L’Ascolto del Minore alla luce della Riforma Cartabia


- Posted by Giacomo Piperno
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*A cura di Dora Moscariello
L’ascolto del minore, un tempo considerato un adempimento marginale e discrezionale, ha conquistato una centralità ineludibile nel nostro ordinamento giuridico, culminando nella Riforma Cartabia. Questo percorso evolutivo non è stato lineare, ma ha rappresentato un’autentica rivoluzione culturale e legale che ha trasformato il minore da mero oggetto di tutela passiva a un soggetto di diritti, portatore di una propria voce e di un’identità autonoma da rispettare. L’articolo esplorerà questo cammino, analizzando le sue radici normative internazionali, l’evoluzione giurisprudenziale e le innovazioni introdotte dalla Riforma, con un’attenzione particolare al ruolo cruciale degli esperti, come gli psicologi, in questo delicato processo.
L’Evoluzione del Diritto all’Ascolto: Un Percorso Normativo e Giurisprudenziale
Il riconoscimento del diritto del minore a essere ascoltato non è un’invenzione recente, ma un principio sancito a livello internazionale. La pietra angolare è l’ articolo 12 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989. Questo testo rivoluzionario ha garantito a ogni fanciullo “capace di discernimento” il diritto di esprimere liberamente la propria opinione su ogni questione che lo riguarda. Sebbene tale norma fosse vincolante, la sua applicazione nel nostro Paese fu inizialmente lenta e discontinua, limitata a specifici istituti del codice civile, come il riconoscimento di un figlio o l’attribuzione del cognome. La svolta vera e propria si è avuta con la giurisprudenza, in particolare con una serie di sentenze della Corte di Cassazione che hanno progressivamente ampliato e rafforzato il diritto all’ascolto. La storica sentenza delle Sezioni Unite n. 22238 del 2009 ha rappresentato un autentico spartiacque, qualificando l’audizione del minore come un adempimento processuale necessario e, in sua assenza, una violazione del principio del contraddittorio e del giusto processo.
Successivamente, la Riforma sulla Filiazione (Legge n. 219/2012) ha introdotto un principio generale, stabilendo che il figlio che ha compiuto 12 anni, o anche di età inferiore se capace di discernimento, ha il diritto di essere ascoltato in ogni procedura che lo riguarda. Questo principio, recepito anche nel nostro codice civile, ha reso l’ascolto non più una semplice facoltà del giudice, ma un vero e proprio diritto assoluto della persona minore di età. L’importanza di questa evoluzione non può essere sottovalutata: si è passati da un’audizione “facoltativa” a un’audizione “obbligatoria”, la cui omissione deve essere specificatamente motivata dal giudice, a pena di nullità.
Il Principio del “Best Interests of the Child” e il Diritto a Non Essere Ascoltati
Alla base di ogni decisione che coinvolge i minori vi è un principio cardine: il “best interest of the child”. Questo concetto stabilisce che, in ogni decisione giurisdizionale, il benessere psicofisico del minore deve essere la considerazione preminente. I diritti degli adulti, in questo contesto, assumono una portata “funzionale” alla protezione del minore, riconosciuto come il soggetto più vulnerabile e bisognoso di tutela.
Un corollario fondamentale di questo principio, e un aspetto spesso trascurato, è che l’ascolto è un diritto del minore e non un dovere da imporgli. L’ascolto implica anche la possibilità di non voler esprimere la propria opinione. Il mancato ascolto, infatti, può essere giustificato quando è il minore stesso a rifiutarlo, poiché l’esercizio di un diritto include anche la facoltà di non esercitarlo. La prima domanda che un giudice o un esperto dovrebbe porre a un minore è se desidera o meno essere ascoltato. Questo aspetto, purtroppo, non sempre viene messo in pratica, e la stessa Riforma Cartabia ha dovuto ribadirlo, specificando che l’omissione dell’ascolto è consentita se manifestamente superflua o contraria all’interesse del minore stesso.
La Riforma Cartabia: Codificazione di un Percorso e Nuove Modalità
La Riforma Cartabia, entrata in vigore nel 2023, ha rappresentato il punto di arrivo di questo lungo percorso, codificando in modo espresso il diritto all’ascolto del minore negli articoli 473 bis.4 e 473 bis.5 del codice di procedura civile. Questo ha un duplice obiettivo: valorizzare la centralità del minore e uniformare la prassi giudiziaria a livello nazionale, superando le disomogeneità interpretative che spesso si riscontravano tra i vari tribunali.
La Riforma stabilisce l’obbligatorietà dell’ascolto per tutti i minori, indipendentemente dall’età, purché capaci di discernimento. La valutazione di tale capacità è un onere del giudice, che ha il dovere di motivare la sua decisione in caso di omissione. L’audizione deve essere condotta personalmente dal giudice, che non può delegare l’adempimento a terzi. Può, tuttavia, farsi assistere da un esperto (come uno psicologo o un neuropsichiatra infantile) se non possiede le competenze tecniche necessarie per condurre l’ascolto.
Un’altra innovazione fondamentale riguarda le modalità dell’ascolto. La Riforma ha previsto la registrazione audiovisiva dell’audizione, un principio mutuato dal processo penale, per garantire una trascrizione fedele e completa. In attesa che le strutture ministeriali forniscano le attrezzature necessarie, si ricorre alla verbalizzazione “dettagliata e fedele” del colloquio. Questa verbalizzazione non deve essere una semplice sintesi, ma deve riportare le parole esatte del minore, comprese le espressioni, il linguaggio non verbale e il contegno generale. Questo è cruciale perché il linguaggio e il comportamento del minore possono fornire indizi su eventuali condizionamenti subiti, un aspetto che gli esperti, come gli psicologi, sono in grado di analizzare con precisione. La Riforma prevede anche che l’ascolto avvenga in un luogo accogliente e riservato, come una stanza apposita dotata di specchio unidirezionale e impianto di videoregistrazione, per permettere agli avvocati e ai genitori di seguire l’audizione senza interferire con la relazione tra giudice e minore.
Il Ruolo dello Psicologo e le Linee Guida per un Ascolto Efficace
Le Linee Guida del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) e dell’Ordine degli Psicologi del Lazio sono state assorbite dalla Riforma Cartabia e rappresentano un prezioso compendio per garantire che l’ascolto avvenga in modo sereno e rispettoso. Lo psicologo, o l’esperto nominato dal giudice, svolge un ruolo insostituibile, in particolare con i minori di età inferiore ai 12 anni, per valutare la loro “capacità di discernimento”. Questa capacità non si misura solo in base all’età anagrafica, ma include la capacità di elaborare autonomamente idee, di avere opinioni proprie e di comprendere gli eventi che lo riguardano.
L’esperto deve utilizzare una metodologia che tenga conto delle diverse fasce d’età. Per i minori, è fondamentale adottare un linguaggio semplice, evitare termini giuridici e domande induttive che possano influenzare le risposte. L’ascolto deve essere un’occasione per far emergere i vissuti del minore nei confronti del sistema familiare e sociale, in un ambiente che trasmetta al bambino che la sua opinione è importante. L’atteggiamento dell’esperto deve essere empatico e non frettoloso, accogliendo tutto ciò che il minore esprime, anche in modo spontaneo, per comprenderne il significato profondo.
La Riforma Cartabia ha anche riservato un’attenzione particolare all’ascolto del minore nei procedimenti in cui sono presenti allegazioni di violenza domestica e di genere. In questi casi, il giudice deve procedere “personalmente e senza ritardo” all’ascolto, garantendo la massima protezione e la totale assenza di contatto con l’autore presunto degli abusi.
Conclusioni: Un Nuovo Orizzonte di Tutela
La Riforma Cartabia non è solo una riforma processuale, ma un atto di civiltà giuridica che uniforma e consolida la tutela del minore in Italia. Essa ha superato le incertezze del passato, trasformando l’ascolto da un adempimento facoltativo a un dovere preciso e strutturato del giudice. L’obiettivo è quello di garantire al minore un diritto fondamentale che non resti “parole sulla carta”. L’ascolto, come sottolineato dalla Dott.ssa Filomena Albano, non è solo una formalità, ma un atto di attenzione, cura e riconoscimento. Significa dare al minore la possibilità di sentirsi una persona, un individuo con diritti e, soprattutto, una voce che merita di essere ascoltata. Questo rappresenta un passo decisivo verso una giustizia “a misura di bambino” che pone, finalmente, il suo interesse e la sua dignità al centro del processo.ri e garantire che il progresso tecnologico non diventi complice dei crimini più odiosi.
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