ruolo dell’esperto è quello di favorire la creazione di un contesto di ascolto sicuro ed empatico, rispettoso dei tempi di elaborazione del trauma del minore nel rispettare i tempi del minore e aspettando una sua risposta ad ogni domanda, calibrando l’uso delle parole, postura, suono e tono della voce, uso del silenzio, comunicazione non verbale, espressione dei vissuti correlati a ciò che sta raccontando, instaurando un rapporto di fiducia. Per evitare condizionamenti è importante che l’esperto formuli domande aperte, evitando il ricorso a domande suggestive o che possano guidare la risposta. Tale setting agevola la valutazione di fattori cognitivi del bambino alla luce della fase di sviluppo in cui si trova ma anche l’approfondimento e l’analisi degli elementi relazionali, affettivi e motivazionali legati alle specifiche interazioni tra la vittima e gli adulti implicati.
Le stesse norme sull’ascolto si applicano anche nel caso di minorenni che siano cittadini stranieri. Non di rado, infatti, il servizio sociale ministeriale e locale si trova nella situazione di dover seguire un minore straniero coinvolto nel processo penale e la questione si complica notevolmente quando si tratta minori “irregolari” perché entrati clandestinamente o perché non più in regola con la normativa relativa al soggiorno. Per i Minori Stranieri, inoltre, si pongono delle particolari questioni per quanto riguarda il profilo dell’imputabilità e quello dell’identità. Nel primo caso bisogna considerare che l’accertamento della capacità d’intendere e di volere di un ragazzo straniero è sicuramente influenzata dall’inserimento in un contesto diverso, dai problemi relativi alla lingua e dall’identità culturale.
Invece, sotto il profilo dell’identità molti minorenni stranieri denunciati o arrestati specie per reati predatori, non sono in possesso di documenti oppure hanno documenti non validi. La corretta attribuzione dell’età esatta e di eventuali cause di non imputabilità risulta cruciale per l’applicazione o meno di norme per tutelare il minore in maniera adeguata: “quando vi è incertezza sulla minore età dell’imputato, il giudice dispone, anche d’ufficio, la perizia. Qualora, anche dopo la perizia, permangano dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto”.