Commissione parlamentare per l’infanzia – Legge 20 marzo 2003, n. 77 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2003- Supplemento Ordinario n. 66. Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e gli altri Stati, firmatari della presente Convenzione, Considerando che scopo del Consiglio d’Europa è realizzare una unione più stretta fra i suoi membri; Tenendo conto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e in particolare dell’articolo 4, che esige che gli Stati contraenti adottino tutte le misure legislative, amministrative ed altre necessarie ad applicare i diritti riconosciuti nella suddetta Convenzione; Prendendo atto del contenuto della Raccomandazione 1121 (1990) dell’Assemblea parlamentare, relativa ai diritti dei minori; Convinti che i diritti e gli interessi superiori dei minori debbano essere promossi e che a tal fine i minori dovrebbero avere la possibilità di esercitare i propri diritti, in particolare nelle procedure in materia di famiglia che li riguardano; Riconoscendo che i minori dovrebbero ricevere informazioni pertinenti, affinché i loro diritti e i loro interessi superiori possano essere promossi e affinché la loro opinione sia presa in debita considerazione; Riconoscendo l’importanza del ruolo dei genitori nella tutela e la promozione dei diritti e degli interessi superiori dei figli e ritenendo che anche gli Stati dovrebbero, ove occorra, interessarsene; Considerando, tuttavia, che in caso di conflitto è opportuno che le famiglie cerchino di trovare un accordo prima di portare il caso avanti ad un’autorità giudiziaria.