La valutazione delle capacità genitoriali nella CTU nei casi di violenza

La valutazione delle capacità genitoriali nella CTU nei casi di violenza
Giacomo Piperno

*A cura di Giorgia Colomba

Introduzione

Nel contesto delle procedure giudiziarie in ambito civile e penale, il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) riveste un ruolo cruciale nella valutazione delle competenze genitoriali quando sussistono situazioni di violenza intrafamiliare. L’articolo che segue intende trasformare la tesi allegata in un’analisi approfondita e SEO-oriented per il sito aipgitalia.org, mantenendo un tono tecnico-scientifico che trasmetta expertise, ma preservando la scorrevolezza discorsiva, evitando l’eccessivo ricorso agli elenchi puntati. Verranno affrontati i principali aspetti teorici, normativi e metodologici della valutazione delle capacità genitoriali in presenza di violenza, con un’attenzione particolare ai riflessi sul minore e alle implicazioni per l’affidamento.

Definizione di violenza e differenze rispetto al conflitto

Il termine “violenza” è descritto come l’uso intenzionale di forza fisica o di potere – reale o percepito – contro sé stessi, un’altra persona o un gruppo, con conseguenze che spaziano dalle lesioni fisiche a danni psicologici ed esistenziali (OMS). Questa definizione si distingue nettamente da quella di “conflitto”, in cui, sebbene possano emergere tensioni e scontri, non si instaura una dinamica unilaterale di abuso di potere, bensì uno scambio che presuppone parità di ruoli e possibilità di reciproca negoziazione. Nel conflitto costruttivo, anzi, possono emergere risorse che favoriscono la crescita personale e il consolidamento di strategie relazionali più efficaci. Tuttavia, quando la relazione sfocia in violenza, il disequilibrio di potere diventa strutturale e l’obiettivo non è la risoluzione di divergenze, ma il dominio dell’uno sull’altro.

Nell’ambito giudiziario, è fondamentale che il CTU sappia riconoscere e distinguere queste due realtà: sottovalutare o confondere le dinamiche di violenza con semplici conflitti rischia di compromettere gravemente la tutela del minore e l’esito dell’intero procedimento. Da un punto di vista tecnico, la violenza si declina principalmente in cinque forme: fisica, psicologica, economica, sessuale e assistita. Ciascuna di queste forme, sebbene spesso coesista con le altre, presenta peculiarità che richiedono specifici strumenti di indagine e valutazione.

Violenza fisica

La violenza fisica include ogni condotta che espone la vittima a un rischio per l’integrità corporea: percosse, spintoni, strangolamenti, uso di armi o oggetti contundenti. Non rientrano nella sola dimensione del contatto diretto, ma anche tutti quegli atteggiamenti che, pur non comportando un contatto tattile, mirano a infliggere sofferenza: privazione del sonno, negazione di cure mediche o farmaci, danneggiamento di beni significativi per la vittima (Bonura, 2016).

Violenza psicologica

La violenza psicologica si manifesta attraverso strategie di controllo, manipolazione, svalutazione e umiliazione, finalizzate a indebolire l’autostima dell’altro e a ottenere sottomissione. Come sottolineato da Bonura (2016), sono compresi insulti verbali, ricatti emotivi e limitazioni dell’autonomia decisionale. Tecniche come il gaslighting possono insinuare dubbi nella vittima circa la propria sanità mentale, compromettendone percezioni e giudizio.

Violenza economica

La violenza economica è finalizzata a instaurare dipendenza finanziaria, escludendo la vittima dal controllo delle risorse familiari. Questa forma di abuso si concretizza nel monopolizzare i conti correnti, impedire l’accesso al denaro o considerare i figli alla stregua di “proprietà economiche” che non possono sottrarsi al controllo del genitore violento.

Violenza sessuale

In senso giuridico, la violenza sessuale è definita come qualsiasi atto sessuale imposto con la forza, la minaccia o l’abuso di autorità, anche sotto forma di assoggettamento psicologico protratto nel tempo (Cass. pen., sez. III, n. 15334/2013). Rientrano anche gli abusi di minori in contesti familiari e ogni situazione in cui il consenso, inizialmente prestato, venga successivamente revocato.

Violenza assistita

La violenza assistita riguarda i minori che assistono a episodi di violenza perpetrati su figure affettivamente significative, in genere la madre. Ciò può avvenire in forma diretta, quando il bambino è presente al momento dell’aggressione, o indiretta, qualora percepisca soltanto gli effetti traumatizzanti di tali episodi (CISMAI, 2005). La letteratura internazionale evidenzia che nei nuclei violenti la componente di violenza assistita aumenta considerevolmente il rischio di sviluppare disturbi post‐traumatici e di compromettere il corretto processo di attaccamento (Felitti et al., 2001; WHO, 2010).

Quadro normativo sulla violenza in famiglia e principi di bigenitorialità

Il Codice Penale italiano prevede una specifica articolazione normativa per contrastare la violenza in ambito familiare. Tra le norme di rilievo:

  • Art. 572 c.p. (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). La fattispecie punisce chiunque maltratta una persona della famiglia o convivente, aggravando la pena in presenza di minori, donne in stato di gravidanza o persone con disabilità. Se dal maltrattamento deriva lesione grave o gravissima, le pene aumentano in misura significativa.
  • Art. 609-bis c.p. (Violenza sessuale). Sanziona l’uso della forza, minaccia o abuso d’autorità per costringere la vittima a subire atti sessuali. Aggravanti specifiche riguardano la violenza su minori di 14 anni, l’abuso di sostanze, l’uso di armi o il rapporto di parentela tra autore e vittima.
  • Art. 558-bis c.p. (Costrizione o induzione al matrimonio). Sanziona chiusa la persona, con violenza o minaccia, a contrarre matrimonio o unione civile, aumentata la pena se la vittima è minore.
  • Art. 609-tiones e art. 610 c.p. (Violazione di domicilio e violenza privata). Regolano condotte di intrusioni illecite e comportamenti persecutori finalizzati a costringere la vittima a determinati comportamenti.

Accanto alle norme penali, il Codice Civile stabilisce il principio della bigenitorialità e dell’affidamento condiviso (L. 54/2006, riformata dal d.lgs. n. 154/2013). L’art. 155 c.c. sancisce che, anche in caso di separazione, il figlio minore ha diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, salvo che ciò risulti pregiudizievole per il suo interesse morale e materiale. L’affidamento esclusivo è previsto dall’art. 337-quater c.c. ogni qualvolta il principio di bigenitorialità possa essere lesivo per la sicurezza e il benessere del minore.

In presenza di violenza domestica o assistita, la giurisprudenza (C. Caltanissetta, 30/12/2015; Cass. civ. Sez. I, 13/09/2021, n. 24638) ha chiarito che il diritto alla bigenitorialità decade quando la condotta violenta del genitore costituisce di per sé fattore pregiudizievole. In tali circostanze, l’affidamento esclusivo alla parte non violenta diventa misura cautelativa necessaria a prevenire il perpetuarsi dei traumi sul minore. Inoltre, la Corte di Cassazione Penale (sez. III, 74/2021) ha riconosciuto la violenza assistita come circostanza aggravante nel reato di maltrattamenti in famiglia (art. 61-11quinquies c.p.), in quanto connotata da un impatto lesivo sulla salute psicofisica dei figli presenti.

Dinamiche familiari e impatto della violenza sulle capacità genitoriali

Nei nuclei caratterizzati da violenza domestica, le dinamiche relazionali si configurano come sistemi disfunzionali che compromettono il corretto esercizio delle funzioni genitoriali. I genitori violenti, spinti da un uso distorto del potere e dal bisogno di controllo, non sono in grado di cogliere né di soddisfare i bisogni evolutivi dei figli. La letteratura (Camisasca, Miragoli & Di Blasio, 2014) sottolinea che, se il bambino vive un’esposizione reiterata a eventi traumatici di natura violenta, il rischio di sviluppare disturbi del sonno, ritardi nello sviluppo linguistico e motorio, difficoltà di regolazione emotiva, comportamenti aggressivi e sintomi psicosomatici diventa estremamente elevato.

Dinamiche familiari e impatto della violenza sulle capacità genitoriali

Trauma e processo di attaccamento

Secondo Freud, il trauma è qualsiasi esperienza che genera ansia e paura destabilizzante, con ripercussioni sul funzionamento psichico. Nel minore esposto alla violenza assistita, il meccanismo di attaccamento si invera come difficilmente sicuro: l’adulto cui il bambino è legato emotivamente – la madre o il padre non violento – subisce un continuo stato di minaccia che ne compromette la capacità di sintonizzarsi con le esigenze affettive del figlio. Fonagy e Target (2001) evidenziano che la funzione riflessiva, ossia la capacità di comprendere e mentalizzare stati psichici propri e altrui, risulta inibita, poiché la violenza domestica genera un clima di iper‐attivazione emotiva che impedisce la modulazione degli impulsi e la riflessione sui vissuti interni.

La triadizzazione e l’effetto contagio di comportamenti disfunzionali

Minuchin (1981) ha descritto come la mancata definizione dei confini generazionali possa dare luogo alla triangolazione: il bambino rischia di trovarsi “in mezzo” tra i genitori, favorendo lo sviluppo di dinamiche di lealtà conflittuale. Nel tempo, può persino replicare i modelli violenti osservati, attribuendo alla violenza un valore strumentale nelle relazioni interpersonali. Bancroft e Silverman (2002) sottolineano come il padre violento consideri i figli come proprietà, esercitando su di essi lo stesso controllo che esercita sulla madre. Ciò non infrequente conduce all’introduzione precoce di comportamenti abusivi nella dimensione relazionale del minore, con conseguenze durature sul piano socio‐affettivo.

Concetto di capacità genitoriali e funzioni parentali

La “capacità genitoriale” non è un semplice insieme di competenze individuali, ma un costrutto complesso che include abilità cognitive, emotive, affettive e relazionali. Una definizione operativa di “parenting” (Bornstein, 1995) si articola in quattro livelli:

  1. Nurturant Caregiving: la capacità di accogliere e comprendere i bisogni primari del bambino (nutrizione, igiene, protezione).
  2. Material Caregiving: l’attenzione a predisporre un ambiente fisico sicuro e stimolante.
  3. Social Caregiving: l’abilità di promuovere i rapporti sociali del figlio e di favorire l’integrazione in contesti esterni (scuola, comunità).
  4. Didactic Caregiving: l’impegno a trasmettere conoscenze e competenze utili al bambino per orientarsi nel mondo esterno.

Visentini (2006) ha identificato otto funzioni parentali che influenzano lo sviluppo del bambino: protettiva, affettiva, regolativa, normativa, predittiva, significante, rappresentativa‐comunicativa e triadica. In sintesi, il genitore deve essere in grado di garantire la presenza fisica e affettiva, di modulare i comportamenti del figlio in funzione del contesto, di porre regole flessibili ma coerenti, di anticipare le fasi evolutive e di relazionarsi in modo empatico e comunicativo.

Weiner (2005) ha aggiunto la dimensione delle caratteristiche di personalità: disturbi gravi, carenze nelle capacità adattive, limitata disponibilità interpersonale costituiscono fattori di rischio che possono interferire con l’efficacia nel ruolo genitoriale. Al contrario, la flessibilità, la gestione dello stress e la capacità di modulare gli impulsi rappresentano elementi protettivi.

Nel caso della violenza domestica, tali funzioni vengono fortemente compromesse: la presenza di un genitore violento mina il clima di sicurezza, inibisce la funzione protettiva e favorisce un attaccamento insicuro o disorganizzato (Zeanah et al., 1999). La funzione affettiva è inibita dalla paura e dall’ansia costante; la funzione di regolazione tende a divenire iperattiva o inadeguata, poiché il genitore vittima non riesce a rispondere con coerenza e tempestività ai segnali emotivi del figlio. Anche la capacità di comunicare e di rappresentare in modo congruente la realtà subisce un drastico ridimensionamento, poiché l’adulto si trova immerso in uno stato di sopravvivenza psicofisica che non consente né di mentalizzare né di riflettere sui vissuti propri e altrui.

Ruolo metodologico del CTU nella valutazione delle capacità genitoriali

Quando il giudice nomina un CTU per la valutazione delle competenze genitoriali in un contesto di violenza, deve fornire indicazioni dettagliate sull’incarico, limitandosi a quesiti che riguardino aspetti direttamente pertinenti al benessere del minore e basandosi su protocolli scientificamente riconosciuti (art. 473-bis c.p.c.). Il CTU, in qualità di ausiliario del giudice, agisce con rigore metodologico, articolando il proprio lavoro in diverse fasi:

  1. Analisi documentale. Studio approfondito del fascicolo processuale, inclusi gli atti relativi a procedimenti penali e civili. Occorre acquisire ogni documento utile che faccia riferimento a episodi di violenza, alle misure di protezione e alle relazioni pregresse con i figli. È importante non limitarsi ai referti medici, ma considerare anche eventuali relazioni dei servizi sociali, segnalazioni di scuole o asl.
  2. Condivisione con i consulenti di parte. Se presenti, i Consulenti Tecnici di Parte (CTP) devono concordare la metodologia, al fine di garantire trasparenza e comparabilità degli strumenti utilizzati. Tale fase evita discriminatorie discrezionalità e potenziali vizi procedurali.
  3. Incontri individuali con i genitori. Attraverso un colloquio clinico‐anamnestico, si esplorano le motivazioni alla causa, lo stato psicologico dei genitori e le loro rappresentazioni circa i figli e il ruolo genitoriale. Si indagano eventuali pregressi di maltrattamento e la presenza di problematiche psichiatriche che possano interferire con il giudizio e il controllo degli impulsi.
  4. Incontri congiunti con la coppia. Nei casi di violenza, tali colloqui possono essere sospesi se la vittima lo richiede, per evitare vittimizzazione secondaria. Qualora si svolgano, servono a comprendere le dinamiche interattive e l’eventuale persistenza di comportamenti manipolatori o intimidatori.
  5. Colloqui con il minore. A seconda dell’età e della capacità di discernimento, si procede a colloqui individuali che hanno lo scopo di valutare il livello di sviluppo cognitivo, affettivo ed emotivo, nonché la disposizione verso ciascun genitore. Se il minore rifiuta il genitore violento, ciò deve essere riportato senza forzature, poiché può esprimere un avvertimento di protezione.
  6. Osservazioni genitore‐figlio. Attraverso prove di osservazione (osservazione a passaggio o test LTP), il CTU valuta la qualità delle interazioni, i pattern comunicativi e il grado di adeguatezza delle risposte affettive e comportamentali del genitore. Nei contesti violenti, se il minore manifesta disagio o rifiuto, il CTU sospende l’incontro a tutela dell’interesse del minore.
  7. Somministrazione di strumenti psicodiagnostici. Test standardizzati (MMPI-2, Rorschach, test proiettivi) consentono di delineare i profili di personalità dei genitori, di individuare eventuali nuclei psicopatologici e di misurare funzioni quali il controllo degli impulsi, l’empatia e la regolazione affettiva. Anche il minore può essere sottoposto a test in base all’età (es. WISC per il QI, test proiettivi per l’età evolutiva) per completare il quadro clinico.
  8. Intervista a figure significative e osservazioni esterne. Qualora necessario, il CTU contatta insegnanti, educatori o operatori dei servizi sociali per acquisire dati su comportamenti del minore e sulla qualità del contesto di vita. Le osservazioni in ambito scolastico possono rivelarsi particolarmente utili a confermare o confutare i dati emersi in sede di colloquio.
  9. Confronti tecnici tra CTU e CTP. Si approfondiscono eventuali punti di disaccordo, si illustrano le motivazioni delle valutazioni cliniche e si propongono possibili interventi a sostegno della famiglia e del minore.

Quesiti tipici del giudice e articolazione delle risposte del CTU

Alla fine del percorso peritale, il CTU deve fornire risposte esaustive alle richieste del giudice circa le competenze genitoriali e l’idoneità all’affidamento. Tra i quesiti ricorrenti:

  • Profilo psicologico dei genitori: valutazione degli aspetti di personalità che possono incidere sulle capacità genitoriali (es. tendenze narcisistiche, borderline, antisociali).
  • Adeguatezza dello spazio fisico e ambientale: analisi delle condizioni abitative e di sicurezza offerte ai figli, verificando la presenza di contesti protettivi.
  • Tutela del rapporto del minore con l’altro genitore e con la famiglia di origine: verifica della disponibilità del genitore a favorire relazioni significative e a modulare il conflitto in modo non lesivo.
  • Gestione del conflitto emotivo: capacità di arginare l’escalation di ostilità e di mantenere un’immagine rispettosa dell’altro genitore agli occhi del figlio.
  • Attenzione ai bisogni evolutivi del minore: capacità di concentrare l’azione educativa sui bisogni affettivi, cognitivi e sociali del figlio, evitando proiezioni o ego‐centrismi.
  • Qualità della relazione affettiva: livello di empatia, calore emotivo e sintonizzazione con gli stati emotivi del figlio.
  • Impatto della conflittualità genitoriale sul benessere psicologico del minore: analisi di eventuali sintomi di disagio, disturbi del comportamento o post‐traumatici legati all’esposizione a episodi di violenza.
  • Caratteristiche psicologiche pregiudizievoli: presenza di tratti di personalità pervasivi che espongono il minore a rischio, come tendenze persecutorie, manipolazione mentale, incapacità di riconoscere l’alterità del figlio.
  • Preferenza del minore: se ha compiuto almeno 12 anni o dimostra capacità di discernimento, il suo parere circa la collocazione può essere considerato, purché raccolto in modo non suggestivo.
  • Formula di affidamento e collocamento più idonea: proposta che contempli la protezione del minore dalla conflittualità e garantisca il diritto di relazione, ove compatibile con la sicurezza del bambino.
  • Eventuale sospensione degli incontri con il genitore maltrattante: valutazione dei rischi psicologici per il minore e proposte di modalità protette (monitoraggio, sostegno professionale) o di allontanamento temporaneo.

In tutti questi ambiti, il CTU deve motivare dettagliatamente le proprie conclusioni, indicando le metodologie adottate, gli strumenti utilizzati e gli esiti clinici. Inoltre, è chiamato a formulare eventuali proposte di intervento terapeutico per la madre‐vittima, i minori e, ove indicato, per il genitore violento, in un’ottica di tutela globale della famiglia.

Criticità e accorgimenti specifici nei casi di violenza assistita

Quando il minore ha assistito a episodi di violenza domestica, il CTU affronta una serie di criticità aggiuntive.

Presa in carico del binomio madre‐bambino

La paradigma dell’approccio “ecologico” (Malacrea, 2010) sottolinea che ogni intervento clinico sul trauma infantile richiede due pilastri: la destabilizzazione dei modelli operativi post‐traumatici e la promozione di esperienze di attaccamento positive. Di conseguenza, è imprescindibile coinvolgere contemporaneamente la madre‐vittima e i figli in percorsi psicoeducativi e psicoterapeutici, finalizzati a ricostruire stili di comunicazione empatici e a favorire processi riparativi. I gruppi terapeutici madre‐figli possono svolgere una funzione di rielaborazione condivisa del dolore, offrendo un contesto di supporto e validazione emotiva.

Percorso di cura per il genitore violento

La necessità di tutelare il minore non deve escludere la responsabilità di offrire adeguati percorsi di riabilitazione al genitore maltrattante. Tali percorsi, condotti da professionisti specializzati, mirano a promuovere la consapevolezza delle dinamiche di potere e a sviluppare strategie di controllo degli impulsi, nonché a ristrutturare meccanismi cognitivi alterati (ad esempio, narcisismo o disturbo borderline). Solo un cambiamento profondo nella gestione delle emozioni e dei rapporti interpersonali può ridurre il rischio di recidiva e garantire, in prospettiva, un possibile reinserimento in un contesto genitoriale non pericoloso per il minore.

Protocollo di Napoli e misure di protezione

Il protocollo della Procura di Napoli (2019) per i procedimenti civili e penali in presenza di violenza raccomanda che la valutazione delle competenze genitoriali tenga sempre presente la dimensione della violenza assistita. Le misure cautelari – quali ordini di protezione, sospensione degli incontri o incontri protetti con operatori – devono essere rispettate rigorosamente dal CTU. Qualora il minore esprima rifiuto di incontrare il genitore violento, questa volontà deve essere considerata prioritaria, a meno che non emergano elementi validi per sostenere che tale rifiuto sia frutto di condizionamento indiretto o di pressioni psicologiche. In ogni caso, la tutela del benessere psicologico del minore prevale sul principio astratto di bigenitorialità.

Evitare il rischio di secondarizzazione della violenza

Nel corso degli incontri, è essenziale impedire che si verifichino forme di vittimizzazione secondaria: la richiesta di particolari dettagli o la ripetizione continua di domande traumatiche può esercitare un effetto retraumatizzante sul minore e sulla madre. Gli accertamenti devono quindi essere calibrati su un approccio “non traumatogeno”, utilizzando tecniche indirette di rilevazione e strumenti psicodiagnostici validati per l’età evolutiva.

Indicazioni per l’elaborazione della relazione finale

La relazione peritale costituisce il documento che orienta il giudice nella decisione sull’affidamento. Deve essere redatta con precisione, chiarezza e completa trasparenza metodologica. Gli elementi imprescindibili sono:

  1. Premessa metodologica: descrizione puntuale delle fasi del lavoro, degli strumenti clinici utilizzati (es. MMPI-2, Rorschach, Coloured Progressive Matrices per i minori, LTP) e delle modalità di conduzione dei colloqui, evidenziando la conformità a protocolli scientifici accreditati.
  2. Contesto giuridico e normativo: richiamo sintetico agli articoli di legge pertinenti (art. 572 c.p., art. 609-bis c.p., art. 155 c.c., art. 337-quater c.c.), alle pronunce giurisprudenziali recenti e al principio di bigenitorialità, con specificazione dei casi in cui l’affidamento esclusivo è doveroso.
  3. Analisi documentale: sintesi degli atti di causa (verbali di denuncia, provvedimenti di urgenza, perizie psichiatriche pregresse, relazioni dei servizi sociali), con segnalazione degli elementi più rilevanti ai fini della valutazione.
  4. Esiti individuali dei genitori: profili psicodiagnostici, descrizione delle competenze cognitive, affettive, relazionali, adattive, nonché eventuali disturbi di personalità o sintomi di stress post‐traumatico.
  5. Esiti del minore: descrizione del livello di sviluppo cognitivo, emotivo e affettivo, eventuali sintomi clinici rilevati, indicazione delle risorse di resilienza.
  6. Osservazioni genitore‐figlio: analisi qualitativa delle interazioni, con riferimenti alle funzioni parentali (protettiva, affettiva, normativa, ecc.) messe in atto o deficitarie.
  7. Punti critici emersi: indicazione delle criticità specifiche, quali la persistenza di significative condizioni di rischio, modelli di attaccamento disorganizzato, episodi di violenza assistita e traumaticità.
  8. Conclusioni e proponibilità di interventi: motivazione dettagliata della proposta di affidamento (esclusivo, supervisionato, sospeso), delle modalità di contatto protetto, nonché di eventuali interventi terapeutici consigliati per ciascun soggetto coinvolto. Devono emergere con chiarezza le ragioni per cui la conservazione della bigenitorialità si ritenga pregiudizievole, quando del caso.
  9. Indicazioni per il giudice: riflessioni sintetiche sui tempi e modi di rivalutazione della situazione, suggerendo possibili verifiche future (ad esempio, un monitoraggio semestrale in caso di percorsi riabilitativi del genitore violento).

Conclusioni

La valutazione delle capacità genitoriali in presenza di violenza rappresenta un’attività complessa che richiede al CTU competenze multidisciplinari, rigore metodologico e sensibilità clinica. Il minore vittima o testimone di violenza assistita è esposto a rischi rilevanti per il proprio sviluppo psicofisico e relazionale, pertanto ogni decisione giudiziaria deve porsi come obiettivo primario la sua tutela. L’approccio dinamico‐relazionale che caratterizza la CTU in tali procedimenti privilegia una visione ecologica, nella quale non si valutano solo le competenze individuali dei genitori, ma si tiene conto dell’interazione tra fattori individuali, familiari e ambientali.

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In definitiva, il ruolo del CTU non si limita a fornire risposte tecniche al giudice, ma assume una funzione di garanzia per il minore, traducendo conoscenze scientifiche e indicazioni normative in strumenti concreti a tutela del benessere del bambino. Solo un intervento peritale basato su evidenze empiriche, strumenti validati e un’accurata analisi delle dinamiche familiari può orientare in modo efficace le decisioni sull’affidamento, assicurando che il percorso giudiziario non ignori mai la vulnerabilità di chi più necessita di protezione: i figli esposti alla violenza domestica.

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