La vittimizzazione secondaria delle donne vittime di violenza


- Posted by Giacomo Piperno
- Posted in Articoli Tesisti
*A cura di Ilaria Cafagna
La vittimizzazione secondaria si configura come un’ulteriore forma di abuso psicologico e istituzionale a cui vanno incontro le donne che denunciano violenza domestica o di genere. Nella prassi giudiziaria l’iter processuale può, talvolta inconsapevolmente, tradursi in un percorso di riaffermazione del dolore, generando ansia, sfiducia e senso di colpa nelle vittime. Il ruolo dello psicologo forense diventa cruciale: non solo come consulente tecnico in sede di perizia, ma anche come mediatore culturale e scientifico in grado di sostenere il riconoscimento della vulnerabilità e della complessità traumatica della vittima.
Dati epidemiologici e contesto normativo
I dati Istat del 2014 indicano che il 31,5 % delle donne di età compresa tra 16 e 70 anni ha subito almeno una forma di violenza fisica o sessuale nel corso della vita, con il partner o ex partner responsabile di oltre il 60 % dei casi di femminicidio. La Convenzione di Istanbul, la Direttiva UE 2012/29, la CEDU e la CEDAW hanno posto le basi per un inquadramento tecnico-scientifico e giuridico della, tutela delle vittime vulnerabili. In Italia, il Decreto legislativo 212/2015 e il “Codice Rosso” (L. 69/2019) hanno rafforzato lo status processuale della persona offesa, introducendo specifiche garanzie per le audizioni e l’impiego di esperti di psicologia forense.
Fattori psicosociali della vittimizzazione secondaria
La vittimizzazione secondaria si radica in complesse dinamiche culturali e cognitive che coinvolgono giudici, pubblici ministeri, avvocati e consulenti tecnici.
Miti, stereotipi e bias cognitivi
I pregiudizi di genere, radicati nella cultura patriarcale, alimentano la tendenza a minimizzare l’aggressione, a interpretare il comportamento della donna come provocatorio o a giustificare l’autore del reato come figura “affidabile” e “integrata” nella società. Questi stereotipi trovano espressione non solo nel linguaggio giuridico e mediatico, ma anche nelle deduzioni motivazionali delle sentenze, come stigmatizzato dalla Corte EDU nella sentenza J.L. c. Italia (27 maggio 2021), che ha censurato l’uso di argomentazioni sessiste e moralistiche nella valutazione della credibilità della vittima.
Parallelamente, i bias cognitivi – scorciatoie mentali che il sistema o “pensiero rapido” (Sistema 1) utilizza per semplificare la complessità – possono deviare il ragionamento logico-formale (Sistema 2) proprio nel contesto decisionale dei giudici. La teoria della “Belief in a Just World” di Melvin Lerner spiega il bisogno di conservare l’idea di un mondo equo, inducendo l’interprete a spostare la colpa sulla vittima per ristabilire un equilibrio cognitivo di giustizia.
Impatto psicopatologico sulla vittima
La reiterazione di interrogatori invasivi e di domande moralizzanti amplifica il trauma originario, favorendo l’insorgenza di sindromi da stress post-traumatico, disturbi del sonno, sintomi ansioso-depressivi e comportamenti iper-vigilanti. Nel processo penale, questa condizione può tradursi in difficoltà di memoria, incoerenze temporali e reazioni emotive altalenanti, che talvolta vengono fraintese come segni di inattendibilità. Lo psicologo forense, pertanto, deve tradurre tali manifestazioni in indicatori di un quadro post-traumatico, orientando i giudici verso una corretta interpretazione clinica dei sintomi.

Misure giuridiche di tutela
Il quadro normativo internazionale e nazionale riconosce oggi le vittime di violenza di genere come soggetti vulnerabili meritevoli di protezione rafforzata.
Convenzione di Istanbul e CEDU
La Convenzione di Istanbul impone agli Stati firmatari programmi di formazione obbligatoria per tutti gli operatori della giustizia in materia di violenza di genere, educazione al rispetto delle differenze e prevenzione degli stereotipi. La CEDU, tramite gli articoli 2, 3 e 8, richiede indagini prompt, imparziali ed esaustive, nonché misure protettive immediate in caso di rischio di recidiva. L’adozione di questi strumenti aiuta a prevenire la vittimizzazione secondaria, tutelando allo stesso tempo la dignità e l’integrità della persona offesa.
Recepimento della Direttiva UE 2012/29 e Codice Rosso
Con il D.lgs. 212/2015 l’Italia ha recepito la Direttiva europea sui diritti delle vittime, garantendo l’accesso a informazioni chiare sui propri diritti, supporto psicologico e legale, nonché protezione dalle molestie processuali. Il Codice Rosso (L. 69/2019) accelera i tempi di intervento in caso di denunce per violenza domestica e di genere, incrementando le tutele durante le audizioni e l’analisi della credibilità della vittima.
Ruolo e competenze dello psicologo forense
Lo psicologo forense è chiamato a operare in un contesto multidisciplinare, collaborando con magistrati, avvocati e forze di polizia. Deve possedere competenze specifiche nella diagnosi del PTSD e dei disturbi correlati, nonché nella valutazione dello stato di vulnerabilità ai sensi dell’art. 90-quater c.p.p. e degli artt. 351-1-ter e 362-1-bis c.p.p. durante l’assunzione di sommarie informazioni. La sua attività favorisce audizioni più rispettose dell’integrità psicologica e rafforza la credibilità delle dichiarazioni della vittima, riducendo il ricorso a interrogatori ripetuti e invasivi.
Conclusioni
Contrastare la vittimizzazione secondaria richiede un approccio integrato, che unisca formazione specifica, interventi normativi e competenze psicologiche avanzate. Gli strumenti giuridici nazionali e internazionali esistenti offrono un solido impianto di tutele, ma il loro pieno potenziale si realizza solo tramite una lettura tecnica e scientifica degli indicatori di trauma e vulnerabilità. Lo psicologo forense, agendo “in scienza e coscienza”, è abilitatore di giustizia empatica e competente, capace di restituire voce e credibilità alle donne vittime di violenza, nel pieno rispetto della loro dignità.
Attraverso una cultura forense aggiornata e multidisciplinare, fondata su dati empirici e modelli teorico-clinici, è possibile trasformare il percorso giudiziario in un’occasione di protezione e non di revittimizzazione, sostenendo concretamente l’evoluzione di un sistema di giustizia realmente inclusivo e rispettoso dei diritti umani.
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