*A cura della Dott.ssa Martina Gangale, Dott.ssa Anita Lanotte, Dott. Simone Piciollo, Dott.ssa Simona Roccia e Dott.ssa Maria Benedetta Servilii
- A seconda che lo psicologo assista il Giudice in qualità di Perito o CTU, oppure la parte in qualità di CTP, i ruoli e le funzioni che deve ricoprire sono differenti. Trasversalmente si può descrivere il lavoro dello psicologo come una figura che ha il compito di sostenere il sistema giudiziario al raggiungimento della verità. A tal fine soprattutto il CTU viene considerato l’esperto, l’occhiale del Giudice, il cui ruolo è caratterizzato da specifica competenza e specchiata moralità. Lo psicologo giuridico può operare in diversi sedi giudiziali quali: - il Tribunale Ordinario Civile - il Tribunale Ordinario Penale - il Tribunale per i Minorenni in quanto: “quando è necessario e nei casi previsti dalla legge, il Magistrato può farsi assistere, per il compimento di un singolo atto o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica”. Il ruolo e le funzioni del CTU e/o Perito sono particolarmente complesse, delicate e di grande responsabilità. Essendo ausiliario del Magistrato e prestando giuramento nel quale il Consulente giura di adempiere bene e fedelmente l’incarico e le funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere al Giudice la verità. Dopo il giuramento di rito il Giudice Istruttore gli assegna l’incarico formulando il quesito o i quesiti ai quali il CTU dovrà rispondere elaborando la propria relazione peritale. La figura dello psicologo in ambito peritale è utilizzata in campo civile e penale per approfondire e accertare tematiche estremamente delicate quali: la valutazione della “capacità” in ambito civile (ad esempio l’accertamento della capacità genitoriale) e della “imputabilità” in ambito penale. L’elevata competenza tecnica permette di affrontare, inoltre, la valutazione delle testimonianze, in modo particolare la credibilità dei soggetti fragili, la simulazione, la suggestionabilità. In ambito civile, lo psicologo viene nominato molto spesso in collegiale, per la valutazione del danno. Lo psicologo in ambito forense ha la necessità di porsi in una posizione chiara perché non deve indagare sui fatti ma sul funzionamento delle persone in relazione a capacità specifiche. Lo psicologo, infatti, si occupa della valutazione del funzionamento di personalità in cui è fondamentale la determinazione e differenziazione di difettualità presenti sia in senso cognitivo, sia emotivo-affettivo sia relazionale. Quali sono le differenze tra CTU e CTP? La differenza sostanziale tra CTU e CTP consiste nel giuramento che pone il CTU in una posizione di grande responsabilità, in quanto ausiliario del Magistrato e quindi super partes rispetto al CTP che invece va a tutela della parte che lo nomina. Durante un procedimento giudiziario, in ambito civile, il Giudice può trovarsi a dover prendere delle decisioni circa materie specialistiche. In questo caso si avvale della figura del Consulente Tecnico di Ufficio (CTU) che ha il compito di effettuare delle valutazioni specifiche. Il CTU, quindi, è chiamato a fornire al Giudice valutazioni tecniche-psicologiche e, in un rapporto di fiducia e collaborazione, presta la sua opera di consulenza sulla base di precise conoscenze e competenze e compie approfondimenti tecnici per fornire al Giudice elementi di supporto per la decisione della causa. La figura del CTP, invece, è il Consulente Tecnico di Parte, ovvero, una figura nominata dalla parte a mezzo dei suoi Avvocati, che assiste alle operazioni peritali con una funzione di controllo sull’operato del CTU, relativamente alla tutela degli interessi della parte che rappresenta. Il CTP opera nel corso del procedimento nella redazione delle note critiche o di supporto alla relazione scritta dal CTU, con l'obiettivo di rafforzarla o trovarvi punti di debolezza in favore della propria parte.
- Data l'importanza e la delicatezza dell’incarico, i ruoli non si possono improvvisare, è necessario che si compia uno specifico percorso di preparazione e formazione. Ciò non è al momento previsto dalla normativa vigente, in quanto la figura dello psicologo giuridico non risulta giuridicamente profilata, tuttavia si consiglia di avvicinarsi a questo interessante mondo, con grande coscienza e senso di responsabilità in primis verso coloro che si dovranno assistere e per cui il Giudice farà scelte determinanti per il decorso della loro vita. Nello specifico i criteri per l’iscrizione agli elenchi dei Tribunali Regionali sono a discrezione del Foro Territoriale di competenza e differiscono per richiesta. Pertanto si raccomanda un percorso di formazione specifica soprattutto a caratteristiche teorico-pratiche. L’Associazione Italiana di Psicologia Giuridica AIPG nell’ambito della sua attività, organizza un intensivo Corso di Formazione in Psicologia Giuridica e Psicopatologia Forense ad alta specificità, sulla Perizia e sulla Consulenza Tecnica. L’obiettivo è quello di fornire conoscenze integrate sui modelli teorici più aggiornati della Psicologia Giuridica nelle sue diverse articolazioni (penale, civile, minorile), approfondendo tematiche particolarmente attuali e formando in modo completo e operativo coloro che volessero intraprendere l’attività peritale e aggiornare coloro che già operano nel settore. Il Corso ha durata annuale ed è disponibile anche online CORSO DI FORMAZIONE
- In ambito forense i Test utilizzati variano a seconda degli obiettivi specifici da raggiungere per rispondere ai quesiti del Giudice. L’approccio psicodiagnostico nelle valutazioni deve essere di tipo integrato, al fine di raggiungere una coerenza intra e inter test, con lo scopo di delineare il funzionamento del soggetto testato. Nell’indagine normalmente si utilizzano Test cognitivi, proiettivi di personalità e reattivi mentali. I principali Test utilizzati sono: Test di funzionalità neuropsicologica e cognitiva quali il Visual Motor Gestalt Test di L. Bender e le Scale Wechsler; questionari di personalità quali l’ MMPI; Test proiettivi grafici-tematici quali il Disegno della Figura Umana di K. Machover; il Test percettivo-proiettivo di H. Rorschach, che si basa su un sistema di somministrazione, decodificazione molto elaborato, occupa un ruolo preminente in considerazione della sua ricchezza interpretativa, sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo. In genere, con i minori, di particolare efficacia, soprattutto in prima e seconda infanzia, sono il Visual Motor Gestalt Test (L. Bender); le Scale Wechsler in Età Evolutiva; i Test proiettivi grafici-tematici quali il Disegno della Figura Umana (K. Machover), il Test della Persona sotto la Pioggia di H.M.Fay, il Disegno Famiglia (L. Corman e M. Porot), il Test dell’Albero (K. Koch); il Metodo delle Favole (L. Duss) come prova proiettiva verbale.
- La Psicologia Giuridica è la scienza che applica la psicologia al diritto e ai diversi contesti giudiziari sia in ambito civile, sia penale, sia minorile. La Criminologia, invece, è una disciplina scientifica il cui oggetto di studio sono esclusivamente i reati, gli autori e la reazione sociale ai crimini medesimi.
- Per poter essere nominati CTU è necessario essere iscritti agli Albi Speciali dei Consulenti Tecnici del proprio Tribunale di appartenenza a cui il Giudice può fare riferimento. La nomina come CTU viene di solito notificata tramite PEC con convocazione in udienza per accettazione dell’incarico e per il Giuramento di rito. In quella sede, il CTU verrà a conoscenza dei Quesiti a cui dovrà rispondere, sarà autorizzato a prendere visione del fascicolo processuale e darà indicazioni rispetto l’inizio delle operazioni peritali.
- La perizia è il parere tecnico richiesto da un Magistrato ad uno Psicologo Giuridico in ambito penale. Il Perito è chiamato a valutare la capacità di intendere e volere - infermità o seminfermità psichica - ed eventualmente il grado di pericolosità sociale di un individuo maggiorenne indagato per un reato. In ambito penale minorile il Perito dovrà valutare la capacità di intendere e di volere di un minore di età compresa fra i 14 e i 18 anni legata ad una eventuale infermità mentale, ma in questo caso anche in relazione al grado di maturità/immaturità, alla comprensione del disvalore delle proprie azioni e all’eventuale pericolosità sociale. Sempre nel contesto penale, il Perito dovrà valutare la capacità di rendere testimonianza di un minore vittima o testimone di un reato.
- Il parere Pro Veritate è un parere stragiudiziale che l’Avvocato, esaminata la situazione che il cliente gli espone, può indicare come strada per la risoluzione del caso specifico, sia in senso favorevole che in senso sfavorevole alla sua richiesta. Il Parere Pro Veritate, svolto dallo Psicologo Giuridico consente, prima di aprire un procedimento giudiziario, una conoscenza approfondita strumentale alle scelte da prendere ed è idoneo a limitare al minimo il rischio di controversie giudiziarie pregiudizievoli per il cliente.
- Il CTU può avvalersi di collaboratori, purché autorizzati dal Giudice in sede di Giuramento, al fine di compiere approfondimenti tecnici ritenuti necessari all’espletamento del proprio incarico come, ad esempio, un ausiliario che si occupi della valutazione psicodiagnostica.
- Come riportato dall’Art. 14 delle “Linee Guida per lo Psicologo Esperto in Psicologia Giuridica in Ambito Civile e Penale” dell’AIPG a supporto degli Art. 26 e 28 del Codice Deontologico degli Psicologi “... l’alleanza terapeutica, che è la caratteristica relazionale che domina la realtà psicoterapeutica, è incompatibile con il ruolo che il Perito e il Consulente Tecnico devono mantenere nel processo”. Per questo motivo chi ha o abbia avuto in Psicoterapia o in Consulenza Psicologica una delle parti del processo “si astiene dall’assumere ruoli di carattere formale”. In qualità di Ausiliario del Giudice, quindi garante dell’obiettività delle proprie valutazioni, lo Psicologo Giuridico è obbligato a rinunciare all’incarico di CTU/Perito se il procedimento riguarda un suo paziente o ex paziente. Per quanto riguarda il CTP è opportuno che non svolga il ruolo di Consulente per un suo paziente attuale o ex paziente.
- Il Consulente Tecnico iscritto all’Albo Speciale dei CTU del Tribunale ha l’obbligo di adempiere al proprio incarico, a meno che sussista un valido motivo di astensione che deve essere comunicato tramite apposita istanza. Validi motivi riguardano tutto ciò che metterebbe a rischio l’obiettività della valutazione (ad esempio interessi diretti o indiretti nella causa, rapporti di parentela o continuativi con una parte, precedenti o attuali rapporti psicoterapeutici) e l’impossibilità di portare a termine l’incarico (condizioni di salute, pregressi impegni lavorativi). Per gli stessi motivi, una delle parti può richiedere al Giudice la ricusazione del Consulente Tecnico.
- È possibile iscriversi all’Albo Speciale dei CTU presso il Tribunale Civile e all’Albo dei Periti presso il Tribunale Penale della Regione di residenza o del proprio domicilio professionale, ma non è possibile appartenere ad Albi di altri Tribunali.
- La durata di una Consulenza Tecnica d’Ufficio varia a seconda della complessità delle situazioni e degli accertamenti da espletare per rispondere ai quesiti posti dal Giudice. In sede di giuramento, il Giudice può richiedere al CTU il tempo di cui ha bisogno o sarà direttamente il Giudice a stabilirlo: orientativamente, può variare tra i 45 ai 120 giorni per l’espletamento delle operazioni peritali, a cui si aggiungeranno dei giorni per le Note Critiche delle parti (15/20 gg circa) e ulteriori giorni per il CTU per rispondere alle note e depositare il proprio lavoro (15/20 gg circa). Nel caso in cui, durante le operazioni peritali, si rilevi la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti, il CTU può presentare richiesta di proroga al Giudice sui tempi stabiliti.