Ipotesi di abuso sessuale su minore: dalla valutazione dell’idoneità a rendere testimonianza all’ascolto del minore


- Posted by Giacomo Piperno
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*A cura di Gaia Ambrosini
La posizione del soggetto minorenne è di natura fragile e per questo deve essere tutelata attraverso l’attento svolgimento della valutazione clinica dell’idoneità a rendere testimonianza, l’impiego di una corretta metodologia di intervista scientificamente validata e un’attenzione specifica alla fase di sviluppo in cui si trova il minore in questione. L’escussione di un soggetto minorenne è particolarmente peculiare e non può essere condotta in modo improvvisato, senza adeguata preparazione rispetto alle tecniche di riferimento e impiegando categorie tipiche del processo degli adulti. In ambito giuridico i danni al minore e al processo, dovuti a procedure irregolari e non rispettose dei fondamentali della materia, possono essere (e talvolta sono) irreversibili.
Abuso sessuale: definizione e aspetti giuridici
Il termine abuso deriva dal latino “abusus”, participio passato del verbo “abuti” che viene tradotto come “usare in maniera impropria, fare cattivo uso”, nel caso dell’abuso sui minori può indicare tutte quelle situazioni in cui viene fatto un uso inappropriato della propria autorità, approfittando di una condizione di inferiorità fisica o psichica della vittima.
I casi di abuso possono essere distinti in:
a) Maltrattamento (fisico e psicologico);
b) Patologia della fornitura di cura (incuria, discuria e ipercuria);
c) Abuso sessuale.
Le realtà delle tre categorie sopra citate assumono spesso forme miste che generano severe conseguenze fisiche e psicologiche (comportamentali, relazionali e relative alla sfera sessuale) a breve e lungo termine. L’abuso può manifestarsi attraverso condotte attive come percosse, lesioni, atti sessuali, ipercura o condotte di tipo omissivo quali incuria, trascuratezza, abbandono.

Le definizioni di abuso sessuale in letteratura sono molteplici. L’OMS (1999) propone una definizione di abuso e maltrattamento all’infanzia come segue: “L’abuso o il maltrattamento sull’infanzia è rappresentato da tutte le forme di cattivo trattamento fisico e/o affettivo, abuso sessuale, incuria o trattamento negligente, nonchè sfruttamento sessuale o di altro genere che provocano danno reale o potenziale alla salute, alla sopravvivenza, allo sviluppo o alla dignità del bambino, nell’ambito di una relazione di responsabilità, fiducia o potere”.
L’abuso sessuale è stato rappresentato in letteratura come il coinvolgimento di minori, soggetti per definizione immaturi e psicologicamente dipendenti, in attività sessuali, che essi non comprendono ancora nella totalità e alle quali non sono in grado di acconsentire con piena consapevolezza o che sono tali da violare tabù, consolidati nella società, sui ruoli familiari (Montecchi, 1991). Rientrano in questa definizione di abuso sessuale gli episodi di pedofilia, stupro, incesto, abuso rituale e, più in generale, di sfruttamento sessuale.
La “Convenzione dei diritti dei minori” lo definisce come “induzione e coercizione di un bambino/a in attività sessuale illegale, lo sfruttamento nella prostituzione o in altre pratiche sessuali illegali, lo sfruttamento in spettacoli e materiali pornografici, torture o altre forme di trattamento o punizioni crudeli, inumane o 10 degradanti, allo sfruttamento economico e al coinvolgimento in lavori rischiosi”.
Violenza in ambito
Esistono diversi tipi di maltrattamento e abuso che le Linee Guida per le perizie in ipotesi di abuso sui minori dell’Ordine degli Psicologi del Lazio riassumono in riferimento alle principali tipologie di abuso e/o maltrattamento riconosciute dalla letteratura di riferimento nazionale e internazionale come segue: abuso sessuale, abuso sessuale di gruppo, discuria, incuria, ipercura, maltrattamento fisico, maltrattamento psicologico.
Queste tipologie di abuso e maltrattamento possono svilupparsi in ambito:
- intrafamiliare: qualora l’abuso è attuato da membri che appartengono al nucleo familiare come i genitori (compresi quelli acquisiti e affidatari), fratelli o membri della famiglia allargata (ascendenti e/o collaterali);
- extrafamiliare: in questo caso viene differenziato un primo contesto in cui l’abuso viene attuato da un singolo, all’interno del quale rientrano quelli messi in atto da soggetti affidatari per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia; un secondo contesto interno all’ambito extrafamiliare riguarda l’abuso attuato da gruppi nel quale rientrano gli abusi attuati da organizzazioni per la produzione di materiale pedopornografico, per lo sfruttamento della prostituzione, agenzie per il turismo sessuale, ecc., ma anche organizzazioni pseudo-religiose e ideologiche pro-pedofilia.

Una definizione coniata da Kempe e Kempe (1989) riferisce l’abuso sessuale come “ogni situazione in cui il bambino sia tratto a espressioni sessuali alle quali, in ragione della sua giovane età, non può liberamente acconsentire con totale consapevolezza, o che violino radicati tabù sociali”.
Abuso sessuale su minore: diversi aspetti normativi
Nell’audizione e nella valutazione del minore nel contesto penale devono essere rispettate le norme legislative che tutelano i diritti dei minori, come la possibilità di essere informati correttamente, in modo completo, preciso e adeguato alle competenze del minore sul percorso che lo riguarda e sul rispettivo significato cognitivo ed emotivo.
Riferimenti normativi
- La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo approvata all’unanimità dall’Assemblea delle Nazioni Unite a New York il 20 novembre 1989 è entrata in vigore sul piano internazionale il 2 settembre 1990 (ratificata in Italia con la Legge n. 176 del 27 12 Maggio 1991) è uno dei più importanti contributi a livello di tutela dei diritti dei minori. All’art. 3 par. 1 la Convenzione disciplina il principio del superiore interesse del minore nelle decisioni che lo riguardano: questo principio risulta fondante rispetto al sistema giuridico di tutela del soggetto minore di età ed è riportato anche nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (2002) all’art. 24 par. 2, il quale dispone quanto segue:
“ In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi intrapresi da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente”, Pertanto, ogni azione intrapresa dalle autorità pubbliche o da istituzioni private che riguardi soggetti minori devono considerare prioritariamente la tutela del miglior interesse del bambino.
- La Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali del 25 ottobre 2007 ha mirato al rafforzamento della legislazione e delle politiche per garantire una prevenzione più efficace rispetto allo sfruttamento e abuso sessuale dei minori, promuovendo la protezione delle vittime, perseguendo i colpevoli e promuovendo la cooperazione nazionale e internazionale al fine di contrastare questo fenomeno.
- La Convenzione di Lanzarote (Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, 2007) all’art. 35, relativo alle audizioni del minore, sottolinea che ciascuna delle Parti è chiamata ad adottare misure legislative o di altra natura affinché le audizioni del minore non avvengano senza ritardi ingiustificati, successivamente alla segnalazione dei fatti alle autorità competenti. Inoltre viene evidenziata la crucialità di svolgere le audizioni in numero limitato al minimo e strettamente necessario per lo svolgimento del procedimento penale, in luoghi strutturati ed adattati a tal fine e condotti da professionisti formati appositamente, ove possibile mantenendo costanti gli uditori ed evitando di fare riferimento continuamente a diversi professionisti.
Impatto psico-emotivo dell’abuso sessuale nel minore
Ogni forma di violenza costituisce sempre un attacco confusivo e destabilizzante alla personalità in formazione di un bambino, provocando in molti casi gravi conseguenze a breve, medio e lungo termine sul processo di crescita, soprattutto nei casi in cui l’esperienza assume un carattere traumatico (Malacrea, 1998; Caffo, Camerini e Florit, 2004).
Lo sviluppo del bambino segue un andamento sufficientemente prevedibile ed organizzato, partendo dall’acquisizione delle competenze più elementari (mangiare, dormire etc.) fino a quelle più evolute (competenze relazionali e sviluppo dell’area del simbolico, ad es.). Nell’ambito di circostanze sfavorevoli, come nel caso delle situazioni di maltrattamento infantile, la predicibilità e l’organizzazione evolutiva possono subire significative distorsioni, fuoriuscendo da un pattern adattativo normale.
Le difficoltà psicologiche che seguono una situazione di maltrattamento (tra i principali sfiducia nel prossimo, sviluppo morale inadeguato, attitudini aggressive, disordini dell’identità e, in minor misura, delle attitudini sessuali) conducono ad un generale disturbo dello sviluppo i cui effetti persistono nell’età adulta, talora strutturandosi fino alla produzione di disturbi psichiatrici rilevanti.
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