La valutazione delle competenze generiche e specifiche del minore testimone


- Posted by Giacomo Piperno
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*a cura di Barbara Bruneo
Tra i molteplici incarichi che possono essere affidati ad uno psicologo in ambito giuridico, vi è quello della valutazione delle competenze testimoniali di un minore. Si tratta di una tipologia di valutazione piuttosto peculiare che si differenzia notevolmente rispetto ad altri ruoli attribuiti in ambito forense, quali ad esempio quello della valutazione della capacità di intendere e di volere o della valutazione della pericolosità sociale o anche della valutazione del danno psichico. Nella maggioranza delle situazioni valutative infatti esiste un fatto accertato e la valutazione si svolge sul soggetto che di quel fatto è autore o vittima e il lavoro peritale ha la funzione di indagare, stante il fatto, la sussistenza di un quadro clinico nel periziando e il suo nesso causale rispetto a quell’evento. Nell’ambito della psicologia della testimonianza il fatto, invece, risulta ancora da stabilire ed il lavoro dell’esperto dovrebbe indirettamente contribuire alla sua valutazione.
La capacità di testimoniare
Quando si affronta il tema della capacità di testimoniare di un minore il primo riferimento necessario è dato dagli articoli del codice che regolamentano l’assunzione della testimonianza.
Il minore
Nel sistema processuale italiano non ci sono esplicite preclusioni alla capacità a testimoniare riferite all’età: la giurisprudenza pur sottolineando l’obbligo del giudice di procedere ad un’attenta valutazione delle dichiarazioni accusatorie fatte dai minori è concorde nel ritenere che non si debba discriminare tra le dichiarazioni di testimoni che prestano giuramento e quelle di minori di anni quattordici che, come è noto, non lo prestano (Cass. Pen. Sez. III, 28 Febbraio 2003, n. 19789, Cass. Pen. Sez. III, 6 marzo 2003).
Anche ai soggetti di minore età viene riconosciuta la possibilità di deporre in giudizio in merito ad un fatto storico. Ciò è legato al fatto che si vuole garantire la prevalenza dell’interesse del bene giuridico da tutelare, dal momento che, soprattutto nei reati sessuali, la vittima è solitamente l’unico testimone e può avere anche pochi anni di vita. Da ciò emerge, nella normativa, un’equiparazione del minore all’adulto per cui la sua testimonianza, indipendentemente dall’età anagrafica, viene considerata legittima fonte di prova (la c.d. prova dichiarativa). La testimonianza di un minore nel nostro sistema processuale riveste pertanto una grande importanza e spesso rappresenta l’unico elemento di prova. I minori vengono considerati, come qualsiasi altro individuo, dotati della capacità di testimoniare e le loro dichiarazioni possono essere legittimamente poste alla base di qualunque decisione, anche quando siano l’unico elemento accusatorio. Il solo accorgimento richiesto è che la valutazione di attendibilità sia particolarmente rigorosa e si estenda alla credibilità soggettiva ed oggettiva del dichiarante, superando positivamente il confronto con gli altri elementi messi in luce dalle indagini. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo interpretato e chiarito la portata della norma (Cass. Pen. Sez. III, 27 gennaio 1996, n. 794, Cass. Pen. Sez. III, 8 Febbraio 2010, n. 9157).
Idoneità fisica o mentale
La capacità di testimoniare pertanto diviene, rispetto ai fatti in esame, un prerequisito per il giudizio di attendibilità della vittima, pertanto la sua valutazione diviene ineludibile allorquando la sola prova a disposizione sia la prova dichiarativa. Il giudice può quindi procedere ad opportuni accertamenti tecnici in merito alla “idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza” ovvero qualora alcune caratteristiche fisiche (es. la minore età) o mentali (es. malattie inficianti le capacità intellettive e/o volitive) del soggetto richiedano una particolare prudenza in sede di assunzione e valutazione della testimonianza stessa. Tali concetti giuridici trovano una definizione in ambito psicologico nell’ambito della distinzione tra abilità “generiche” e abilità “specifiche” a rendere testimonianza così come vengono definite nelle principali linee guida in tema di ascolto dei minori e valutazione delle competenze testimoniali. (Carta di Noto – IV; Linee Guida Nazionali – L’ascolto del minore testimone del 2010).
La valutazione delle competenze testimoniali
La Corte di Cassazione, Sez. III Penale, con la sentenza 13 ottobre 2016, n. 43425 ha stabilito che in contesti processuali tanto delicati quali quelli che implicano l’escussione di minori in merito a presunti abusi e/o maltrattamenti, la perizia psicologica alla quale sottoporre il minore deve ricondursi al concetto di prova decisiva, la cui mancata assunzione costituisce motivo di ricorso per Cassazione.
Competenze generiche e competenze specifiche
La valutazione delle competenze testimoniali di un minore deve prevedere sia competenze generiche e sia competenze specifiche per rendere testimonianza. Le “competenze generiche” corrispondono alle competenze cognitive come memoria, attenzione, capacità di comprensione e di espressione linguistica, source monitoring, capacità di discriminare realtà e fantasia, verosimile da non verosimile, etc., oltre al livello di maturità psicoaffettiva. Le “competenze specifiche” corrispondono alle abilità di organizzare e riferire un ricordo in relazione alla complessità narrativa e semantica delle tematiche in discussione ed all’eventuale presenza di influenze suggestive, interne o esterne, che possono avere agito. Nell’ambito della valutazione peritale di un minore testimone, pertanto, andranno esplorati attentamente entrambi questi ambiti attraverso un’indagine che contempli l’uso di metodologie e di strumenti adeguati alla valutazione dei differenti aspetti in cui la competenza testimoniale si articola.
Valutazione delle competenze generiche
La valutazione delle competenze generiche di un minore testimone deve includere la valutazione di una serie di aspetti generali e di funzioni specifiche. Le abilità generiche comprendono infatti “competenze” cognitive quali la memoria, l’attenzione, la comprensione e l’espressione linguistica, il source monitoring (capacità di assegnare agli eventi l’adeguato piano di realtà, di contestualizzarli e di reperire le fonti delle informazioni), il discrimine tra realtà e fantasia e tra verosimile e non verosimile. Oltre a ciò, va considerato il livello di maturità psico-affettiva del soggetto, ovvero quella qualità psichica che consente di entrare in contatto con i propri ed altrui stati interiori, di comprendere ed elaborare idee, concetti e la realtà relazionale circostante, di sviluppare giudizi morali.
I costrutti a fondamento delle competenze generiche rispetto ai quali, il perito nominato, deve condurre un adeguato e completo accertamento sono pertanto i seguenti: intelligenza e funzioni cognitive, linguaggio, suggestionabilità e problemi psichici.
Valutazione delle competenze specifiche
L’idoneità a testimoniare è una valutazione legata al fatto in oggetto. Come per esempio la valutazione della imputabilità non è mai fatta in astratto ma è sempre legata alla particolare tipologia di comportamento del quale si vuole giudicare il tasso di possibile autodeterminazione (la capacità, appunto di intendere e di volere legata al fatto e al momento del fatto), la valutazione delle competenze testimoniali deve includere quella della “idoneità specifica” del minore, ossia articolata alle specificità del caso concreto. La capacità generica è piuttosto un presupposto concettuale di quella specifica, una condizione necessaria ma non sufficiente. Camerini, Sabatello e Volpini nel 2012 (Gulotta, Camerini, 2014), tenendo conto di questi presupposti ritengono che nella valutazione si considerino non solo i dati provenienti dall’indagine psicologica sul testimone ma anche elementi rinvenibili da più fonti di informazione, quali i colloqui con altri soggetti significativi e l’analisi dei riscontri contestuali contenuti nel fascicolo processuale. Per comprendere l’assunto della dominazione “specifiche”, come sostenuto dalle medesime Linee Guida Nazionali (2010), deve essere chiaro che vero che l’idoneità a testimoniare è legata al fatto oggetto specifico di contestazione ma non può essere fatta in astratto ma deve procedere articolata alla specificità del caso concreto. Le abilità specifiche concernono lo specifico evento da rievocare e narrare. Corrispondono alla capacità di organizzare e riferire un ricordo in relazione alla complessità narrativa e semantica delle tematiche in discussione ed all’eventuale presenza di influenze suggestive, sia interne che esterne, che possono avere influenzato la costruzione del ricordo stesso.
Tipi di competenze specifiche
- all’abilità di organizzare e riportare un racconto in relazione alla complessità narrativa e semantica delle tematiche in discussione (distanza temporale dagli eventi, fase evolutiva in cui gli eventi si sono verificati, capacità di attribuire significati ai comportamenti ed alle azioni altrui)
- all’effetto dell’eventuale presenza di influenze suggestive, interne o esterne, che possono avere avuto o esercitare un’influenza sul resoconto del minore (motivazioni interne al soggetto, conversazioni con interlocutori in grado di esercitare influenze);
- agli effetti determinati dal contesto in cui avviene la rivelazione (contesto 27 ambientale, familiare, sociale).
Complessità narrativa e semantica dell’evento
L’attenzione alla complessità narrativa e semantica del fatto è correlata alla necessità di comprendere in che termini è possibile, considerata la fase di sviluppo di un minore e le competenze possedute, rievocare l’episodio rispetto al quale è chiamato a rendere testimonianza e di attribuirvi significati congrui.
Nella valutazione della complessità descrittiva di un fatto andrebbero pertanto considerati molteplici fattori, come la distanza temporale, questo perché le conoscenze acquisite nel tempo possono influire e modificare la ricostruzione di un evento; diventa fondamentale pertanto, ai fini della valutazione di questa specifica caratteristica, la distanza temporale tra il presunto fatto reato e il momento in cui il soggetto è chiamato a rievocarla. Da non sottovalutare è anche impegno cognitivo richiesto al bambino per la rievocazione.
Caratteristiche dell’evento in termini di impatto lesivo
Tale aspetto lesivo andrebbe considerato alla luce del fatto di come e quanto, lo stress incida sul funzionamento dei processi di memoria e che migliori prestazioni si ottengono in caso di stress moderato, poiché livelli di attivazione eccessivi possono risultare dannosi per i processi cognitivi.
Numero eventi e influenza suggestiva
La ripetizione di un’esperienza rende la rappresentazione mentale del nucleo centrale dell’avvenimento più solida e l’individuo meno suscettibile ad influenze suggestive interne e/o esterne (è più probabile che ci sia un ricordo accurato quando riguarda esperienze di vita quotidiana rispetto ad un evento vissuto una sola volta).
Spesso sottolineata nelle sentenze la necessità di raccogliere elementi, in casi di presunto abuso sessuale, sulle circostanze in cui l’iniziale racconto di una vicenda è stato fatto, quante volte il minore è stato sentito, quali ipotesi l’intervistatore ha effettuato, il genere di domande fatte e la consistenza del racconto del minore nel corso del tempo. Alla luce di ciò è opportuno analizzare in modo quanto più possibile dettagliato (attraverso un attento esame degli atti ed un colloquio di approfondimento con i soggetti che hanno raccolto le prime rivelazioni) le modalità e i tempi delle dichiarazioni rese dalla minore in merito ai fatti oggetto del procedimento. Sarà pertanto importante acquisire informazioni sulle circostanze (luogo, tempo, modalità, persone coinvolte) in cui il minore ha compiuto la prima rivelazione ed eventualmente rivelazioni successive (quante volte e con quante persone ha parlato) considerando se abbia reso il racconto spontaneamente (e in tal caso cosa lo abbia sollecitato a farlo) o se sia stato sollecitato da qualcuno e eventualmente attraverso quali mezzi (promesse, minacce, suggestioni etc.)
Tale valutazione non richiede una “valutazione” in merito alla maggiore o minore validità dei racconti ma deve, solo, riportarne una descrizione. “Le eventuali influenze suggestive devono essere descritte e indicate, non certo misurate e “pesate” in riferimento ad una avvenuta o non avvenuta suggestione la cui valutazione spetta unicamente al magistrato. Sia la suggestionabilità (come fattore interno al soggetto) sia le influenze suggestive (come fattori esterni) rappresentano infatti fattori di rischio rispetto al processo di suggestione, il quale per definizione è contesto dipendente” (Camerini, 2006).