Cybercrimes: crimini on line


- Posted by Giacomo Piperno
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Il mondo del web negli ultimi anni ha avuto uno sviluppo esponenziale, nuove modalità, nuove tecnologie all’avanguardia, invenzione di nuovi canali social che spesso vedono la creazione di account da parte di minori che si registrano sotto falsa età anagrafica. Se da una parte il cyberspazio rappresenta un mezzo di utilità quotidiano, dall’altra il possesso di massa degli smartphone e dei tablet, gli aspetti ludici e ricreativi del virtuale, l’anonimato, la gratificazione immediata, le particolari e continue emozioni ed il sentimento di onnipotenza, possono essere fattori predisponenti non solo ad un uso compulsivo e non sano della rete, ma anche a slatentizzare delle parti patologiche e delinquenziali dell’individuo.
…con internet ci avviciniamo a ciò che è distante e ci allontaniamo da ciò che ci è vicino, modificando, in tal modo, il nostro modo di fare esperienza, di comunicare, di apprendere, di pensare e, quindi, di vivere e di agire. (U. Galimberti).
Attraverso la rete in pochi secondi siamo in grado di connetterci con chi si trova dall’altro lato del mondo, grazie ad un semplice smartphone concludiamo operazioni bancarie, inviamo e riceviamo informazioni, condividiamo la nostra quotidianità grazie ai social media mettendo su piazza le nostre emozioni, esperienze, sentimenti, foto e immagini, così da ritrovarci in un batter d’occhio all’interno di una community virtuale selezionata per interesse che spesso nella realtà non sogneremmo mai di frequentare.
Studi dimostrano che un utilizzo compulsivo dei social crea una realtà parallela in cui diventa sempre più difficile per l’individuo, minore o adulto che sia, delineare quale sia la vita reale e quale sia quella virtuale. Sempre più le persone utilizzano la rete per costruire on line un’immagine, spesso artefatta, di sé stessi, nell’illusione di suscitare l’attenzione e l’interesse di altri utenti. Ma il web è una giungla abitata da soggetti che non sempre hanno buone intenzioni o che addirittura, usano la rete come scenario privilegiato per i loro istinti perversi o per mettere in atto dei reati perchè convinti di poter sfuggire più facilmente alle conseguenze delle loro azioni. Con la diffusione delle rete, pertanto, si prefigura una nuova gamma di crimini on line, precedentemente inesistenti in tale modalità, che impegnano giuristi e personale della polizia giudiziaria nell’individuazione delle fattispecie costituenti reato e le relative responsabilità.
Ad oggi gli esperti lanciano un vero e proprio allarme “Internet – Minori”, solo nel 2021 si registra un incremento del 60% di vittime del cyberbullismo rispetto al 2019. Dai 13 ai 23 anni almeno il 70% dei ragazzi dichiara di aver assistito (tramite video, screen, repost) ad almeno un episodio di “crimini on line”. Soprattutto durante il periodo di pandemia Covid-19 dove l’utilizzo di internet e social media per ragazzi ed adolescenti è vertiginosamente cresciuto, raggiungendo statistiche d’utilizzo mai sfiorate prima.
Cyberstalking, cyberbullismo, revenge porn (pubblicazione on line di filmati pensati ad uso personale ma poi finiti online), sextortion (reati di estorsione a sfondo sessuale), sexting, sono tra i fenomeni predominanti dell’ultima generazione di reati che colpiscono direttamente il soggetto, fino al punto di procurare un vero e proprio trauma che si traduce, in termini giuridici, in un danno alla persona, ed in termini clinici in un trauma che, nei casi più lievi, produce malessere e nei casi più gravi altera l’equilibrio della personalità. Compito dello psicologo giuridico è quello di analizzare approfonditamente le problematiche cliniche che insorgono in seguito a tali avvenimenti illeciti, attraverso una metodologia che gli è propria.
Il Danno
Nella prassi giurisprudenziale attuale si riconoscono due tipologie di danno: quello patrimoniale e il danno non patrimoniale. Il danno patrimoniale si palesa nella lesione di un interesse patrimoniale, consistente sia in una diminuzione del patrimonio, detto danno emergente, sia nel mancato guadagno determinato dal fatto dannoso, lucro cessante. Se l’interesse patrimoniale, pur con le varie controversie e le peculiarità di ogni singolo caso, è più o meno calcolabile o quanto meno ricostituibile dal punto di vista patrimoniale, altrettanto non si può dire per il danno non patrimoniale. Il danno non patrimoniale riguarda quello legato direttamente alla persona che ha subito il danno. Aspre sono state le contese, all’inizio del secolo scorso, tra chi lo riteneva sempre riconducibile solo da un punto di vista patrimoniale e chi, invece, lo estendeva anche a quello morale.
Danno Non Patrimoniale e Psicologia Giuridica
Il danno non patrimoniale interessa lo psicologo giuridico quando il danno biologico è conseguenza di un trauma associato ad un fatto illecito. Da un punto di vista etimologico, il trauma deriva dal verbo τραῦμα che significa “perforare”, “danneggiare”, “ledere”, “rovinare” e si riferisce sia a “ferita con lacerazione” che agli effetti di un colpo violento o di uno shock duro sull’organismo. Freud, a proposito del trauma, scrive che “qualsiasi esperienza che susciti una situazione penosa – quale la paura, l’ansia, la vergogna o il dolore fisico- può agire da trauma” ed in tal senso Kalsched definisce un’esperienza traumatica quella che causa un’angoscia intollerabile tale da sopraffare “i meccanismi di difesa consueti, che Freud definiva uno scudo protettivo contro gli stimoli”.
Da un punto di vista psicoanalitico, il trauma causa paure e ansie destabilizzanti, ripiegamento e chiusura emotiva, che costringerebbero l’individuo a salvaguardarsi grazie a meccanismi difensivi, come la rimozione. Queste dinamiche potrebbero generare sintomi nevrotici, nonché un vero e proprio disturbo della personalità, se non addirittura psicotici. Il tragico scenario descritto si riversa completamente anche nel web, dove i protagonisti molto spesso sono i minori inconsapevoli.
Cybercrimes
I crimini on line si caratterizzano per una peculiarità: pur essendo istantanei e generati, il più delle volte, in pochi minuti, hanno il carattere della permanenza. Il mondo web, infatti, è un mondo dove le tracce prodotte rimangano sempre, dove il diritto all’oblio, sia per la vittima che per chi commette il fatto, non è affatto garantito. Il contemporaneo uso della rete da parte di più utenti, la caratteristica di istantaneità e di anonimato che il web permette, ha portato ad un ripensamento delle tradizionali forme di reato, per transitare in nuove configurazioni di categorie criminali o depenalizzazioni di altre.
Sembra interessante, ai fini del lavoro dello Psicologo, riproporre sinteticamente un’iniziativa del Ministero della Giustizia che, sul proprio sito, ha attivato una pagina, “l’ABC dei comportamenti devianti on line”, rivolta agli adulti ma soprattutto ai minori, per distinguere un reato da un comportamento a rischio e per indicare se l’azione è penalmente perseguibile o è comportamento deviante. Come si evince dalla stessa pagina del Ministero, la legge delega 28 aprile 2014, n. 67 recante “Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.” (pubblicata in G.U. n.100 del 2 maggio 2014), e con i successivi decreti attuativi, il decreto legislativo 15 gennaio 2016 n.7, recante “Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili” ed il decreto legislativo 15 gennaio 2016 n.8 recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione” (pubblicati in G.U. n. 17 del 22 gennaio 2016), nella depenalizzazione del sistema penale, per ridurre tempi e costi della Giustizia, sono stati inclusi alcuni reati connessi al cybercrimes.
Tale riforma cerca di spostare l’attenzione da una prospettiva punitiva ad una più educativa, anche attraverso una serie di strumenti, come ad esempio l’ammonimento fatto dal questore, che possono talvolta stoppare in tempo delle azioni che, col loro ripetersi ed aggravarsi, possono ledere l’individuo (molto spesso minore) e trasformarsi in disagi, malessere o vere e proprie patologie, passando anche per il danno alla persona.

Autolesionismo
Emblematico è il caso del autolesionismo (comportamento a rischio) spesso verificatosi in età adolescenziale. Ciò prevede il produrre deliberatamente una minorazione, temporanea o permanente sul proprio corpo. On line, spesso, vengono pubblicati su alcuni social network immagini e/o messaggi inneggianti a suicidi o atti autolesionistici. La condotta potrebbe violare alcune norme giuridiche disciplinate dall’Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare il delitto di cui all’articolo: art. 580 c.p. istigazione o aiuto al suicidio: “Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.”. Il bene giuridico tutelato, con la disposizione in esame ex art. 580 c.p., è il diritto alla vita dell’individuo. Si pensi, ad esempio, al fenomeno del blue whale challenge, il “gioco” tragico condiviso tra molti adolescenti dove un “curatore” suggerisce il compimento, con tanto di foto da condividere sui social, di 50 azioni che diventano man mano più pericolose, fino ad arrivare al suicidio. Oppure ai siti ed ai blog “proana” dove si inneggia e si consiglia come diventare anoressiche.
Candy Girl
Ricorrenti sono i casi di Candy girl (comportamento a rischio), traduzione letterale: ragazza candita. E’ l’attività per cui ci si denuda davanti a una webcam per poi vendere le foto in cambio di ricariche telefoniche o regali di scarso valore economico. L’autore di Candy Girl ha una condotta deviante, mentre si configura una condotta criminale nei casi di soggetto che interagisce con un autore minorenne di Candy Girl. La condotta criminale posta in essere dal minore ultraquattordicenne e/o da un maggiorenne che interagisce con il minore autore di Candy Girl potrebbe violare alcune norme disciplinate dall’Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare i delitti di cui agli articoli: art. 600 bis c.p., sfruttamento della prostituzione minorile è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque recluti o induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto.
Catfish
Catfish (reato), traduzione letterale: pesce gatto. Termine utilizzato per indicare chi assume online un’identità falsa perché appartenente a un altro utente. Viene correlato anche all’ “impersonation” (reato), traduzione letterale: personificazione, sostituzione di persona. Capacità di violare un account e accedere in modo non autorizzato a programmi e contenuti appartenenti alla persona intestataria dello stesso.
Cyberbashing e Happy slapping
Negli ultimi anni si registrano in età scolare molteplici casi di Cyberbashing (reato), traduzione letterale: maltrattamento informatico. Specifica tipologia di cyberbullismo che consiste nel videoregistrare un’aggressione fisica nella vita reale, spesso a scuola, per poi pubblicarla online. Reato spesso accompagnato dal cosiddetto Happy slapping (reato), traduzione letterale: schiaffeggiamento felice. Nello specifico si tratta della produzione di una registrazione video di un’aggressione fisica nella vita reale a danno di una vittima e relativa pubblicazione online a cui aderiscono altri utenti, che pur non avendo partecipato direttamente all’accaduto, esprimono commenti, insulti e altre affermazioni diffamanti e ingiuriose. I video vengono votati e consigliati come “preferiti” o “divertenti”. Condotta deviante nei casi in cui le aggressioni sono preparate e, quindi, recitate. Condotta criminale nei casi di vere aggressioni: art. 581 c.p. (percosse: “Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito, a querela della persona offesa ..”.); art. 582 c.p. (lesioni personali); art. 583 c.p. (Circostanze aggravanti: “La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni 2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo …”); art. 595 c.p. comma III, (diffamazione); art. 615 bis c.p. (interferenze illecite nella vita privata: “Chiunque mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614 , è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.”).
Denigration
Denigration (reato), traduzione letterale: denigrazione. Attività offensiva intenzionale dell’aggressore che mira a danneggiare la reputazione e la rete amicale di un’altra persona, concretizzabile anche in una singola azione capace di generare, con il contributo attivo non necessariamente richiesto, degli altri utenti di internet (“reclutamento involontario”), effetti a cascata non prevedibili. Diviene condotta criminale perché viola: art. 594 c.p. comma II, Ingiuria – Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a cinquecentosedici euro. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
Fake
Fake (reato), traduzione letterale: falso, finto, imitazione, contraffatto. Alterare in modo significativo la propria identità online. Esempi: fake account, fake conversation, fake status, fake login, fake email, fake chat, fake login page. Può essere una condotta criminale se viola art. 494 c.p. (sostituzione di persona); art. 615 ter c.p. (accesso abusivo a un sistema informatico o telematico); art. 615 quater c.p. (detenzione e diffusione abusiva di accesso a sistemi informatici o telematici); Nei casi di tentativi di phishing tramite invio di e-mail: 640 ter c.p. (frode informatica) e 640 c.p. (truffa). L’eventualità dell’account fake nei social network si riscontra in adulti che nascondono la propria identità allo scopo di intercettare minori coinvolgendoli in conversazioni, molto spesso volte a cattive intensioni o al reperimento di informazioni/dati sensibili del minore o della sua famiglia.
Questi sono solo alcuni esempi dei molteplici reati e/o comportamenti che nell’ultimo decennio hanno registrato innumerevoli vittime nel mondo del Cybercrimes. Il mondo della rete offre diverse possibilità di scenari criminali legati al danno alla persona che sempre più spesso vanno a colpire minori che si ritrovano in situazioni difficili da gestire, o spesso inconsapevoli di ciò che realmente sta accadendo.