Il ruolo del CTP nell’omicidio stradale


- Posted by Giacomo Piperno
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*A cura di Francesca Cimino
La maggior parte degli incidenti stradali avviene a causa di una distrazione, che può essere guardare il cellulare o guardare fuori dal finestrino. In altri casi perché non si indossano le cinture di sicurezza oppure perché chi si mette al volante, può aver assunto droghe o alcool. Molti incidenti, potrebbero essere evitati, infatti chi si mette alla guida dovrebbe assumere un atteggiamento consapevole e rispettoso ai fini di evitare delle tragedie e per tutelare se stesso e gli altri. Al giorno d’oggi, nel 2020, i decessi avvenuti per incidenti stradali, sono aumentati notevolmente rispetto agli anni scorsi. Infatti, secondo le statistiche, perdono la vita più di 9 persone al giorno insieme a circa 400 feriti. Al fine di contrastare tale fenomeno, la legge 23 marzo 2016 n. 41, inserisce nel codice penale il delitto di omicidio stradale (articolo 589-bis), a norma del quale è punito il conducente di veicoli a motore la cui condotta colposa costituisca causa dell’evento mortale. La pena è della reclusione di diversa entità in ragione del grado della colpa.
L’omicidio stradale
Da tempo, la circolazione stradale, rappresenta uno dei settori in cui si registra il più ampio numero di reati colposi contro la vita o l’incolumità individuale. Con la Legge 41 del 2016, le istituzioni hanno ritenuto opportuno dare una risposta più consona al grave fenomeno della incidentalità stradale introducendo i nuovi articoli del codice penale (589-bis, 589-ter, 590-bis, 590-ter, 590- quater, 590 quinques) e apportando delle modifiche sia al codice di procedura penale sia al codice della strada, con sanzioni molto più severe soprattutto se conseguenti a guida in condizioni psicofisiche alterate.
Legge 23 MARZO 2016, N.41
Il 2 Marzo 2016 il Senato della Repubblica, grazie alla fiducia posta dal Consiglio dei Ministri, ha approvato la legge 23 Marzo 2016 n.41, Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 Aprile 1992, n. 274. La stessa ha inserito nel nostro ordinamento un inasprimento delle pene in caso di violazione delle norme sulla circolazione stradale con conseguenze letali.
Durante la precedente legislatura, l’iter prende le mosse da vari progetti di riforma da parte di associazioni rappresentative delle vittime della strada o di operatori del settore. A tal proposito si distinguono tre proposte di legge:
PROPOSTA ASAPS:
introduzione del reato di “omicidio stradale”, preparata da Asaps e dal Comune di Firenze, ad iniziativa popolare. L’obiettivo è risolvere il problema della violenza stradale, attraverso una giusta considerazione del fenomeno da parte dell’orientamento giuridico. L’articolato propone all’interno del codice penale, art. 575-bis e 582-bis, rubricati rispettivamente “omicidio stradale” e “lesioni personali stradali”.
Vengono proposte una serie di modifiche al d.lgs. n. 285 del 1992 per introdurre nuove sanzioni, che riguardano la patente di guida. Inoltre è proposto l’inserimento dell’omicidio stradale ex art. 575-bis, per cui è previsto l’arresto in flagranza.
PROPOSTA AIFVS.
Con la stessa, si chiedono modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, in materia di omicidio colposo commesso a causa della guida azzardata e temeraria ed in stato di alterazione psico-fisica per alcool o sostanze stupefacenti o psicotrope, si caratterizza per un inasprimento della responsabilità per tutte le condotte errate che sono lontane da un comportamento responsabile.
Si ritiene utile introdurre una nuova figura di reato, accanto all’omicidio colposo, ritenendo preferibile inserire nell’art. 589 c.p., un’ipotesi aggravata, dei comportamenti temerari e azzardati, che favoriscono l’assunzione di un rischio irragionevole alla guida. Ai fini dell’imputazione del reato è ritenuto indispensabile dimostrare che, se la condotta fosse stata rispettosa delle norme del codice stradale, l’evento lesivo non si sarebbe verificato. Infine, viene proposta una modifica dell’art. 380 c.p.p., in materia di arresto in flagranza per omicidio stradale, e l’introduzione di sanzioni accessorie, riferite alla patente.
PROPOSTA AIVIS.
Rispetto alle altre associazioni e all’impostazione della legge n. 41 del 2016, la proposta ivi presentata, prende le distanze. Infatti essa ritiene sufficiente la modifica dell’art. 444 del codice di procedura penale, disciplinante l’approvazione della pena su richiesta. La proposta sottolinea come i delitti per i quali non sia possibile il patteggiamento sono particolarmente gravi, compresi delinquenti professionali, abituali e recidivi. In tale elenco, è proposta, l’introduzione di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale in stato di ebbrezza alcoolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 24 marzo 2016, ed entrato in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione, il dettato normativo si può sintetizzare come segue.
OMICIDIO COLPOSO: quadro normativo precedente in materia di omicidio stradale
L’omicidio costituisce, per antonomasia, il delitto “naturale”, punito gravemente in tutte le legislazioni (Fiandaca e Musco, 2012) e ritenuto la costante più costante del diritto penale (Mantovani, 2013). Il diritto alla vita e alla pubblica incolumità, intesa come diritto a godere del proprio stato di salute, di funzionalità psicofisica e di esteticità, assumono un ruolo prioritario tra i beni mutevoli di tutela. Tra i beni-presupposto della costituzione che li tutela per il tramite dell’art. 32, il quale nell’elevare a fondamentale diritto dell’individuo la salute, da intendersi nella sua massima accezione fisica e psichica, tutela l’incolumità individuale nella sua propria dimensione di integrità funzionale, fisica e psichica, non soltanto come “un fondamentale diritto dell’individuo”, ma anche come “un interesse della collettività”. Inoltre tali diritti ricevono indiretta tutela costituzionale anche dall’art. 2 Cost., quali diritti inviolabili dell’uomo, presupposto e supporto della manifestazione e dello sviluppo della persona umana. Il codice presenta tre figure di omicidio comune: omicidio doloso, preterintenzionale e colposo (artt. 575, 584, 589), esse si differenziano sotto il profilo soggettivo, ma sono accomunate, sotto il profilo oggettivo, dal comune denominatore del cagionare la morte di un uomo. La figura di maggior rilievo, in tale contesto, è quella di omicidio colposo, reato sanzionato nel nostro ordinamento dall’art. 589 c.p. in base al quale è punito «chiunque cagiona per colpa la morte di una persona». Esso integra un’ipotesi di reato comune, di danno e a forma libera, non assumendo rilievo ai fini della punibilità le specifiche modalità con le quali l’evento viene realizzato.
I nuovi delitti di omicidio e lesioni personali stradali: le fattispecie base
La legge n.41/2016, introduce nel codice penale le nuove fattispecie delittuose di “omicidio stradale” e “lesioni personali stradali gravi e gravissime”, con l’abrogazione delle disposizioni che nei precedenti articoli 589 e 590 c.p. prevedevano aggravamenti di pena per fatti commessi in violazione delle norme sulla circolazione stradale. Il primo comma degli art. 589-bis e 590-bis riproduce quasi testualmente le disposizioni esistenti, punendo chiunque cagioni per colpa la morte di una persona o una lesione personale con violazione delle norme sulla circolazione stradale. A tal proposito, il legislatore si sofferma sui principi di legittimità i quali affermano che: è colposa qualsiasi condotta in violazione delle regole di condotta nell’attività circolatoria; nel concetto di disciplina della circolazione stradale rientrano obblighi di garanzia e quindi i nuovi delitti sono applicabili ai conducenti e ai garanti dell’attività circolatoria; il “capo di imputazione” non può essere definito generico se la contestazione non indica uno specifico profilo di colpa “circolatoria”, ma si limita a descrivere l’attività di cui si contesta la colposità; non sussiste il difetto di circolazione tra accusa e sentenza se la decisione, evidenzia una violazione colposa non addebitata all’imputato o diversa da quella contestata.
L’influenza di Sostanze Alcoliche e Stupefacenti sulla Capacita di Guida
L’abuso di alcool e di sostanze stupefacenti hanno effetti negativi sulle capacità psicofisiche dei soggetti e conseguentemente influiscono negativamente sullo svolgimento di una complessa attività, come la guida di un’autovettura. Queste sostanze, sono fattori pregiudizievoli e criminogeni, che portano a decadimento morale e a squalificazione sociale. (Mantovani, 2015). Da sempre sono oggetto d’interesse per le scienze criminali, a causa della loro potenzialità offensiva e criminogena. Normativamente parlando, i commi successivi al primo, introducono le circostanze aggravanti, così definite dall’art. 590-quater c.p., il quale permette di registrare i più significativi inasprimenti di pena. Nel seguente capitolo, verranno analizzate le fattispecie riguardanti l’omicidio stradale, vista l’identità degli art. 589-bis e 590-bis.
Guida in stato di ebbrezza
Si definisce in stato di ebbrezza colui che ha un tasso alcool emico superiore a 0,5 g/l, indipendentemente dal fatto che sia o meno idoneo alla guida. Oltre agli stati transitori di intossicazione acuta e agli stati permanenti di intossicazione cronica, i disturbi psichici provocati dall’alcool possono dar luogo a psicosi alcooliche (Balsano, 2016). L’inidoneità alla guida viene individuata dalla tossicologia nel superamento de tasso alcool emico di 0,8 g/l. Rispetto alla capacità di guida, l’alcool provoca diversi effetti negativi con il rischio di maggiore probabilità di sinistri stradali.
Sostanze psicotrope o stupefacenti alla guida
Oltre all’alterazione psichica acuta, l’uso di stupefacenti provoca dipendenza fisica e psichica, di conseguenza l’intossicazione cronica trasforma il drogato in malato psichico. L’azione di sostanze psicotrope naturali o sintetiche stupefacenti agiscono sul sistema nervoso centrale provocando un’alterazione dell’equilibrio psicofisico dell’organismo. Il consumo di sostanze psicoattive porta ad una distorsione della realtà che interferisce con lo svolgimento di attività che richiedono coordinazione e attenzione, come guidare. A causa degli effetti sull’organismo e sul cervello, l’abuso delle sostanze può favorire il rischio di incorrere in incidenti stradali. L’influenza sulla capacità di guida si manifesta con una modificazione dei riflessi, della concentrazione, dell’umore, della capacità di autocontrollo, ma soprattutto difficoltà nel mettere a fuoco ostacoli e ambientazione circostante: dopo l’assunzione, per circa un’ora, il soggetto è portato a sopravvalutare le proprie capacità e a sottovalutare situazioni di pericolo; inoltre, alti dosaggi provocano allucinazioni, che potrebbero portare ad eseguire una frenata secca e improvvisa di fronte ad un ostacolo inesistente.
Aggravanti da guida sconsiderata
Il comma 5 dell’art. 589-bis c.p. applica alle tre circostanze ivi previste le medesime pene previste al comma precedente: superamento dei limiti di velocità (nei centri urbani in misura pari o superiore al doppio del limite consentito e, comunque, non inferiore a 70 km/h, mentre nelle strade extraurbane in misura superiore di almeno 50 km/h della velocità massima consentita); attraversamento di un incrocio con semaforo rosso; circolazione contromano; inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di incroci, curve o dossi, o sorpasso di un altro “mezzo” in prossimità di un attraversamento pedonale o di linea continua 8Fiandaca, 2012). Soggettivamente, le infrazioni prese in considerazione dal comma 5 dell’art. 589-bis c.p. sono molto diverse tra loro: mentre la circolazione contromano, l’inversione di marcia, il sorpasso e l’eccesso di velocità sono espressione di colpa cosciente, l’attraversamento con semaforo rosso potrebbe essere una causa di distrazione e quindi di colpa cosciente. Nell’ipotesi della guida imprudentemente pericolosa, punita con la pena della reclusione da 5 a 10 anni rientrano le condotte, come sopra descritte.
Il ruolo del Consulente Tecnico di Parte
Quando si è parte di un procedimento in cui il giudice nomina un Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), si può scegliere di nominare un CTP (Consulente Tecnico di Parte), per effettuare dei lavori peritali. In tal caso, la prestazione erogata dal professionista psicologo CTP, all’interno di una consulenza può aiutare a far prendere coscienza al cliente del perché si sia arrivati ad una Consulenza tecnica d’ufficio.
CTU E CTP: definizione e differenza
I termini CTU e CTP sono spesso identificati come sinonimi, entrambi svolgono la funzione di consulenza nell’ambito di procedimenti civili e penali. La sigla CTU significa Consulente tecnico d’ufficio e si riferisce alla figura di perito che lavora a fianco del giudice (art. 61 c.p.c.) e presta la sua consulenza sulla base di competenze stabilite dal Codice di Procedura Civile, inoltre collabora con il Giudice in un rapporto di fiducia e cooperazione. Le consulenze Tecniche possono riguardare vari ambiti come anche la psicologia. Lo Psicologo nel suo ruolo di perito o di Consulente Tecnico di Ufficio (CTU) è chiamato a fornire al Giudice valutazioni tecniche-psicologiche rispetto ad una situazione nella quale sia importante comprendere la personalità delle persone, le relazioni interpersonali, oppure la qualità di competenze specifiche. Il compito dello Psicologo in veste di CTU è nello specifico quello di acquisire informazioni sulle caratteristiche di personalità, sulle risorse personali, familiari, sociali e ambientali del soggetto o dei soggetti in causa nel processo. A lui viene anche chiesto di elaborare una possibile progettualità per i soggetti coinvolti nella CTU.
La CTU in ambito psicologico si svolge attraverso colloqui, somministrazione di test psicologici, visite domiciliari e momenti di osservazione strutturata delle relazioni tra, per esempio, membri di una stessa famiglia o di una coppia. Al termine del percorso di CTU, il perito convoca i soggetti esaminati (chiamati i “periziandi”) e fornisce loro una “restituzione”, ovvero spiega quali sono i risultati delle sue osservazioni e cosa scriverà al Giudice in risposta al Quesito Peritale.
La figura del CTP: ruoli e funzioni
Il consulente tecnico di parte (CTP) è un libero professionista, iscritto all’Albo di appartenenza della categoria in cui opera, che svolge la propria funzione di consulenza a favore di una delle parti in causa. Il Giudice, mediante un’ordinanza, stabilisce il termine entro cui le parti possono nominare il proprio consulente tecnico. Il compito del CTP sarà quello di affiancare il CTU nella consulenza, al fine di avvallare o contestare le osservazioni da lui prodotte. La nomina del CTP (art. 201 c.p.c. in ambito civile, art. 225, 230, 259 del c.p.p in ambito penale) avviene mediante comunicazione in cancelleria dell’avvocato e con approvazione del Giudice, entro il giorno di inizio delle operazioni peritali. La stessa avviene con comunicazione dell’Avvocato dei Dati Anagrafici del CTP, dell’indirizzo fisico di studio o dei recapiti PEC. L’accordo intervenuto tra consulente tecnico d’ufficio e avvocato di controparte al fine della nomina di un consulente tecnico di parte predeterminato, allo scopo ultimo di far coincidere le due relazioni, non configura il reato di corruzione in atti giudiziari laddove difetti l’elemento della dazione o promessa di denaro o altra utilità (Cassazione penale sez. VI, 13/02/2018, N. 17523).